Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
È configurabile il tentativo di rapina impropria nella condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, non realizzati per cause indipendenti della sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che ad analoga soluzione si perviene anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia realizzata la sottrazione della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2010, n. 42961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42961 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/11/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3577
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 18987/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Pagliarello Angelo del foro di Monza nell'interesse di:
C.I.N. , nato a (omesso) avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione minorenni, in data 18/2/2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rigetto nel resto;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18/2/2010, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, in data 21/2/2008, che aveva condannato C.I.N. alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 250,00 di multa per i reati di tentata rapina impropria di un ciclomotore e lesioni personali.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando cinque motivi di gravame con i quali deduce:
1) Violazione di legge, in relazione all'art. 628 c.p. eccendo che la rapina impropria non sarebbe configurabile allo stadio del tentativo per cui il fatto avrebbe dovuto essere derubricato in furto tentato;
2) Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 c.p. dolendosi che nella fattispecie non sussistevano i presupposti per una prognosi di pericolo di commissione di ulteriori reati;
3) Vizio della motivazione in relazione al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, dolendosi che la Corte abbia rigettato la richiesta senza motivazione alcuna;
4) Vizio della motivazione in relazione al nesso eziologico fra il comportamento dell'imputato e le lesioni riportate dalle parti lese;
5) Manifesta illogicità della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà. Quanto al primo motivo, in punto di configurabilità del tentativo nell'ipotesi di rapina impropria, la censura è infondata. Il Collegio non condivide l'indirizzo giurisprudenziale, assolutamente minoritario richiamato dal ricorrente. Al contrario, la giurisprudenza di questa sezione è costante nel ritenere la possibilità di configurare il tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo aver compiuto (come nel caso in esame) atti idonei all'impossessamento della cosa altrui non realizzati per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Cass. Sez. 2, 10 novembre 2006 n. 40156, Taroni;
Sez. 2, 16 dicembre 2008 n. 3769, Solimeo;
sez. 2, 8 aprile 2008 n. 19645, Pitocchi;
Sez. 2, 26 marzo n. 20258, Boudegzdame;
Sez. 2, 29 febbraio 2008 n. 29477, Chirullo;
Sez. 2, 25 settembre 2007 n. 38586, Mancuso;
Sez. 2, 12/03/2010, n. 23610, Russomanno), ciò anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia realizzata la sottrazione della cosa per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa. Una lettura logico- sistematica e non meramente letterale dell'art. 628 c.p., comma 2, che descrive la condotta tipica della rapina impropria, permette infatti di individuare la condotta che configura la forma tentata del reato in questione ogni qual volta l'azione tipica non si compia o l'evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere. Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi. Pertanto allorché un tentativo di furto sfoci, come nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l'impunità una valutazione sistematica impone di concludere che, anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria.
È infondato anche il quarto motivo, in punto di nesso eziologico fra le lesioni subite dalle persone offese ed il comportamento dell'imputato, in quanto il rapporto di causalità fra il comportamento dell'agente e le lesioni subite dalle parti lese emerge dalle deposizioni di costoro a cui le sentenze di merito fanno riferimento.
È infondato anche il quinto motivo in punto di dosimetria della pena poiché la Corte, con motivazione essenziale, ha dato atto dei motivi logico-giuridici in base ai quali non ha ritenuto di accogliere la richiesta di riduzione della pena.
È fondato, invece, il terzo motivo, in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, in quanto, seppure specificamente interpellata sul punto, la Corte d'appello non ha speso un solo rigo di motivazione per giustificare la prognosi di pericolo di commissione di ulteriori reati.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare passata in giudicato la pena inflitta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, Sezione per i Minorenni, in diversa composizione, per il giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010