CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19040 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di CI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di appello di CI, in parziale riforma di quella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CI il 21 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta ad XXXXXXXXy a due anni e otto mesi di reclusione e 16.666,66 euro di multa per il reato ad essa ascritto al capo F) della rubrica riqualificato ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, delle risultanze di intercettazioni telefoniche e dei tabulati di alcune utenze cellulari è stata ritenuta provata la condotta dell’imputata consistita nell’agevolazione dell’ingresso clandestino di XXXXXXXXXXXXXXXX nel territorio nazionale con la finalità di sfruttarne l’attività di prostituzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata XXXXXper mezzo del proprio difensore fiduciario articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione manifestamente illogica e/o mancante Penale Sent. Sez. 1 Num. 19040 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/04/2026 in punto di elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ritenuto dai giudici di merito. La motivazione in ordine alla questione della mancanza di contatti tra l’imputata e coloro che hanno organizzato il viaggio di XXXXXin Italia è apodittica e non consente di cogliere quale sia, in concreto, la condotta che ha favorito l’ingresso dalla teste in territorio italiano. L’assenza di contatti con soggetti dediti al traffico di esseri umani integra un vuoto ricostruttivo decisivo, così come la descrizione del fatto che i pagamenti venivano eseguiti in Nigeria. Tutto ciò si pone in termini distonici rispetto al ruolo ascritto all’imputata rispetto al quale i giudici di merito hanno svolto considerazioni meramente deduttive. A conforto di quanto sostenuto è stata richiamata anche la conversazione n. 5609 del 2017 a dimostrazione del fatto che la ricorrente non ha mai chiesto soldi.
2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti, promiscuamente, violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione del reato come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in luogo di quello di favoreggiamento della prostituzione. Non avendo la ricorrente svolto alcuna attività di intermediazione e non avendo ricevuto il pagamento di alcuna somma di denaro, la ricostruzione della fattispecie è stata compiuta in termini contrastanti rispetto alle risultanze istruttorie. Dal contenuto delle intercettazioni è emerso che, semmai, i debiti contratti da XXXXXcon l’imputata riguardavano non già il viaggio, bensì l’attività di prostituzione. In definitiva, mancano, nella ricostruzione avversata, elementi univocamente interpretabili nel senso fatto proprio dai giudici di merito.
2.3. Con il terzo motivo sono state eccepite la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in punto di circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998. A fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello sul punto, la Corte bresciana ha omesso graficamente ogni considerazione, avendo reso una motivazione implicita da ritenersi, dunque, assente. La ricorrente ha lamentato una sorta di contradditorietà della sentenza laddove, da un lato, ha ricondotto il pagamento delle somme all’imputata al viaggio dalla Nigeria e, dall’altro, ha ritenuto dimostrato il reclutamento al fine di fare esercitare la prostituzione senza un idoneo supporto probatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le convergenti sentenze di merito hanno individuato la principale fonte di prova a 2 carico dell’imputata nelle dichiarazioni rese dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXX che ha descritto (in sede di sommarie informazioni del 7 dicembre 2017 e di incidente probatorio del 15 giugno 2020) le modalità con le quali è stata avvicinata in Nigeria dall’imputata (nota come XXXXXXX) che le chiedeva se fosse interessata trasferirsi in Italia in cambio della somma di 25.000 euro che avrebbe potuto restituirle una volta giunta a destinazione. Descritti i vari trasferimenti precedenti al viaggio e le modalità con le quali, arrivata in Italia, si era stabilita a CI (proprio nell’abitazione della citata XXXXXXX), la teste ha riferito che la donna le aveva detto che per pagare il debito avrebbe dovuto prostituirsi, le aveva dato i preservativi e le aveva indicato il luogo dello svolgimento dell’attività e le correlate tariffe. Trasferitasi, dopo poco, presso un’altra abitazione aveva cambiato soggetto al quale corrispondere una parte dei proventi dell’attività di meretricio che, sia pure parzialmente, continuavano ad andare a XXXXXXX con versamenti effettuati direttamente in Nigeria. La teste, una volta lasciata anche