Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DIT0 0 070/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 16088/99 - Rel. Consigliere Cron. 2575 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. PA STILE Consigliere Ud. 28/11/01 ⠀ Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE N ZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto; rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA TE, AM PA;
2001 intimati 4598 avverso la sentenza n. 109/98 del Tribunale di -1- VENEZIA, depositata il 25/08/98 R.G.N. 47/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Venezia, con sentenza del 23.6.98, decidendo quale giudice d'appello sulla domanda proposta dai sign. AL NI e PA Starnazzo diretta ad ottenere, quali autoferrotranvieri posti in mobilità dalla curatela fallimentare, l'indennità di mobilità, per effetto dell'art.6 comma 17 bis d.l. 148/93 conv. nella I. 236/93, negatagli dall'INPS, ha ritenuto che essa spetti agli stessi dovendo l'evento risolutorio esser successivo alla 1.n.223/91 e non alla predetta legge aggiuntiva di tale disposizione;
2- che ad avviso del Tribunale la locuzione “personale .....che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge", contenuta nella predetta norma, fa riferimento alla 1.n.223/91 rispetto alla quale ha funzione integrativa con connaturata efficacia retroattiva;
3- che l'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.4 bis 1.223/91 introdotto dall'art.6 comma 17 bis del d.l. n.148/93 conv. nella 1.236/93 e sostiene che la motivazione del Tribunale non è convincente in quanto la tecnica legislativa dell'innesto di una nuova disposizione nel corpo della precedente normativa disciplinante l'indennità di mobilità non è di per sé significativa della volontà del legislatore di voler attribuire, ora per allora, detta provvidenza ad una categoria di destinatari ( dipendenti licenziati da aziende esercenti trasporti in concessione) non contemplati dalla legge che mediante l'innesto di nuove previsioni viene loro estesa;
2- che questa Corte sulla questione di cui con la presente controversia è investita, ha con decisione n.7463/98, ritenuto che per effetto del predetto art.6 d.l. n.148/93 sono applicabili agli autoferrotranvieri le disposizioni in materia di mobilità con il relativo trattamento, successivamente alla legge modificata (n.2223/91) e non già alla legge che tale modifica ha apportato (n.236/93), sicchè l'innovazione introdotta da quest'ultima nel 1993 retroagisce fino alla data di entrata in vigore della legge precedente;
3- che a tale precedente la Corte si conforma nella presente controversia;
4- che il ricorso va pertanto rigettato N E D I S
P.Q.M.
L ' 3 La Corte rigetta il ricorso;
nulla perlespese. O 1 V 1 - O 8 - D O 4 Roma 28 novembre 2001 N I 8 S V J N ' I 0 1 S Il Consigliere es. V 9 ' S 8 O L Poriado Seglelin 8 T V T S O S ' IlPresidente V Gylica l a J IL CANCELLIERE Depositato Jp CancelleriaGEN. 2002 oggi, MA M E IL R P U T R O C 2