Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, in caso di proscioglimento per estinzione dal reato di traffico illecito di rifiuti non può essere disposta la confisca del mezzo di trasporto, in quanto tale ipotesi non rientra nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2008, n. 23081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23081 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 038717/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CENTURIONE ANTONIO, N. IL 08/10/1967;
avverso SENTENZA del 05/03/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per: annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell'autocarro; rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Beccia Marco, Sost. Proc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - NT Antonio, a seguito di tre decreti di citazione per altrettanti procedimenti penali poi riuniti, veniva tratto a giudizio del Tribunale di Roma per rispondere del reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), falso per induzione (art. 483 c.p.), reati ambientali (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50 e art. 51, comma 1, lett. a), reato di cui all'art. 734 c.p.. Al NT, nella sua qualità di legale rappresentante della società immobiliare "Altedo s.r.l." con sede in Roma, venivano addebitati fatti riferibili ad un'attività d di trattamento di inerti da lavorazione edilizia (calcinacci), che veniva svolta in maniera complementare alla principale attività di rivendita di materiali per l'edilizia, di cui si occupava la società amministrata dal prevenuto. In particolare, al NT era stato contestato il reato di cui all'art. 349 c.p. perché quale custode giudiziario di un'area ubicata in Roma via Tuscia ed accesso da via Flaminia, sottoposta a sequestro con provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari in data 20/10/1998, violava i sigilli apposti all'area stessa, continuando l'attività di raccolta e deposito di calcinacci, mentre l'attività di trattamento avveniva nel sito di via di S. Cornelia - Fatti accertati il 2/4/2001 ed il 24/4/2002. Il prevenuto veniva, inoltre, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p. perché, nella sua veste di legale rappresentante della "Immobiliare Altedo s.r.l.", al fine di poter usufruire della procedura semplificata prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 31 e 33, per il recupero dei rifiuti individuati, presentava all'autorità una comunicazione in cui attestava falsamente di svolgere attività di recupero (messa in riserva) di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiali inerti derivanti da demolizioni edili, depositandoli su un'area di circa 3.000 mq., su basamenti pavimentati e protetti dall'azione del vento, in un'area ubicata a Roma via S. Cornelia n. 149, mentre, in seguito ad un controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, si accertava che l'area adibita alla messa in riserva dei predetti rifiuti misurava solamente 50 mq. circa e che i rifiuti erano depositati in cumuli, su terreno nudo, in assenza di qualsiasi pavimentazione, in assenza di un dispositivo di raccolta delle acque piovane, a cielo aperto e senza alcuna protezione dall'azione del vento.
Accertato in Roma il 18/5/1998 ed il 30/3/1999.
Il NT veniva anche condannato per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) perché effettuava con l'autocarro Fiat Iveco tg. Roma 21391V, di proprietà della ditta, attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da inerti derivanti dalla frantumazione dei materiali edili, senza l'apposita iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese effettuanti la gestione dei rifiuti medesimi. Accertato in Roma il 24/4/2002.
2 - Con sentenza in data 5/3/2007 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 28/11/2005, confermava la responsabilità del NT in ordine al reato di violazione di sigilli;
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai restanti reati e, per l'effetto, rideterminava la pena residua in mesi sei di reclusione ed Euro quattrocento di multa. Confermava la dichiarazione di falsità delle comunicazioni della "Immobiliare Altedo s.r.l." in data 18/5/1998 e 30/3/1999, con riferimento al reato di cui all'art. 483 c.p..
Confermava altresì la confisca dell'autocarro in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), per il quale era stata dichiarata la prescrizione del reato.
3 - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto, deducendo: 1) difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 349 c.p., ritenuta soltanto per la diversa conformazione del cumulo dei rifiuti accertati dai verbalizzanti. Per contro, non era stata effettuata una misurazione scientifica, ma la condanna si era basata sulla valutazione effettuata " ad occhio" da un carabiniere, che aveva notato una differenza tra il cumulo sequestrato nel 1998 e quelli rinvenuti nel corso dei successivi sopralluoghi;
2) insussistenza dei reati dichiarati prescritti e violazione dell'art. 537 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese dal prevenuto in data 18/5/1998 e 30/3/1999. La motivazione della sentenza era assolutamente fuorviante, in quanto non era stato contestato al NT di aver affermato falsamente di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di trattamento dei rifiuti (dichiarazione mai effettuata), ma di aver dichiarato di svolgere attività di recupero di rifiuti, depositandoli su un'area di circa 3.000 mq., su basamenti pavimentati e protetti dall'azione del vento, laddove si era accertato che l'area adibita alla messa in riserva misurava soltanto 50 mq., che i rifiuti erano posti sul terreno nudo e non protetti dall'azione del vento. In nessuna delle due dichiarazioni il NT aveva affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. I Giudici di merito avevano ritenuto la falsità delle dichiarazioni sulla base di una generale inidoneità del sito allo svolgimento dell'attività di trattamento dei rifiuti. Pertanto, si chiedeva l'annullamento della sentenza con riferimento alla declaratoria di falsità delle dichiarazioni rese in data 18/5/98 e 30/3/99;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge laddove la Corte di Appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al D.Lgs n. 22 del 1997, art. 51, lett. a), aveva confermato la confisca dell'autocarro, del quale, invece, doveva essere disposta la restituzione.