Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
Sussiste il dolo specifico del reato di bancarotta documentale, per il quale sono necessari la consapevolezza del disordine contabile della società acquistata e la rappresentazione certa che tale confusione renderà impossibile ai creditori la ricostruzione del movimento di affari, nell'acquisto da parte dell' amministratore di una società dell' azienda e della relativa situazione debitoria di altra società in grave stato di confusione contabile, noto all'acquirente, non potendosi sostenere la inevitabilità del travaso del disordine contabile da una società all'altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/1998, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. G. CONSOLI Presidente del 19/02/98
1. Dott. F. CALBI Consigliere SENTENZA
2. " L. TOTH Consigliere N. 338
3. " M. ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " V. RAGONESI Consigliere N. 4250/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: AR DO in Salsomaggiore Terme il 20.1.50
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14.11.96. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. V. Ragonesi Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Bruno Ranieri che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. A. Schettino
Il Tribunale di Parma, con sentenza dell'8.4.94, riconosceva AR DO responsabile di due reati di bancarotta per distrazione nonché del reato di bancarotta documentale, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre alla irrogazione di sanzioni accessorie.
Proponeva appello l'imputato e la Corte d'Appello di Bologna lo assolveva dai reati di bancarotta per distrazione mentre confermava la colpevolezza dell'appellante in ordine al delitto di bancarotta documentale, determinando la pena in anni due di reclusione. Il ricorso del AR si basa su due motivi.
Con il primo si deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'Appello di Bologna ritenuto sussistere il dolo specifico da parte dell'imputato nel porre in essere la condotta criminosa, laddove, invece, sostiene il ricorrente che la situazione di confusione contabile era addebitabile non alle Ceramiche artistiche Valtermina s.r.l, di cui egli era amministratore, bensi alle Ceramiche artistiche Guidetti, di cui la prima società aveva rilevato l'azienda unitamente alla situazione debitoria, ed il cui stato di dissesto contabile e finanziario si era ripercosso sulle Ceramiche artistiche IM senza che ciò potesse essere addebitato, neppure a titolo di colpa, ad esso ricorrente. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della sentenza assolutoria dai reati di bancarotta per distrazione per non aver adottato "la formula assolutoria più ampia per la insussistenza dei reati contestati"
Il primo motivo del ricorso è infondato.
La Corte, infatti, ha, con ampia motivazione, spiegato le ragioni della sussistenza di un disordine contabile tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, idoneo, quindi, ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 216 comma 1^ n.
2. Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il postulato logico che la Corte di merito ha posto alla base del proprio ragionamento, e, cioè, che, proprio perché era noto all'imputato che la contabilità delle Ceramiche artistiche Guidetti, di cui le Ceramiche artistiche IM aveva acquisito l'azienda oltre alla situazione debitoria, era gravemente carente ed in una situazione di grave disordine, occorreva che il AR, nel predisporre la contabilità della società acquirente, usasse una attenzione particolare proprio per impedire che il disordine della società venditrice si riversasse sulla propria impresa.
Contrasta, infatti, non solo con le regole di tecnica contabile e con precise norme giuridiche, ma anche con il comune buon senso, la tesi fatalistica del ricorrente per cui il travaso del disordine contabile da una società all'altra aveva i caratteri della inevitabilità. Sulla base dell'esaminato postulato, la Corte individua poi con dovizia di motivazione gli elementi afferenti al disordine contabile quali: genericità delle registrazioni contabili che non consentivano di individuare la causale dei movimenti finanziari;
incompletezza e contradditorietà delle registrazioni stesse;
inaffidabilità del rendiconto prodotto dal AR per le discordanze con la contabilità ufficiale e per la mancanza di pezze giustificative etc. Si tratta di elementi di tale rilevanza che rendono inconfutabile sotto il profilo logico la conclusione cui è giunta la Corte circa la sussistenza del disordine contabile della società. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la Corte di merito ha accertato che il sistema contabile computerizzato era stato predisposto dallo stesso AR, che aveva anche istruito il personale, onde correttamente ne ha tratto la conseguenza che l'eventuale inefficienza del sistema non poteva che essere riferibile all'imputato, sul quale gravava, inoltre, la fondamentale incombenza di fornire i dati contabili per la registrazione e di cui la Corte registrava la sistematica omissione.
Sulla base di queste considerazioni è ineccepibile la conclusione cui è giunta la Corte d'Appello di Bologna circa la sussistenza del dolo specifico individuato nella consapevolezza, anzitutto, della situazione di disordine contabile della società ed, in secondo luogo, nella rappresentazione certa che tale confusione avrebbe reso impossibile la ricostruzione del movimento d'affari. Infatti, la sussistenza di tale rappresentazione, congiunta ad una serie reiterata di comportamenti volti ad omettere registrazioni di dati contabili, implica necessariamente l'intenzione di impedire ai creditori le conoscenze relative al movimento degli affari, integrando così qual dolo specifico richiesto dall'orientamento più rigoroso di questa Corte (Cass. 6650/92). Anche il secondo motivo si appalesa infondato.
Il ricorrente lamenta di essere stato assolto dai reati di bancarotta per distrazione con la formula di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p. anziché con quella più ampia di cui all'art. 530 comma 1 c.p.p. La motivazione data sul punto dalla Corte d'Appello di Bologna appare del tutto coerente non solo in relazione ai reati per i quali il AR è stato assolto ma anche alla bancarotta documentale per cui è stato condannato.
Proprio in virtù della situazione di disordine contabile, di cui si è detto, la Corte ha, infatti, ritenuto, da un lato, che i dati contabili, che indicavano alla data del fallimento un attivo, non rinvenuto dal curatore, di L. 319.528.394, non potessero essere considerati pienamente attendibili e che, quindi, non fosse del tutto provata l'effettiva esistenza della somma presso la società e, dall'altro, che vi potesse essere la ragionevole presunzione che i pagamenti per 300 milioni fatti dal AR fossero stati effettuati a favore di creditori delle Ceramiche artistiche Guidetti, i cui debiti erano stati assunti dalla IM, e che, quindi, i pagamenti stessi non fossero illegittimi.
In sostanza, in presenza di elementi, adeguatamente esposti, idonei a far ritenere la colpevolezza dell'imputato, contrastati da altri che tale colpevolezza potevano far ritenere esclusa, o che quanto meno inducevano al dubbio, la Corte d'Appello ha correttamente concluso per la formula assolutoria di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p. Il ricorso va, dunque, respinto con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998