Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19040
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di contatti con organizzatori del viaggio e pagamenti effettuati in Nigeria

    La Corte ha ritenuto che le azioni concrete che hanno determinato la consumazione del reato siano state descritte in termini completi e basate su solide prove, inclusa la testimonianza della persona offesa e le ammissioni della ricorrente. La mancanza di contatti diretti con soggetti legati alla malavita nigeriana è stata ritenuta non decisiva.

  • Rigettato
    Assenza di intermediazione e mancato pagamento di somme per il viaggio

    La Corte ha ritenuto che la qualificazione del reato sia corretta, poiché la ricorrente ha realizzato condotte prodromiche all'ingresso e alla sistemazione della cittadina straniera in Italia in cambio di denaro, azioni che vanno oltre il mero sfruttamento della prostituzione.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulla circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sia implicita e desumibile dal complessivo contenuto della sentenza, che è in radicale incompatibilità con la prospettazione difensiva. L'omesso esame di un motivo di appello non dà luogo a vizio di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito e disatteso dalla sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19040
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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