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. - Il primo motivo di ricorso, concernente la ritenuta responsabilità del NT in relazione al reato di violazione di sigilli, è infondato. Lamenta il ricorrente che la condanna nei suoi confronti poggerebbe su meri indizi ed, in particolare, sulla sola valutazione approssimativa effettuata dai verbalizzanti, che avevano notato, nel corso dell'ultimo sopralluogo, una diversa consistenza e conformità del cumulo dei rifiuti. In realtà, l'assunto difensivo è immediatamente contraddetto dalla semplice lettura delle due sentenze di merito, che indugiano analiticamente nella descrizione di quanto percepito direttamente dagli agenti di p.g. RI e VE. In particolare, rilevano la sentenza di primo grado (cfr. pag. 7) e quella di appello (cfr. pag. 4) che "L'attività di sequestro delle aree, operata in unione alle diffide ed agli ordini di ripristino, non comportò, tuttavia, la sospensione dell'attività di smaltimento, tanto che in data 24/4/2002, nel corso di specifica operazione di polizia, svolta contemporaneamente presso i due siti, si constato direttamente lo scarico in via di Santa Cornelia n. 149 di circa un migliaio di metri cubi di inerti, trasportati da un camion partito da via Flaminia". Può, pertanto, ritenersi congrua e corretta la motivazione posta dai primi Giudici a fondamento del proprio convincimento di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 349 c.p., convincimento fondato non già su mere illazioni dei verbalizzanti - come sostenuto dalla difesa - ma sugli esiti di una ben precisa operazione di polizia. 3.2 - Il secondo motivo di gravame è palesemente infondato. Nel giudizio di legittimità, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, l'obbligo del Giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" (cfr. Cass. Sez. 6, 9/7/1998 n. 12320, P.G. in proc. Maccan ed altro). Nella specie, le corrette argomentazioni sviluppate dai Giudici di merito con riferimento ai reati di falso ed ai reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, come contestati al ricorrente, implicano, ex se,
l'esclusione anche del solo apprezzamento di elementi favorevoli al prevenuto.
Nè alcuna rilevanza, ai fini di una ipotetica esclusione del delitto di cui all'art. 483 c.p., può assumere - come, per contro, sostenuto dal ricorrente - la circostanza che non gli sia stato contestato di aver falsamente affermato di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività dei trattamento dei rifiuti, ma, piuttosto, di aver dichiarato (contrariamente al vero) di svolgere attività di recupero di rifiuti, depositandoli su area idonea a riceverli, secondo i requisiti prescritti dalla normativa a riguardo (cfr. produzione documentale della difesa all'udienza 11/11/2003, doc. su 3) e 4).
Quanto al reato di falso, la sussistenza della fattispecie è, tra l'altro, comprovata dalla natura pubblica della iscrizione dell'impresa dell'imputato nell'albo speciale. Trattandosi di falso per induzione, è proprio alla predetta iscrizione che deve farsi riferimento per connotare la non veridicità delle comunicazioni fatte in merito dal NT. Comunicazioni che egli non era facoltizzato ad effettuare in modo veridico, avendo, al contrario, il ben preciso dovere giuridico di effettuarle in modo fedele e secondo verità, giacché le stesse concernevano il possesso dei requisiti di legge per poter usufruire della procedura semplificata prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 31 e 33. Nessuna violazione del disposto di cui all'art. 537 c.p.p. può, pertanto, configurarsi in relazione alle dichiarazioni firmate dal prevenuto in data 18/5/1998 e 30/3/1999. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel caso di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, non potendo meccanicamente conseguire alla declaratoria di estinzione del reato, postula che le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che tale falsità sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale (cfr. Cass. 5, 23/10/2007 n. 1060, Maccatrozzo;
Sez. 3, 6/11/2003 n. 47437, Ratano). Nella specie, con motivazione coerente ed esaustiva, i Giudici del merito hanno esaminato tutti gli elementi decisivi ai fini della integrazione della ipotesi di falso contestata e, pur correttamente dichiarandone l'estinzione per prescrizione, hanno pronunciato la falsità delle comunicazioni, a firma del ricorrente, in data 18/5/1998 e 30/3/1999.
3.3 - Fondato, è, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo alla conferma della confisca dell'autocarro, malgrado la declaratoria di proscioglimento per il relativo reato (D.Lgs. n. 22 del 1997, art.51). Infatti, la confisca prevista dal citato D.Lgs., art. 53 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2) non configura un'ipotesi di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, in quanto la norma prevede espressamente che (solo) "alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 e art. 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto". La sentenza di condanna (ovvero la sentenza di "patteggiamento", ad essa equiparata) costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale, con la conseguenza che non è possibile disporre la confisca, ove, come nella specie, sia intervenuta una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato (cfr. Cass. Sez. Un.2 5/3/1992 n. 5, Carlea;
Sez. 3, 9/11/1999 n. 13984, P.M. in proc.
Zaccherini ed altro).
Sul punto, la sentenza va, conseguentemente, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mezzo di trasporto;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008