Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12375
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ritiene che il reato si perfeziona al momento della presentazione dell'ultimo modello F24, nella consapevolezza dell'inesistenza del credito. La responsabilità è affermata in quanto l'imputazione riguarda il periodo in cui ZA era amministratore e la sua consapevolezza è provata. La distanza geografica tra i professionisti è irrilevante e la mancanza di contatti epistolari non esclude la responsabilità. Vengono evidenziati elementi specifici che dimostrano l'inesistenza del credito.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte ritiene che la gravità del reato, in relazione all'ingente importo non versato al fisco, giustifichi la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura contenuta.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ritiene provata la partecipazione attiva di LI nell'amministrazione della società, dimostrata da corrispondenza e intercettazioni, e il suo avvalersi delle prestazioni fraudolente di AL. Le dichiarazioni di AL sono ritenute attendibili e confermano la consapevolezza di LI. L'inconsapevolezza della consistenza del cassetto fiscale è ritenuta inverosimile. La mancata denuncia di AL è considerata sintomatica di un accordo illecito.

  • Rigettato
    Riqualificazione del fatto di reato in indebita compensazione mediante crediti non spettanti

    La Corte rinvia alla motivazione relativa alla posizione di GG RI, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che definisce 'non spettante' il credito esistente ma non utilizzabile in compensazione. Si ribadisce che per l'individuazione del 'credito inesistente' ai fini penali non rileva la definizione contenuta nell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Le Sezioni Unite civili hanno una diversa interpretazione, ma la giurisprudenza penale è consolidata nel ritenere irrilevante l'elemento percettivo-procedurale. La difesa non fornisce argomentazioni per qualificare i crediti come non spettanti.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte motiva il rigetto delle attenuanti generiche sulla gravità del fatto e l'insufficiente scelta del rito. La sospensione condizionale è negata per l'esistenza di un precedente penale e l'impossibilità di ravvedimento. I pagamenti asseritamente effettuati non sono specificati in modo certo.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'imputato

    Il reato è caratterizzato da dolo generico e l'inesistenza del credito è indice della volontà del contribuente di bilanciare debiti con credito inesistente. Le affermazioni difensive sull'affidamento al commercialista sono inverosimili. La posizione di GG è ritenuta analoga a quella di LI, con conferme probatorie dalle dichiarazioni di AL e dalla presenza dei modelli F24 nel cassetto fiscale.

  • Rigettato
    Riqualificazione del reato

    Si rinvia alle considerazioni già svolte in merito alla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti ai fini penali.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte ritiene che la scelta del rito e l'ammontare dell'importo sottratto siano motivi sufficienti per il rigetto delle attenuanti generiche. La confisca è subordinata al mancato pagamento del debito rateizzato, ma produce effetti solo in caso di inadempimento. La riduzione della confisca per la 'rottamazione' può essere richiesta in sede esecutiva. Il debito non è ancora integralmente estinto.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ritiene che la difesa non abbia contestato le risultanze probatorie (modelli F24 presentati da AL per conto di FI) e abbia fornito una ricostruzione alternativa inverosimile. La fiducia nel commercialista e la mancanza di conoscenza qualificata sono generiche. La disponibilità di FI a proporre nuovi clienti ad AL conferma la sua piena partecipazione e consapevolezza del meccanismo fraudolento.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)

    La Corte di appello ha fornito adeguata argomentazione sul punto, sottolineando le modalità della condotta e l'intensità del dolo, oltre alla disponibilità dell'imputata a ricondurre nuovi clienti al professionista AL.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

    La disponibilità di FI a procacciare nuovi clienti ad AL è stata posta a fondamento del rigetto della concessione del beneficio della non menzione. Non può richiamarsi il riconoscimento di altri benefici vista la diversità dei presupposti.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento del motivo d'appello relativo alla confisca delle somme depositate sul conto corrente intestato alla società 'Studio FI s.r.l.'

    Il pregiudizio lamentato attiene alla sfera giuridico-patrimoniale dell'ente. La valutazione sollecitata è preclusa in sede di legittimità. La Corte valorizza la mancanza di autonomia patrimoniale effettiva della società, dato che FI esercitava autonomamente e incondizionatamente le facoltà di proprietario delle somme, anche per finalità estranee all'attività dell'ente. La società era una ditta individuale facente capo a FI, che ne era legale rappresentante e unica socia.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'inammissibilità della produzione documentale del Pubblico Ministero

    Il documento era già menzionato in una nota di polizia giudiziaria e presente nell'archivio documentale sequestrato. L'acquisizione è legittima e la valutazione può fondare la decisione. Nessun atto è stato acquisito oltre i limiti temporali per la scelta del rito. Non è violato il diritto di replica in quanto il compendio istruttorio era completo all'udienza di discussione.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione e travisamento del materiale probatorio sulla responsabilità dell'imputato

    La Corte evidenzia la collaborazione tra AL e la società di IA tramite 'ED', in possesso della carta di credito e delle cartelle esattoriali di IA. Si contesta la tesi difensiva di terzi intermediari che avrebbero reso IA inconsapevole. Il movente del reato non è rilevante ai fini della sua configurazione, e non è inverosimile che un liquidatore possa avere interesse a far venir meno debiti tributari illecitamente.

  • Rigettato
    Mancato accertamento autonomo da parte dell'Agenzia delle Entrate del dovuto

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento e il documento d'identità di IA furono inviati ad AL, dimostrando l'avvenuto accertamento da parte dell'Agenzia. L'accertamento dell'Agenzia opera in ambito amministrativo e non è condizione necessaria per l'accertamento del reato. La rateizzazione e altri meccanismi premiali possono essere fatti valere su iniziativa del contribuente. L'art. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 prevedono l'iniziativa del contribuente per l'estinzione del debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12375
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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