la seconda abitazione di CI e trasferitasi a Como, era stata contattata dalla madre che le aveva riferito delle ulteriori richieste da parte dell’imputata per il pagamento del debito contratto per consentirle di raggiungere l’Italia. Il racconto della teste, con specifico riguardo a quanto ancora rilevante in questa sede – ovvero il ruolo dell’imputata nell’ingresso clandestino della stessa dichiarante in territorio italiano –, è stato giudicato confermato dai tabulati telefonici delle utenze in uso alla stessa XXXXXnel mese di febbraio 2017, ovvero quando XXXXX è giunta in Italia. In quel periodo si sono riscontrati alcuni contatti tra l’imputata e l’utenza in uso alla madre della teste e sono stati ritenuti dimostrati anche i movimenti tra Nigeria, Salerno, Torino e CI esattamente come descritti da XXXXXX. Il giudice di primo grado, in particolare, esclusa la ravvisabilità del delitto di tratta originariamente contestato al capo F), ha ritenuto perfezionato quello di cui all’art. 12, commi 1 e 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo l’imputata reclutato e introdotto nel territorio dello Stato, in concorso con altri, una giovane donna che sapeva essere priva di cittadinanza o del permesso di soggiorno, allo scopo di destinarla alla prostituzione. La Corte di appello ha convalidato il giudizio di attendibilità della teste richiamando anche le dichiarazioni della stessa imputata che ha ammesso di avere avuto un contatto con un nigeriano al momento dell’ingresso di XXXXX in Italia e di essersi interessata per la sua sistemazione. Quali elementi di conferma alla tesi accusatoria sono state richiamate conversazioni tra XXXXX e l’originaria coimputata XXXXXX in punto di cautele da adottare nelle chiamate, la riferibilità all’imputata di una utenza oggetto di indagine, i riferimenti a XXXXXXXin conversazioni che, a dire della difesa, avrebbero dovuto avere significato liberatorio per l’imputata che, secondo quanto ricostruito, si è pacificamente interessata di individuare mezzi e persone che potessero agevolare l’ingresso di XXXXX in Italia allo scopo di avviarla alla prostituzione e fruire, in parte, dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione. 3 3. Il primo motivo di ricorso reitera argomenti già efficacemente smentiti dalla Corte di appello di CI sulla scorta di una descrizione fattuale della condotta dell’imputata adeguatamente descritta sin dalla sentenza di primo grado. Le azioni concrete che hanno determinato la consumazione del reato ritenuto dalle sentenze di merito sono state descritte in termini completi e poggiano su solide basi probatorie puntualmente descritte, nei termini esposti al paragrafo che precede. La condotta materiale (rispetto alla quale la ricorrente contesta genericamente la mancanza di adeguata descrizione) è stata precisata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce delle ammissioni della ricorrente riportate a pag. 12 della sentenza impugnata e totalmente trascurate in ricorso. Peraltro, appare davvero illogico ritenere che possa essere stato casuale o del tutto neutro il fatto che, appena giunta in Italia XXXXX, l’imputata sia stata contattata da un cittadino nigeriano e che lei stessa si sia successivamente interessata del suo trasferimento a CI, come ampiamente confermato dai contatti telefonici dell’utenza in uso all’imputata nel giorno 19 aprile 2017, quando la persona offesa è giunta in Italia (come ricostruiti nella sentenza di primo grado ai fogli 8 e 9). La circostanza che l’imputata sia stata contattata appena giunta XXXXX in territorio italiano e che si sia interessata per trovarle una sistemazione si pone quale elemento coerente con le stesse dichiarazioni della persona offesa che hanno descritto il ruolo attivo di XXXXXXX in funzione del suo ingresso sul territorio italiano. Così come appare del tutto coerente con le dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione delle sentenze il fatto che vi siano stati dei pagamenti da parte di XXXXXin favore dell’imputata (pag. 16 della sentenza di appello). La mancanza di contatti diretti con soggetti legati alla malavita nigeriana (argomento già speso nel giudizio di appello) è stata affrontata dalla sentenza della Corte bresciana e risolta nel senso (del tutto logico) della non decisività della circostanza. La condotta di XXXXXXXrisale al momento in cui la giovane donna avviata alla prostituzione si trovava in Nigeria: è l’imputata a contattare la ragazza aiutandola a raggiungere l’Italia, facendola andare a CI ed avviandola alla prostituzione. Anche dopo il suo trasferimento i proventi andavano, in parte, a XXXXXXX. Il ruolo dell’imputata è stato ampiamente illustrato e le deduzioni difensive sul punto sono manifestamente infondate. 