Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
Poiché, a norma dell'art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l'inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso - in riferimento alla norma contrattuale collettiva per il personale delle Ferrovie dello Stato, richiedente, per la qualifica di quadro, un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, e una responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati - il diritto alla qualifica di quadro da parte del lavoratore preposto al traffico di una linea secondaria, come quella Pescara Porta Nuova - S. Giovanni Teatino - Chieti).
La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Ferrovie dello Stato ad opera dell'Avvocatura dello Stato sono state previste, in occasione della trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico, dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 210 del 1985, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, e quindi comportavano l'applicazione delle disposizioni dell'art. 144 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del citato R.D. n. 1611 del 1933, prescriventi l'esecuzione delle notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato; queste disposizioni devono ritenersi applicabili anche in caso di prosecuzione del patrocinio erariale per il grado di giudizio in corso, disposta, in occasione della ulteriore trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni, dal comma 3 bis dell'art. 15 del D.L. n. 16 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 75 del 1993), e specificamente con riferimento alla notificazione della sentenza conclusiva del grado del giudizio ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 sulla elezione di domicilio da parte del procuratore nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria e sulle conseguenze della mancata elezione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1999, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato Santojanni - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere -
" Ettore Raffaele Giannantonio "
" LO AD "
" Gabriella Coletti "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UC TO, elett.te dom.to in Roma, Via Seneca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Roberto Danese, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Franceschelli per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
S.P.A. FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI. - Intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Chieti n.122 dell'11.3.1997 (R.G. n. 588/95). Udita nella pubblica udienza del 15.5.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 dicembre 1991 TO UC conveniva davanti al PR del lavoro di Chieti l'Ente Ferrovie dello Stato, del quale era dipendente con la qualifica di Capo stazione, ed esponeva che dal 18 luglio 1990 gli erano stati assegnati, senza alcun controllo da parte del titolare dell'impianto di Chieti, la direzione del nuovo ACEI di S. Giovanni Teadino, telecomandato dalla Stazione di Chieti, ed il blocco conta assi fra la medesima stazione e quella di Pescara P.N. Il ricorrente deduceva di avere diritto, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento nell'ottava categoria, come coordinatore vice-dirigente con il profilo professionale di quadro, dal momento che nell'esplicazione della attività alla quale era stato addetto era richiesta "notevole esperienza di servizio e capacità professionale, anche con preposizione ad impianti o unità organizzative di rilevante importanza, con autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del proprio settore".
Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Assunta la prova testimoniale dedotta dal ricorrente, il PR con sentenza del 9 marzo 1994, accoglieva il ricorso e la sentenza stessa su iniziativa del lavoratore veniva notificata presso la Cancelleria della Pretura di Chieti "in mancanza di elezione del domicilio" da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (che aveva rappresentato l'Ente nel giudizio di primo grado). Avverso questa sentenza proponeva appello la s.p.a. Ferrovie dello Stato nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. e il Tribunale di Chieti, con sentenza dell'11 marzo 1997, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione dedotta dal lavoratore, in totale riforma della pronuncia del primo giudice, rigettava la domanda.
Il Tribunale, in primo luogo, riteneva ammissibile l'appello, ancorché proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., rilevando che la notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria della Pretura di Chieti non era valida, non potendosi fare riferimento all'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - dato che l'Ente Ferrovie dello Stato, nel giudizio di primo grado, era stato rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato - ed essendo invece applicabile l'art.144 c.p.c., che dispone che la notificazione degli atti si effettua presso gli uffici dell'Avvocatura. Quanto al merito, poi, il giudice di appello, richiamata la disposizione di legge relativa alla materia e interpretate le clausole della contrattazione collettiva applicabili al caso concreto, osservava che le mansioni effettivamente svolte dall'appellato, come accertate in base alle deposizioni testimoniali e alla documentazione acquisita alla causa, non consentivano che al medesimo potesse essere attribuita la qualifica rivendicata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, che ha dedotto tre distinti motivi illustrati da memoria. La società intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 156, 323, 324, 350 e 437 c.p.c. e il vizio di omessa motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p. c. , e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato, a causa della nullità insanabile del relativo ricorso, dato che la procura alla lite era stata rilasciata all'avv. Augusto Cosentino non già dal legale rappresentante della società, ma dal dott. Raffaele Ruggiero RU in "virtù dei poteri conferitigli giusta atto Notaio Angelo Falcone del 26.5.1993, rep. n. 9705", senza peraltro che tale funzionario fosse stato munito dei poteri di rappresentanza della società. Questo motivo è privo di fondamento.
