Sentenza 9 novembre 1999
Massime • 1
In ipotesi di sentenza dichiarativa di prescrizione del reato di cui all'art. 68 della legge 1089 del 1939, non può esser ordinata la confisca dei beni archeologici oggetto della imputazione, ma l'avente diritto alla restituzione va individuato in base alla normativa civilistica ed alle disposizioni speciali di cui alla legge 1089, rapportate l'una e le altre alla fattispecie concreta, accertata e valutata, pur nel contesto della pronuncia di prescrizione, "incidenter tantum" ai soli fini della individuazione dell'avente diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/1999, n. 13984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13984 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 9.11.1999
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI NUBILA VINCENZO " N. 03725/1999
3. Dott. TERESI ALFREDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA " N. 19902/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di BOLOGNAnei confronti di
ER IE N. IL 29.08.1962
D'AN LL N. IL 22.07.1946
2) ER IE N. IL 29.08.1962
avverso sentenza del 16.12.1998 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli che ha concluso per A.C. rinvio limitatamente all'ordine di restituzione. Rigetto ricorso imputato.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 9.12.97 del ET di Forlì, ZA GL e D'NN MI furono condannati con le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, alla pena di giorni venti di arresto (sostituita ex art. 53 l. 689/81 con lire 1.500.000 di ammenda) e lire 600.000 di ammenda perché riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 68 l. 39/89, così modificata l'originaria imputazione, ascritta distintamente ad entrambi, di cui all'art. 648 c.p. ("perché a scopo di profitto riceveva cose qualificabili di antichità e d'arte ex art. 67 l. 1089/39 e in particolare monete di interesse archeologico", acc. in Forlì il 5.2.94). Con la sentenza stessa venne inoltre ordinata la restituzione al Ministero dei Beni Culturali delle monete in sequestro.
A seguito di impugnazione dei due imputati, la Corte d'Appello di BO, con sentenza in data 16.12.98 in riforma di quella di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al reato di cui all'art. 68 l.1089/359 perché estinto per prescrizione e dispose restituirsi le monete sequestrate rispettivamente allo ZA e al D'NN, "previa analitica denuncia dei pezzi alla competente Soprintendenza archeologica".
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal Proc. Gen. della Repubb. presso la Corte d'Appello di BO (limitatamente all'ordine di restituzione delle monete agli imputati) e, degli imputati, dal solo ZA. Il Proc. Gen. della Repubblica ha denunciato, con motivo unico, mancanza / manifesta illogicità della motivazione "quanto al capo della sentenza con cui è stata disposta la restituzione delle monete agli imputati". Il ricorrente rileva che il ET aveva ritenuto (e la stessa Corte d'Appello mostrato di condividere tale opinione) "che il rinvenimento delle monete in sequestro (pur non identificabile nel tempo con precisione) era sicuramente successivo all'entrata in vigore della legge n. 1089/39", il che - sempre secondo il ricorrente - determinava l'appartenenza delle monete stesse allo Stato ai sensi degli artt. 47 e segg. della legge cit. Il ricorso è, nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione in ordine alla restituzione delle monete agli imputati, fondato, in quanto la Corte territoriale ha disposto tale restituzione solo in base al disposto dell'art. 240 c.p., che non è del tutto pertinente o, quanto meno, non è
risolutivo. I giudici di appello hanno richiamato, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte (sez. II, 10.8.96 n. 7885, Iurlo), secondo cui "in assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna, non può essere disposta la confisca di cui al primo comma dell'art. 240 c.p. qualora venga dichiarata la prescrizione del reato di ricettazione di reperti archeologici di particolare valore;
