Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1999, n. 364
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Sentenza 14 gennaio 1999

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Poiché, a norma dell'art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l'inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso - in riferimento alla norma contrattuale collettiva per il personale delle Ferrovie dello Stato, richiedente, per la qualifica di quadro, un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, e una responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati - il diritto alla qualifica di quadro da parte del lavoratore preposto al traffico di una linea secondaria, come quella Pescara Porta Nuova - S. Giovanni Teatino - Chieti).

La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Ferrovie dello Stato ad opera dell'Avvocatura dello Stato sono state previste, in occasione della trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico, dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 210 del 1985, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, e quindi comportavano l'applicazione delle disposizioni dell'art. 144 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del citato R.D. n. 1611 del 1933, prescriventi l'esecuzione delle notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato; queste disposizioni devono ritenersi applicabili anche in caso di prosecuzione del patrocinio erariale per il grado di giudizio in corso, disposta, in occasione della ulteriore trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni, dal comma 3 bis dell'art. 15 del D.L. n. 16 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 75 del 1993), e specificamente con riferimento alla notificazione della sentenza conclusiva del grado del giudizio ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 sulla elezione di domicilio da parte del procuratore nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria e sulle conseguenze della mancata elezione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1999, n. 364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 364
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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