4. Il secondo motivo è, anch’esso, inammissibile. In primo luogo, lo è nella parte in cui viene sollecitata a questa Corte la rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni (pag. 9 del ricorso). Invero, quanto alle fonti indiziarie descritte, deve evidenziarsi come sia preclusa a questa Corte ogni attività di reinterpretazione o nuova valutazione del compendio dichiarativo 4 rientrando tale attività nell’esclusiva pertinenza del giudice di merito (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362 - 01). Quanto alla postulata riqualificazione della condotta quale sfruttamento della prostituzione in lugo del reato ritenuto dai giudici di merito, deve ritenersi immune da vizi la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito. Invero, deve essere considerato che la ricorrente ha realizzato condotte prodromiche all’ingresso della cittadina straniera e alla sua sistemazione sul territorio italiano, in cambio della percezione di somme di denaro;
tali azioni non si sono limitate, dunque, a quelle di sfruttamento della prostituzione, con la conseguenza che la qualificazione operata appare corretta e immune da vizi. 5. Quanto all’ultimo motivo, con il quale la decisione è stata censurata per omessa motivazione in merito alla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, deve rilevarsene, ancora una volta, l’inammissibilità. Sul punto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la Corte di appello di CI ha reso una motivazione implicita desumibile dal complessivo contenuto della sentenza impugnata. In effetti, è tutta la ricostruzione delle sentenze di merito che si pone in termini di radicale incompatibilità con la prospettazione difensiva di insussistenza della circostanza aggravante;
prospettazione che, come evidenziato in ricorso, è stata implicitamente smentita dalla Corte bresciana. Si tratta di profilo della motivazione che non ne inficia, in alcun modo, la correttezza e la validità dovendosi, ancora una volta, ribadire il principio per cui «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 - 01). 6. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. 5 Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di appello di CI, in parziale riforma di quella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CI il 21 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta ad XXXXXXXXy a due anni e otto mesi di reclusione e 16.666,66 euro di multa per il reato ad essa ascritto al capo F) della rubrica riqualificato ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, delle risultanze di intercettazioni telefoniche e dei tabulati di alcune utenze cellulari è stata ritenuta provata la condotta dell’imputata consistita nell’agevolazione dell’ingresso clandestino di XXXXXXXXXXXXXXXX nel territorio nazionale con la finalità di sfruttarne l’attività di prostituzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata XXXXXper mezzo del proprio difensore fiduciario articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione manifestamente illogica e/o mancante Penale Sent. Sez. 1 Num. 19040 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/04/2026 in punto di elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ritenuto dai giudici di merito. La motivazione in ordine alla questione della mancanza di contatti tra l’imputata e coloro che hanno organizzato il viaggio di XXXXXin Italia è apodittica e non consente di cogliere quale sia, in concreto, la condotta che ha favorito l’ingresso dalla teste in territorio italiano. L’assenza di contatti con soggetti dediti al traffico di esseri umani integra un vuoto ricostruttivo decisivo, così come la descrizione del fatto che i pagamenti venivano eseguiti in Nigeria. Tutto ciò si pone in termini distonici rispetto al ruolo ascritto all’imputata rispetto al quale i giudici di merito hanno svolto considerazioni meramente deduttive. A conforto di quanto sostenuto è stata richiamata anche la conversazione n. 5609 del 2017 a dimostrazione del fatto che la ricorrente non ha mai chiesto soldi.
2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti, promiscuamente, violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione del reato come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in luogo di quello di favoreggiamento della prostituzione. Non avendo la ricorrente svolto alcuna attività di intermediazione e non avendo ricevuto il pagamento di alcuna somma di denaro, la ricostruzione della fattispecie è stata compiuta in termini contrastanti rispetto alle risultanze istruttorie. Dal contenuto delle intercettazioni è emerso che, semmai, i debiti contratti da XXXXXcon l’imputata riguardavano non già il viaggio, bensì l’attività di prostituzione. In definitiva, mancano, nella ricostruzione avversata, elementi univocamente interpretabili nel senso fatto proprio dai giudici di merito.