Si deve premettere che il ricorrente, che ne aveva l'onere (in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), non riporta il contenuto della procura che era stata conferita al dott. Raffaele Ruggiero RU dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato e non mette, quindi, la Corte in grado di accertare la fondatezza della censura dedotta.
A parte questa considerazione, che sarebbe di per sè
sufficiente a ritenere la genericità del motivo, va osservato che, non essendo stata contestata nel ricorso per cassazione -l'esistenza della procura, in mancanza di contrari elementi si deve presumere che il contenuto della medesima fosse uguale a quello preso in considerazione da questa Corte in numerose altre controversie nelle quali la s.p.a. Ferrovie dello Stato aveva assunto la qualità di parte. Pertanto, dovendo essere fatto riferimento alle relative decisioni (di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione), va ribadito il rilievo secondo cui la procura conferita al RU doveva considerarsi del tutto conforme alla disposizione di cui all'art. 77 c.p.c., giacché dal tenore letterale delle relative clausole risultava l'intento di affidare ad un soggetto, responsabile di una struttura organizzativa particolarmente attrezzata, i poteri di gestione negoziale e processuale di determinati rapporti inerenti ad uno specifico settore dell'azienda ed aventi "il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia" (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 8 maggio 1998 n. 4666). Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, 23 della legge n. 210 del 1985, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1990, 24, terzo comma, stessa legge, 144 e 413 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.) ed afferma che il Tribunale di Chieti non avrebbe ben compreso le ragioni che erano state esposte nell'atto di appello riguardo alla dedotta eccezione di giudicato interno (per essere stata l'impugnazione proposta quando era ormai decorso il temine breve previsto dall'art. 325 c.p.c.). Si sostiene, al riguardo, nel ricorso che l'Avvocatura dello Stato, con l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato e con la privatizzazione dei rapporti fra l'Ente medesimo e il personale dipendente, aveva perduto i poteri di rappresentanza processuale tipici della difesa delle amministrazioni stata li ed aveva solamente conservato il patrocinio legale, analogo in tutto e per tutto a quello assunto dai professionisti del libero foro: a detta del ricorrente, quindi, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., in mancanza della elezione di domicilio nel luogo dove aveva sede il giudice adito nel giudizio di primo grado, doveva essere considerata valida la notificazione della sentenza effettuata presso la cancelleria di tale giudice, anche perché le regole del foro erariale (artt. 25 c.p.c., 6 e 7 r.d. n. 1611 del 1933, peraltro nemmeno richiamati dall'art. 24 della legge n. 210 del 1985) sono applicabili solamente alle controversie in cui sia parte una amministrazione dello Stato, ma non sono estensibili a quegli enti che, pur svolgendo attività propria dello Stato, sono dotati di autonoma personalità giuridica.
Anche questo motivo è infondato.
In primo luogo, per rispondere alla argomentazione da ultimo indicata, va rilevato che la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente Ferrovie dello Stato da parte dell'Avvocatura dello Stato erano state espressamente autorizzate per legge, ai sensi dell'art.43 r. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come risulta dalla disposizione di cui all'art. 24, terzo comma, l. 17 maggio 1985 n. 210. In secondo luogo, contrariamente a quanto pure assume il ricorrente, corretto deve essere considerato il riferimento fatto dal Tribunale al principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, in tema di trasformazione, nel corso di un giudizio, dell'Ente Ferrovie dello Stato, in società per azioni e di successiva notifica - dell'impugnazione o della sentenza emessa in quel determinato grado del giudizio - all'Avvocatura distrettuale dello Stato che aveva assunto la rappresentanza e il patrocinio dell'Ente. Più volte, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità è stata affermata la validità di tale notifica, sia perché la trasformazione subita dalle Ferrovie dello Stato non aveva determinato l'estinzione dell'ente e la creazione di un nuovo e diverso soggetto giuridico -con la conseguenza che doveva aversi riguardo all'art. 330, primo comma, C.P.C. - sia perché era legittimamente proseguito il patrocinio da parte dell'Avvocatura nei confronti dell'Ente in base alla disposizione contenuta nel comma 3 bis dell'art. 15 d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993
n. 75 (cfr., per tutte, Cass. 13 aprile 1995 n. 4229 e Cass. Sez. Un.29 luglio 1996 n. 6841, relative alla notifica dell'impugnazione, e
Cass. 22 novembre 1996 n. 10297,, che si è pronunciata in materia di notifica della sentenza resa a conclusione del grado di giudizio). D'altra parte, proprio il richiamo del suddetto comma 3 bis dell'art. 15, fatto da questa Corte in tutte le sentenze che si sono occupate dell'argomento, dimostra l'inconferenza dell'ulteriore ragionamento svolto nel ricorso per cassazione.
