Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. n.1124 del 1965, presuppone la cosiddetta "vivenza a carico", la quale ricorre quando gli ascendenti sono privi di sufficienti mezzi di sussistenza autonomi e che al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore defunto; ciò non implica che i superstiti fossero totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la sussistenza del diritto in un'ipotesi in cui risultava provato che il lavoratore, deceduto dopo una settimana dall'assunzione, convivesse con i genitori e desse un aiuto all'andamento familiare ma non anche la continuità e l'essenzialità del conferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
IS OC
CR OS
rapp.ti e difesi dall'avv. ZO Borgese, del Foro di Palmi, con il quale elett.te domiciliano in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95, presso lo studio dell'avv. Pancrazio Cutellè, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrenti -
contro
I N A I L
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., avv. prof. Pietro Magno, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palmi n. 00526/98 del 15/27.10.1998, R.G. n. 00487/96, notificata il 17 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Rita Raspanti per l'Inps.
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 0227/96 emessa il 26 marzo 1996 il Pretore di Palmi rigettava la domanda proposta dai coniugi NO CO e IS SA contro l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in appresso Inail), diretta al riconoscimento della rendita di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965 per effetto del decesso del loro figlio NO ZO per infortunio sul lavoro. Aveva osservato il Pretore che, benché fosse stata accertato lo stato di bisogno dei coniugi ricorrenti, era rimasto non provato il requisito della vivenza a carico.
Il Tribunale di Palmi rigettava l'appello.
Osservava il Tribunale: ai fini del requisito della vivenza a carico per il riconoscimento della rendita prevista dall'art. 85 del d.p.r. n. 1124 del 1965, non era sufficiente la convivenza dei richiedenti con l'assicurato, o che da quest'ultimo ottenevano parziale mantenimento perché in stato di bisogno, ma era necessario che essi fossero privi di mezzi di sussistenza autonomi sicché al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore deceduto;
dagli elementi istruttori acquisiti agli atti non risultava, invece, la dipendenza economica dei congiunti dal figlio lavoratore, non essendo sufficienti a tanto le generiche e poco attendibili testimonianze, senza riscontri documentali, secondo cui i redditi da lavoro percepiti dal NO ZO - peraltro incerti nell'ammontare e nella continuità erano consegnati alla madre o che lo stesso viveva con i genitori "aiutandoli", ne' evidentemente il lavoro intrapreso solo da una settimana dall'incidente mortale in qualità di autista;
la richiesta istruttoria avanzata in appello non era decisiva ai fini della prova del requisito sia sotto il profilo dello stato di bisogno dei genitori sia sotto il profilo del mantenimento di essi da parte del figlio.
NO CO e CR SA propongono avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura. L'Inail si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso NO CO e IS SA denunziano violazione, errata o falsa applicazione degli artt. 85 e 196 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, vizio di ultrapetizione, carenza assoluta della motivazione su punti fondamentali e decisivi, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle emergenze probatorie;
il tutto in relazione allo stato di bisogno: il requisito sopra indicato era pacifico tra le parti perché non contestato dall'Istituto, e, ritenuto acquisito dal Pretore, non era stato oggetto di specifica impugnazione;
comunque lo stato di bisogno si desumeva per logica conseguenza dell'unico reddito personale dei coniugi di natura di lire 350.000 mensili, di cui lire 140.000 pensionistica assorbite dal canone di locazione dell'abitazione; lo stesso Istituto non aveva contestato l'assunto, evidentemente a seguito di accertamenti confermativi di esso. Con il secondo motivo di ricorso NO CO e CR SA denunziano violazione, errata o falsa applicazione degli artt. 85 e 196 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, travisamento dei fatti, omessa valutazione di punti decisivi del contesto processuale, omissione della motivazione;
il tutto in relazione al requisito della vivenza a carico: premesso lo stato di bisogno dei genitori, la vivenza a carico era in re ipsa, ed era irrilevante che il figlio si occupasse del loro sostentamento solo da una settimana, prevedendo, le norme invocate, la sussistenza del requisito solo al momento del decesso del lavoratore;
comunque, era stata provata la circostanza che dall'età di quindici o sedici anni egli lavorava e che da sempre contribuiva al sostentamento dei genitori indigenti. Questa Corte ritiene di esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, risultando esso, per la sua evidente infondatezza, decisivo in questo giudizio in qualsiasi ipotesi di soluzione del primo motivo.