2.3. Con il terzo motivo sono state eccepite la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in punto di circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998. A fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello sul punto, la Corte bresciana ha omesso graficamente ogni considerazione, avendo reso una motivazione implicita da ritenersi, dunque, assente. La ricorrente ha lamentato una sorta di contradditorietà della sentenza laddove, da un lato, ha ricondotto il pagamento delle somme all’imputata al viaggio dalla Nigeria e, dall’altro, ha ritenuto dimostrato il reclutamento al fine di fare esercitare la prostituzione senza un idoneo supporto probatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le convergenti sentenze di merito hanno individuato la principale fonte di prova a 2 carico dell’imputata nelle dichiarazioni rese dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXX che ha descritto (in sede di sommarie informazioni del 7 dicembre 2017 e di incidente probatorio del 15 giugno 2020) le modalità con le quali è stata avvicinata in Nigeria dall’imputata (nota come XXXXXXX) che le chiedeva se fosse interessata trasferirsi in Italia in cambio della somma di 25.000 euro che avrebbe potuto restituirle una volta giunta a destinazione. Descritti i vari trasferimenti precedenti al viaggio e le modalità con le quali, arrivata in Italia, si era stabilita a CI (proprio nell’abitazione della citata XXXXXXX), la teste ha riferito che la donna le aveva detto che per pagare il debito avrebbe dovuto prostituirsi, le aveva dato i preservativi e le aveva indicato il luogo dello svolgimento dell’attività e le correlate tariffe. Trasferitasi, dopo poco, presso un’altra abitazione aveva cambiato soggetto al quale corrispondere una parte dei proventi dell’attività di meretricio che, sia pure parzialmente, continuavano ad andare a XXXXXXX con versamenti effettuati direttamente in Nigeria. La teste, una volta lasciata anche la seconda abitazione di CI e trasferitasi a Como, era stata contattata dalla madre che le aveva riferito delle ulteriori richieste da parte dell’imputata per il pagamento del debito contratto per consentirle di raggiungere l’Italia. Il racconto della teste, con specifico riguardo a quanto ancora rilevante in questa sede – ovvero il ruolo dell’imputata nell’ingresso clandestino della stessa dichiarante in territorio italiano –, è stato giudicato confermato dai tabulati telefonici delle utenze in uso alla stessa XXXXXnel mese di febbraio 2017, ovvero quando XXXXX è giunta in Italia. In quel periodo si sono riscontrati alcuni contatti tra l’imputata e l’utenza in uso alla madre della teste e sono stati ritenuti dimostrati anche i movimenti tra Nigeria, Salerno, Torino e CI esattamente come descritti da XXXXXX. Il giudice di primo grado, in particolare, esclusa la ravvisabilità del delitto di tratta originariamente contestato al capo F), ha ritenuto perfezionato quello di cui all’art. 12, commi 1 e 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo l’imputata reclutato e introdotto nel territorio dello Stato, in concorso con altri, una giovane donna che sapeva essere priva di cittadinanza o del permesso di soggiorno, allo scopo di destinarla alla prostituzione. La Corte di appello ha convalidato il giudizio di attendibilità della teste richiamando anche le dichiarazioni della stessa imputata che ha ammesso di avere avuto un contatto con un nigeriano al momento dell’ingresso di XXXXX in Italia e di essersi interessata per la sua sistemazione. Quali elementi di conferma alla tesi accusatoria sono state richiamate conversazioni tra XXXXX e l’originaria coimputata XXXXXX in punto di cautele da adottare nelle chiamate, la riferibilità all’imputata di una utenza oggetto di indagine, i riferimenti a XXXXXXXin conversazioni che, a dire della difesa, avrebbero dovuto avere significato liberatorio per l’imputata che, secondo quanto ricostruito, si è pacificamente interessata di individuare mezzi e persone che potessero agevolare l’ingresso di XXXXX in Italia allo scopo di avviarla alla prostituzione e fruire, in parte, dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione. 3 3. Il primo motivo di ricorso reitera argomenti già efficacemente smentiti dalla Corte di appello di CI sulla scorta di una descrizione fattuale della condotta dell’imputata adeguatamente descritta sin dalla sentenza di primo grado. Le azioni concrete che hanno determinato