Considerato che dal comma 3 bis dell'art. 15 è stato stabilito che alle Ferrovie dello Stato, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso, "continua ad applicarsi .....quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210" e considerato altresì che, ai sensi di quest'ultima norma (tenuto conto di quanto è stato sopra esposto), all'Avvocatura erano state conferite, nei confronti dell'Ente le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni", non può essere condiviso, essendo in contrasto con tale normativa, l'assunto secondo cui, subito dopo la trasformazione dell'Ente ferroviario in società per azioni, l'Avvocatura dello Stato, avendo ormai perduto i poteri di rappresentanza processuale tipici della difesa delle amministrazioni pubbliche, doveva essere considerata alla stregua di qualsiasi altro professionista del libero foro. Il vero è, viceversa, che, in base al principio della ultrattività delle funzioni (di tutte e non solamente di alcune) posto dal suddetto comma 3 bis dell'art. 15, debbono ritenersi pur sempre applicabili, in tema di notifica di atti e giudiziari e di sentenze (all'ente ormai trasformato), sia l'art.144, primo comma, c.p.c., che prescrive la notifica "presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato", sia l'art. 11, secondo comma, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, in forza del quale la notificazione si effettua "presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza".
Tenuto conto di tutti questi rilievi, non può essere sindacata la decisione emessa dal Tribunale, il quale, avendo correttamente considerato nulla e priva di efficacia, ai fini della decorrenza del termine breve previsto dall'art. 325 del codice di rito, la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso la Cancelleria del PR di Chieti (e non presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, siti nel capoluogo di provincia), ha, in modo altrettanto corretto, ritenuto ammissibile l'appello che era stato proposto dalla società nel termine lungo previsto dall'art. 327 del medesimo codice.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, allegati 4 e 9, 103, 106, all. 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli anni 1990/92, con riferimento agli artt. 1362 e segg. c.c. e all'art. 2 della legge n. 190 del 1985, e il vizio di omessa motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e, dopo avere (inutilmente) esposto il contenuto della sentenza resa dal PR e (altrettanto inutilmente) illustrato le critiche mosse dalla controparte, nell'atto di appello, a tale sentenza, censura la pronuncia con la quale il Tribunale ha rigettato la sua domanda, soffermandosi ad esaminare le deposizioni rese dai testi e la documentazione prodotta in giudizio, per dimostrare, in primo luogo, che la tratta S. Giovanni Teatino-Chieti era stata fatta assurgere "a quotazione di linea" e, soprattutto, che la linea Pescara-Chieti era regolata da un sistema D.C.O. cui egli era stato preposto. A detta del medesimo ricorrente, inoltre, il Tribunale - senza adempiere al compito che gli era proprio (di verificare il rispetto, da parte della contrattazione collettiva, delle disposizioni di legge inerenti alla definizione delle categorie professionali) e senza accorgersi che la medesima contrattazione collettiva, col porre il requisito della rilevante importanza della funzione, aveva in sostanza elevato la soglia di entrata della categoria dei quadri - non avrebbe considerato che egli aveva diretto tutti gli agenti, i capi treno e i macchinisti "posti alle sue dipendenze", i quali assicurano il "movimento nel tratto S. Giovanni Teatino-Chieti e aveva predisposto tutti i documenti relativi alla reale marcia dei treni, senza subire in tale attività (svolta anche di notte o mediante improvvisa chiamata per esigenze di servizio) alcuna ingerenza o controlli da parte del capo stazione superiore titolare.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, poiché le parti collettive sono solite classificare il personale dipendente non già sulla base di astratti contenuti, bensì con riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinati in una scala gerarchica, in modo da pervenire, in un secondo momento, alla elaborazione delle categorie astratte, non può il lavoratore pretendere di essere inserito nella categoria dei quadri in base al semplice rilievo di una esplicazione di funzioni con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nell'ambito delle disposizioni generali impartite dal datore di lavoro, quando venga accertata l'assenza in capo al medesimo lavoratore del requisito della dirigenza di impianti o unità organiche di rilevante importanza, specificamente previsto dalla contrattazione collettiva con riferimento alla qualifica rivendicata;
