Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia riconosciuto il diritto alle differenze per lavoro straordinario prestato dal dipendente della SpA Ferrovie dello Stato da una certa data in poi (avendo ritenuto coperto da prescrizione il periodo precedente), ove la questione della prescrizione non sia stata riproposta dalla società appellata, non è possibile limitare le stesse differenze ad un periodo meno ampio (ritenendo coperto da prescrizione un maggiore periodo) rispetto a quello determinato dal primo giudice, stante il passaggio in giudicato di questa parte della sentenza di primo grado (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto coperto da prescrizione il periodo anteriore all'ottobre 1983, mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto operante la prescrizione solo per il periodo anteriore all'ottobre 1980).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA PO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 50/96 del Tribunale di MESSINA, depositata il 16/02/96 R.G.N.402/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega Avv. CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. IL SU, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, con ricorso depositato il 4 febbraio 1988, ricorreva al Pretore di Messina, chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento di differenze retributive relative al lavoro straordinario svolto dal I gennaio 1979 al 31 dicembre 1986.
Il Pretore condannava l'Ente al pagamento di L.
7.244.668 per differenze retributive maturate dal I aprile 1980 al 31 dicembre 1986.
Avverso la decisione di primo grado il SU proponeva appello al Tribunale di Messina deducendo che i criteri di calcolo adottati dal Pretore erano errati.
Il Tribunale, rilevata la erroneità dei conteggi eseguiti durante il giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava in L.
7.853.292 le differenze per lavoro straordinario dovute dall'appellante nel periodo decorrente dal 4 febbraio 1983 sino al 31 dicembre 1986.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il lavoratore propone ricorso fondandolo su un unico motivo illustrato da successiva memoria.
Le Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi p.a. resiste con controricorso
Motivi della decisione
Va, in via preliminare, esaminata e decisa l'eccezione proposta, con il controricorso, dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. la quale denuncia l'irritualità della notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato avvenuta in data posteriore alla legge 24 marzo 1993 n.75, di conversione del d.l. 23 gennaio 1993 n.16, con il quale è stata disposta la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, con conseguente decadenza dal diritto di avvalersi della difesa erariale.
L'eccezione è infondata.
È principio generale costantemente affermato che il vizio di notificazione comportante nullità sanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt.160 e 156 c.p.c. si ha quando, nonostante l'inosservanza delle disposizioni di legge, fra cui quelle concernenti la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto, tuttavia la notificazione è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere qualche riferimento con il vero destinatario: mentre, per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario dell'atto da notificare.
Nel caso di specie, anche ad ammettere in via di pura ipotesi, la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte controricorrente, la consegna di copia del ricorso al difensore dell'Ente nel giudizio di appello, può essere al massimo causa di una nullità sanabile della notificazione (Cass. sez.un. 29 luglio 1996 n. 6841). E tale nullità è sanata, con efficacia ex tunc, dalla costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a. Egualmente infondata è l'eccezione con la quale il ricorrente, nella memoria depositata ex art.378 c.p.c, eccepisce che la procura speciale ( atto notaio Falcone
rep.9705 del 26 maggio 1993) in forza della quale il dott. Raffaele Ruggiero RU ha conferito all'avv. Consolo la procura a sottoscrivere il controricorso in Cassazione, non è idonea a conferire allo stesso legale i necessari poteri rappresentativi processuali, in quanto al dott. RU erano stati conferiti poteri di rappresentanza meramente processuale e non sostanziale. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza dell'8 maggio 1998 n. 4666, hanno esaminato specificamente il contenuto della procura notarile sopra indicata concludendo che al dottor RU erano stati attribuiti adeguati poteri di rappresentanza non solo processuali ma anche sostanziali;
sicché, in base ai principi enunciati dalle Sezione Unite, che questo Collegio condivide, deve ritenersi che il conferimento da parte del dott.RU della procura speciale all'avvocato Consolo per resistere nel presente giudizio, è del tutto rituale con conseguente declaratoria di ammissibilità del controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e segg., 2948 C.C., motivazione obiettivamente errata ed insufficiente, omessa valutazione ed esame di documento determinante l'esito del giudizio, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver motivato le ragioni per le quali aveva ritenuto operante la prescrizione, sebbene fosse stata depositata lettera interruttiva protocollata nell'aprile 1985, in considerazione della quale il Pretore aveva dichiarato interrotta la prescrizione, e nonostante che la società resistente non avesse sul punto mosso alcuna contestazione chiedendo, anzi, la conferma della sentenza di primo grado che aveva dato validità all'atto interruttivo. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
È pacificamente riconosciuto nel controricorso della società resistente che il Pretore aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalle Ferrovie dello Stato limitatamente al periodo antecedente l'effetto del primo atto interruttivo, condannando l'Ente a corrispondere differenze retributive relative al periodo dal I aprile 1980 al 31 dicembre 1986, e che nessuna censura era stata sollevata in appello sulla decorrenza del diritto, punto sul quale si era formato il giudicato.
Proprio per le ammissioni e le considerazioni svolte dalla società resistente, deve ritenersi, in base all'effetto devolutivo dell'appello previsto dall'art. 346 c.p.c., che l'appellata, che ha chiesto la conferma della sentenza del Pretore, abbia rinunciato alla eccezione di prescrizione per il periodo successivo all'aprile 1980, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza pretorile nella parte in cui, ritenendo non operante la prescrizione per il periodo dal primo aprile 1980 al 31 dicembre 1986, aveva dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze retributive per lavoro straordinario soltanto per questo periodo.
Lo stesso periodo, pertanto, doveva essere preso in considerazione dal Tribunale, dinanzi al quale la sentenza di primo grado era stata impugnata soltanto per erroneità dei calcoli adottati dal Pretore. In secondo grado, invece, le Ferrovie dello Stato sono state condannate a pagare le differenze richieste dal lavoratore limitatamente al più breve periodo 14 ottobre 1983/31 dicembre 1986, senza che il Tribunale abbia tenuto conto dell'intervenuto giudicato, peraltro rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. A questo proposito deve rilevarsi che appare francamente incomprensibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta formazione del giudicato interno "in parte qua" sollevata dalla società resistente, atteso che i motivi di ricorso non intaccano il giudicato formatosi sulla decorrenza del diritto ma, anzi, sono dirette a censurare proprio la diversa decorrenza stabilita dal Tribunale.
Nè ha alcun pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla resistente sul presupposto che, avendo il lavoratore chiesto nel ricorso di appello la condanna delle Ferrovie al pagamento della somma determinata in corso di causa, l'appellante si fosse rimesso all'accertamento delle somme che sarebbe stato effettuato nel corso dell'istruttoria. Come si legge nello stesso controricorso l'appellante aveva chiesto al punto 1 delle sue conclusioni che la sentenza impugnata venisse riformata per i motivi indicati nel ricorso di appello: è evidente, pertanto, che solo con riferimento a tali motivi, l'appellante si era rimesso all'accertamento delle somme risultanti dall'istruttoria. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, nel deciderla, dovrà tener conto che il periodo da prendere in considerazione è quello definitivamente stabilito nella sentenza di primo grado.
Lo stesso Tribunale provvederà anche in merito alla statuizione delle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999