È pacifico il principio secondo cui "il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro e malattie professionali) presuppone ai sensi del successivo art. 106 la cosiddetta vivenza a carico, la quale è provata allorché ricorrano contestualmente due condizioni: a) occorre che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi;
b) altresì, che al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito nel senso che non è necessario che i superstiti siano totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza" (Cass. 12 giugno 1998, n. 0 5910, Cass. 02 settembre 2000, n. 11505). Orbene, la sentenza del Tribunale, nell'esaminare, in concreto, la vertenza in questione, non può dirsi irrispettosa del principio di cui sopra.
Prescindendosi, come si è detto, dal requisito dello stato di bisogno dei richiedenti, ancorché ne sia stata esclusa dal giudice di appello la prova rigorosa, riconnessa alla sua essenzialità ai fini del diritto rivendicato, e limitandosi l'esame in questa sede alla sussistenza o meno dell'ulteriore requisito cd. della vivenza a carico, decisamente, questa volta, contestato dall'Istituto e comunque altrettanto decisamente escluso dal Tribunale, deve rilevarsi che la censura opposta alle argomentazioni del giudice di merito non sono concludenti. Quest'ultimo, con analitico esame degli elementi istruttori agli atti, ha escluso che tale requisito possa desumersi dalle circostanze di fatto acquisite al processo per il periodo pregresso all'assunzione dell'ultimo lavoro da parte del NO ZO, nell'espletamento del quale lo stesso era rimasto vittima dopo circa una settimana appena dall'inizio del rapporto di infortunio sul lavoro nel quale aveva perso la vita. Sul punto, con congrua e logica motivazione, neanche in minima parte scalfita dalle diverse ed opposte valutazioni di cui in ricorso, nella sentenza impugnata si dà atto che dagli elementi risultanti dalla istruttoria espletata - quest'ultima esaminata con adeguata completezza, finanche nelle singole espressioni dei testimoni - si desume certamente la convivenza del NO ZO con i propri genitori, o, se si vuole, anche un qualche aiuto del primo all'andamento familiare, ma non altrettanto certamente la continuità e l'essenzialità del conferimento ad esso dei mezzi di sussistenza che integrano il concetto di vivenza a carico sotteso alla prestazione richiesta. Nè il riferimento alla sussistenza di uno (stabile?) rapporto di lavoro corrente da una settimana prima del decesso può dirsi determinante ai fini della sussistenza del citato requisito. Il giudice di appello ne ha escluso la rilevanza precisando che si trattava "di un periodo temporale assolutamente insufficiente a statuire che si fosse attuato il requisito" in questione. Si oppone in questa sede la erroneità della sentenza sul presupposto che la circostanza, letta alla luce dell'altro requisito (ritenuto, ai fini della logicità e decisività dell'argomentazione, acquisito in giudizio dagli opponenti) dello stato di bisogno, sarebbe sufficiente, quale logica conseguenza, ai fini della sussistenza della vivenza a carico.
La censura non può essere condivisa.
In realtà, come è di palmare evidenza, l'argomentazione dei ricorrenti porta piuttosto ad una mera ipotesi di futura (forse anche probabile e comunque auspicabile) vivenza a carico, non di una concreta, e come tale provata, sussistenza di essa. Il principio, elaborato in materia in sede di legittimità, detta precisi criteri per la sussistenza del requisito in esame, nel senso che il conferimento dell'assicurato deve rispondere alle esigenze del soddisfacimento, in termini di costanza e di sufficienza, del mantenimento delle persone alle quali può ricondursi la circostanza di essere a carico;
ed in tale concetto non può certamente ricomprendersi una mera aspettativa, di incerto avverarsi, e, successivamente, anche di incerti termini di quantità e sufficienza e di continuità. Donde, evidentemente, la corretta assunzione da parte del giudice di appello della insuscettibilità della circostanza in esame a costituire, nella sua integrale accezione, anche nella ipotesi di certezza dello stato di bisogno dei genitori, e in combinata valutazione di quest'ultimo, il requisito della vivenza a carico.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La CORTE rigetta il ricorso, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001