ed invero, poiché l'art.2 della legge 13 maggio 1985 n. 190 stabilisce che i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, deve essere disattesa la domanda del lavoratore che ne pretenda il riconoscimento, ma che non ha titolo per essere inserito nei livelli di classificazione del personale, che comportano, secondo la contrattazione collettiva del settore, la qualificazione come quadro (Cass. 18 novembre 1997 n. 11461). Nella specie, il Tribunale, dopo avere rettamente interpretato l'art. 2 della legge n. 190 del 1985, rilevando che, secondo tale disposizione di legge, i requisiti per l'appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva tenendo conto delle peculiarità di ciascun ramo di produzione e della particolare struttura organizzativa dell'impresa, ha osservato: a) che dai contratti collettivi relativi al personale delle Ferrovie dello Stato per i periodi 1987-1989 e 1990-1992, come requisiti validi per la categoria dei quadri erano stati richiesti l'attività di studio o di ricerca caratterizzata da elevate capacità professionali, con diretta responsabilità dei risultati, nonché l'esplicazione di funzioni amministrative o tecniche, contrassegnata da un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, implicanti responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti o di unità, di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati;
b) che, proprio avuto riguardo alla lettera del secondo comma del suddetto art. 2 della legge n. 190 del 1985, che menziona la "particolare struttura organizzativa dell'impresa", per l'individuazione della qualifica di quadro non si può prescindere dall'attività imprenditoriale in cui è inserito l'operatore, potendo sussistere una prestazione lavorativa in cui è normale l'impiego di alte tecnologie o l'espletamento di compiti che richiedono elevati gradi di attenzione o l'impiego di alte professionalità, senza che, solo per ciò, tutti i dipendenti possano essere qualificati quadri o dirigenti allorché sia connaturato alla prestazione esercitata un'alta capacità decisionale e organizzativa;
c) che la contrattazione collettiva, relativa al personale ferroviario, aveva fatto riferimento all'elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, e professionale, alla responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati;
d) che, per conseguenza, poiché l'attività ferroviaria richiede elevati gradi di professionalità a tutti i livelli, trattandosi di un settore, attese le istruzioni generali e particolari impartite con circolari e ordini di servizio, in cui è fisiologico l'impiego di alte tecnologie, con altrettanto alta definizione delle procedure di sicurezza, dalle deposizioni dei testi non poteva trarsi il convincimento che la tratta Pescara Porta Nuova-S.Giovanni Teatino-Chieti fosse una unità di "rilevante importanza" ne' la prova di tale circostanza era stata altrimenti fornita dal lavoratore che ne aveva l'onere; e) che a tal fine a nulla rilevava che il preposto al traffico di una linea secondaria fosse stato chiamato ad impartire disposizioni per rendere certa la sicurezza dei convogli, giacché la qualifica di quadro non poteva attagliarsi, in mancanza degli altri requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva, a una siffatta attività. Dal complesso di tutte queste argomentazioni emerge che il giudice di appello, dopo avere in punto di fatto accertato le mansioni assegnate al lavoratore e dopo avere dato atto, con un ragionamento immune da errori di diritto, del significato della disposizione di legge inerente alla materia ed esposto il contenuto delle clausole della contrattazione collettiva applicabili al caso concreto, ha altresì dato contezza, con motivazione ampia ed esente da qualsiasi vizio logico, dell'interpretazione data a tali clausole e delle conseguenti ragioni che lo inducevano ad escludere che al lavoratore potesse essere riconosciuta la qualifica rivendicata. La complessiva motivazione che sorregge la decisione finale, pertanto, si sottrae a tutte le censure formulate nel ricorso per cassazione - nè, in tale ricorso, è spiegata l'adombrata (ma non dimostrata) nullità delle clausole contrattuali collettive - dal momento che nel ragionamento svolto dal giudice di merito si ravvisa l'articolato procedimento logico-giuridico posto in essere per determinare (e, alla fine, per escludere),l'inquadramento rivendicato dal lavoratore, essendo stato, in primo luogo, effettuato l'accertamento relativo alla attività lavorativa in concreto prestata, in secondo luogo, individuati la qualifica e il grado previsti dal contratto collettivo e, in terzo luogo, eseguito il raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore delle clausole contrattuali esaminate. E, poiché l'esito finale di questa complessiva ricerca è stato sorretto da logica ed adeguata motivazione, lo stesso non può essere sindacato in questa sede di legittimità, costituendo un giudizio di fatto riservato al giudice del merito.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 1998
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999