la consumazione del reato ritenuto dalle sentenze di merito sono state descritte in termini completi e poggiano su solide basi probatorie puntualmente descritte, nei termini esposti al paragrafo che precede. La condotta materiale (rispetto alla quale la ricorrente contesta genericamente la mancanza di adeguata descrizione) è stata precisata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce delle ammissioni della ricorrente riportate a pag. 12 della sentenza impugnata e totalmente trascurate in ricorso. Peraltro, appare davvero illogico ritenere che possa essere stato casuale o del tutto neutro il fatto che, appena giunta in Italia XXXXX, l’imputata sia stata contattata da un cittadino nigeriano e che lei stessa si sia successivamente interessata del suo trasferimento a CI, come ampiamente confermato dai contatti telefonici dell’utenza in uso all’imputata nel giorno 19 aprile 2017, quando la persona offesa è giunta in Italia (come ricostruiti nella sentenza di primo grado ai fogli 8 e 9). La circostanza che l’imputata sia stata contattata appena giunta XXXXX in territorio italiano e che si sia interessata per trovarle una sistemazione si pone quale elemento coerente con le stesse dichiarazioni della persona offesa che hanno descritto il ruolo attivo di XXXXXXX in funzione del suo ingresso sul territorio italiano. Così come appare del tutto coerente con le dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione delle sentenze il fatto che vi siano stati dei pagamenti da parte di XXXXXin favore dell’imputata (pag. 16 della sentenza di appello). La mancanza di contatti diretti con soggetti legati alla malavita nigeriana (argomento già speso nel giudizio di appello) è stata affrontata dalla sentenza della Corte bresciana e risolta nel senso (del tutto logico) della non decisività della circostanza. La condotta di XXXXXXXrisale al momento in cui la giovane donna avviata alla prostituzione si trovava in Nigeria: è l’imputata a contattare la ragazza aiutandola a raggiungere l’Italia, facendola andare a CI ed avviandola alla prostituzione. Anche dopo il suo trasferimento i proventi andavano, in parte, a XXXXXXX. Il ruolo dell’imputata è stato ampiamente illustrato e le deduzioni difensive sul punto sono manifestamente infondate. 4. Il secondo motivo è, anch’esso, inammissibile. In primo luogo, lo è nella parte in cui viene sollecitata a questa Corte la rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni (pag. 9 del ricorso). Invero, quanto alle fonti indiziarie descritte, deve evidenziarsi come sia preclusa a questa Corte ogni attività di reinterpretazione o nuova valutazione del compendio dichiarativo 4 rientrando tale attività nell’esclusiva pertinenza del giudice di merito (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362 - 01). Quanto alla postulata riqualificazione della condotta quale sfruttamento della prostituzione in lugo del reato ritenuto dai giudici di merito, deve ritenersi immune da vizi la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito. Invero, deve essere considerato che la ricorrente ha realizzato condotte prodromiche all’ingresso della cittadina straniera e alla sua sistemazione sul territorio italiano, in cambio della percezione di somme di denaro;
tali azioni non si sono limitate, dunque, a quelle di sfruttamento della prostituzione, con la conseguenza che la qualificazione operata appare corretta e immune da vizi. 5. Quanto all’ultimo motivo, con il quale la decisione è stata censurata per omessa motivazione in merito alla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, deve rilevarsene, ancora una volta, l’inammissibilità. Sul punto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la Corte di appello di CI ha reso una motivazione implicita desumibile dal complessivo contenuto della sentenza impugnata. In effetti, è tutta la ricostruzione delle sentenze di merito che si pone in termini di radicale incompatibilità con la prospettazione difensiva di insussistenza della circostanza aggravante;
prospettazione che, come evidenziato in ricorso, è stata implicitamente smentita dalla Corte bresciana. Si tratta di profilo della motivazione che non ne inficia, in alcun modo, la correttezza e la validità dovendosi, ancora una volta, ribadire il principio per cui «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 - 01). 6. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. 5 Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6