ne' può applicarsi, in tali ipotesi, il precetto, di cui al secondo comma n. 2, della medesima disposizione - in tema di confisca obbligatoria - trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietala in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge". Trattasi di un principio di indiscutibile esattezza che, tuttavia, fissa soltanto il limite negativo della questione (nel senso che, in presenza di una causa estintiva del reato, non può essere disposta la confisca dei beni culturali), ma è evidente che il problema della restituzione costituisce un posterius rispetto a quel limite negativo, nel senso che quest'ultimo non può offrirne la soluzione, pur condizionandola nella misura in cui la limita. Del resto, ciò risultava chiaro dalla stessa sentenza di questa Corte sopra citata, che, nell'annullare senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del reato di ricettazione nella parte in cui aveva ordinato la confisca dei reperti archeologici, precisava che la restituzione dei medesimi, in sede esecutiva, si sarebbe dovuta effettuare in favore di chi fosse risultato proprietario in base alla normativa civilistica e alle disposizioni speciali di cui alla l. n. 1089/39. Va, quindi, ribadito il principio che, in ipotesi di sentenza dichiarativa di prescrizione del reato di cui all'art. 68 l. 1089/39, non può essere ordinata la confisca dei beni archeologici oggetto dell'imputazione, ma l'avente diritto alla restituzione va individuato in base alla normativa civilistica e alle disposizioni speciali di cui alla l.1089/39, rapportate l'una e le altre alla fattispecie concreta (che evidentemente non può essere esaminata in questa sede), accertata e valutata, pur nel contesto della pronuncia di prescrizione, incidenter tantum ai soli fini della individuazione dell'avente diritto. Tale principio e le relative norme sono stati violati dalla sentenza impugnata, che ha disposto la restituzione delle monete sequestrate sulla base della sola non confiscabilità delle stesse e omettendo qualsiasi indagine incentrata da un lato sulla fattispecie concreta e dall'altro (e di conseguenza) sulle norme che individuano l'avente diritto. Ne deriva che, limitatamente all'ordine di restituzione, la sentenza stessa deve essere annullata con rinvio alla stessa Corte d'Appello che, nel nuovo esame, si uniformerà, ex art. 627 co. 3 c.p.p., al principio qui enunciato. Il problema relativo alla restituzione era stato, implicitamente ma esattamente, impostato, nei termini qui chiariti, dalla difesa dello ZA che, con il proprio ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza e la restituzione, senza condizioni, delle monete sequestrate, sostenendo la non applicabilità alla fattispecie concreta della l. 1089/39; infatti, le conseguenze in ordine alla restituzione discendono dall'applicabilità o meno di tale legge. Il ricorrente ha, invero, denunciato, con unico motivo, "violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 68 l. 1089/39", sotto il profilo che l'applicabilità delle norme della l. 1089/39 riguarda esclusivamente le cose (nella fattispecie monete) classificabili quali beni culturali, qualità che non avrebbero le monete in questione, le quali, "sia pure antiche e in buone conservazione", sarebbero "di facilissimo reperimento perché presenti nel mercato in migliaia di esemplari". Il ricorso è infondato, trattandosi di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione e potendo, invece, l'affermazione della non applicabilità della l. 1089/39 discendere solo da una pronuncia assolutoria nel merito. E un tal genere di pronuncia, in presenza di una causa estintiva del reato, è consentita, in base al fondamentale principio sancito nell'art. 129 co. 2 c.p.p., solo quando dagli atti risulta evidente che il fallo non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Nel caso in esame, invece, non esiste affatto la prova evidente di cui alla citata disposizione, se è vero che i giudici delle due fasi di merito hanno ritenuto l'applicabilità della l. 1089/39 e se, come ricordato dal ricorrente medesimo, il perito d'ufficio ha affermato che "il materiale sequestrato rientra certamente nel disposto della l. 1089/39 perché trattasi di monete antiche, romane, di notevole interesse. Risulta chiaro che non rilevano, ai fini della sussistenza della prova evidente dell'innocenza dell'imputato, le successive affermazioni dello stesso perito, secondo cui molte di tali monete erano state restaurate e che la maggior parte dei pezzi è relativamente comune, con un valore massimo di 70-100.000 lire al pezzo, trattandosi di mere precisazioni (non riguardanti, peraltro, la generalità delle monete), che non possono togliere valore alla già affermata culturalità delle stesse. Il ricorso dello ZA va, quindi, rigettato, con conseguente condanna alle spese.
P. Q. M.
la Corte, in accoglimento del ricorso del Proc. Gen., annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di restituzione e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di BO;
rigetta il ricorso dello ZA, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999