Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
La fattispecie contravvenzionale di esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità, non può essere integrata dall'emissione di vibrazioni non produttive di rumore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 15
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 36079/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI GI N. IL 16/06/1958;
avverso la sentenza n. 3037/2005 TRIB.SEZ.DIST. di GALLARATE, del 25/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 25/2/08 il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, condannava FU RG a pena della sola ammenda per il reato (in Casorate Sempione, dal marzo 2002 in permanenza, su esposto del febbraio 2003; la sentenza accertava peraltro che nel maggio 2005 la ditta aveva traslocato altrove) di cui all'art. 659 c.p., comma 2: secondo l'accusa il FU, legale rappresentante del Ricamificio di Fagnano srl, mediante rumori (e vibrazioni) prodotti da macchine industriali anche in ore notturne in centro abitato, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone. Il Tribunale perveniva a condanna sulla base di testimonianze e accertamenti tecnici.
Ricorreva per cassazione la difesa del FU, deducendo:
violazione di legge in relazione alla pretesa violazione dell'art.659 c.p., comma 2 e, comunque, in relazione alla condanna emessa per reato diverso da quello di cui al comma 1 originariamente contestato e alla mancata dichiarazione di prescrizione;
vizio di motivazione in ordine alle vibrazioni, ritenute penalmente rilevanti senza accertare la soglia regolamentare che sarebbe stata superata o quella di normale tollerabilità.
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva l'annullamento senza rinvio della per prescrizione. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Il reato originariamente contestato era quello generale, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659 c.p., comma 1. La sentenza impugnata, dando atto che l'emissione dei rumori, in quanto proveniente da attività lavorativa, era fattispecie depenalizzata (per il principio di specialità) dopo la previsione del pari illecito sanzionato in via amministrativa di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2 (legge quadro sull'inquinamento acustico), ha tuttavia ritenuto che la residua fattispecie penale - ex art. 659 c.p., comma 2 -fosse integrata dall'emissione delle vibrazioni ("Ora,
nel caso in esame, il maggior disturbo arrecato alle persone residenti nelle immediate vicinanze del ricamificio non derivava dalle emissioni sonore, ma dalle vibrazioni.."). Ma, separate dal rumore, le vibrazioni in quanto tali non determinano il reato. Per consolidata giurisprudenza le vibrazioni causa di disturbo ex art.659 c.p. sono quelle che producono rumore (in tal senso, ad esempio,
Cass., sez. 1, sent. n. 6393 del 21/3/85, rv. 169933, Baroncelli;
ma anche Cass., 1, sent. n. 2556 del 4/11/81, rv. 152657, Doria;
e solo se la vibrazione è sonora va accertato se la frequenza o la potenza delle vibrazioni abbiano superato la soglia della normale sopportabilità: Cass., 1, sent. n. 13035 del 9/6/89, rv. 182183, Bianchini). Diversamente esse determinano illecito civile (Cass., 1, sent. n. 5173 del 16/2/82, rv. 153820, Trigatti). La sentenza va pertanto annullata (senza rinvio) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010