Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 04751 /0 1 C 2 S I . I G D L E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I R E ( IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 17953/98 dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 10168 Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 12.12.2000 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI GA, domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazio- ne, difeso dall'avv. Lino Nisii, giusta delega in atti. ricorrente
contro
CI MO - Compagnia Unipol di Assicurazioni S.p.A. intimati avverso la sentenza n. 55/98 del Giudice di pace di Teramo, emessa il 6 giugno 1998 e depositata l'8 giugno 1998 (R.G. 536/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 di- cembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mac- 2084/2000 Oggetto: Risarcimento danni carone, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del primo. Svolgimento del processo Il signor RI GA ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Teramo, il signor CI MO e la S.p.A. PO Assicurazioni, dei quali ha chiesto la condanna al risarci- mento per i danni riportati dalla propria autovettura a seguito dello scontro con il motoveicolo condotto dal predetto CI. I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda. Il giudice di pace ha respinto la domanda. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso RI GA. chu CI MO e la S.p.A. PO Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Come riferisce la sentenza impugnata, con l'atto di citazione il RI GA aveva esposto che in data 13.6.95, a bordo della sua auto Y 10 tg. TE 265564, percorreva la via Po con direzione Giulia- nova - Teramo quando, giunto all'altezza di via Arno, avendo già per tempo azionato l'indicatore di svolta a destra, per immettersi in una strada laterale, era entrato in collisione con il motoveicolo Vespa tg. TE 31291 condotto da CI MO. Quest'ultimo aveva sor- passato gli autoveicoli in coda sul lato destro, urtando la Y 10, della quale aveva ignorato la segnalazione di svolta a destra. Da parte dei convenuti si era sostenuto che il CI 2 MO mentre percorreva via Po, con direzione Giulianova - Te- ramo era stato sorpassato dall'autovettura condotta dall'attore, il quale aveva, immediatamente dopo, effettuato la manovra di svolta a destra, interferendo nella sua normale traiettoria di marcia. Il giudice di pace ha ritenuto: a) che non era stata fornita la prova assoluta che il CI avesse da solo causato l'evento, anche in considerazione del fatto che non v'erano prove che egli avesse tenuto un comportamento contrario alla legge o ai regolamenti;
b) che l'avere azionato l'indicatore di svolta a destra non eso- nerava il conducente del veicolo dal dovere di assicurarsi che tale лис manovra potesse svolgersi senza pericolo;
c) che significativo appariva il fatto che al CI era stata contestata l'infrazione dell'art. 154, comma 1 lettera a) e 8 del codice della strada. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia. Violazione dell'art. 2054 c.c. Si deduce: a) che il giudice di pace ha escluso la responsabilità del EL IO senza spiegare perché le circostanze di fatto dedotte e prova- te in causa non costituissero prova del suo comportamento illegittimo e ciò benché la manovra posta in essere dal detto CI fosse da considerare imprudente e violatrice dell'art. 148, comma 15, del co- dice della strada;
3 b) che il giudice di pace ha ritenuto non provata soltanto la colpa esclusiva del CI ma nulla ha detto in ordine ad una sua colpa concorrente;
c) che l'aver ritenuto colpevole il comportamento del RI non escludeva che anche il comportamento del CI potesse essere ritenuto concorrente nella causazione dell'evento. d) che era stata ignorata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nello scontro di veicoli. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili in cui si articola. In merito alla denunziata "violazione dell'art. 2054 c.c." si os- serva che, risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due mi- lioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazio- ne della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudi- carla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. 4 Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice di- chiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di leg- ge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme proces- suali (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria, mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi del- l'art. 360 n. 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità Cun adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Pacifico quanto precede, atteso che nella specie, il ricorrente non denunzia la violazione - da parte del giudice del merito - di nor- me costituzionali, o comunitarie, ma dell'art. 2054 c.c. è evidente la inammissibilità della censura svolta sotto questo aspetto. Quanto al profilo di doglianza relativo alla "omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione" si osserva che nelle sentenze del giudice di pace pronunciate per ragioni di valore secondo equità, il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesi- stenza della motivazione ovvero una motivazione apparente o in 5 contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da preclude- re l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motiva- zione perplessa sulla cui base non sia possibile stabilire la giustifi- cazione del rapporto posto a base della decisione. In altri termini, il vizio di motivazione della sentenza del giu- dice di pace secondo equità, censurabile dalla Cassazione, è soltanto quello che viola l'art. 360 n. 4 c.p.c. e non anche quello che si risolva in una violazione dell'art. 360 n. 5 stesso codice, ossia se la motiva- zione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente o allorché si denunci che la stessa è priva di razionalità e coerenza. Cu In pratica, il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, rilevante per il ricorso per Cassazione, è circo- scritto come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza - dell'art. 113 c.p.c., anteriormente alla legge 21 novembre 1991 n. 374 - alla inesistenza, o alla apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile individuare la qualificazione giuri- dica data al rapporto. Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie il giudice di pace ha congruamente spiegato le ragioni per cui ha rite- nuto di respingere la domanda attrice, ponendo in rilievo che il Ri- dolfi nell'effettuare la svolta a destra aveva il dovere, pur avendo azionato l'indicatore di direzione, di controllare che da tergo non 6 provenissero altri veicoli e che l'omissione di tale adempimento risul- tava dalla contestazione della violazione dell'art. 154, comma 1° del codice della strada, da parte degli agenti di polizia municipale, men- tre non v'era prova che il CI avesse tenuto un comportamen- to "in violazione di leggi e regolamenti" è palese che la censura non può trovare accoglimento, specie tenuto presente che con la stessa parte ricorrente tende, in ultima analisi, inammissibilmente, e in con- trasto con quelli che sono nel vigente ordinamento processuale i li- miti del sindacato della Corte di cassazione ad una nuova valutazio- ne, da parte di questa Corte, delle risultanze di fatto. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione della normati- va che disciplina la determinazione degli onorari professionali. Si deduce che gli onorari avrebbero dovuto essere liquidati in una misura variante tra lire 150.000 e lire 300.000, mentre erano stati assegnate rispettivamente lire 780.000 e lire 740.000 per i due convenuti;
inoltre erano state determinate le spese in lire 112.000 e 183.000, sebbene il giudizio davanti al giudice di pace fosse esente da spese in ragione del valore della causa. Al pari del precedente anche questo motivo non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Come osservato sopra, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal giudice di pace in controversie aventi un valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità (abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia 7 limitato ad applicare una norma di legge). Tale ricorso, ancora, è ammissibile, oltre che per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria, per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1, n. 1, 2 e 4 c.p.c.). Applicando tale regula juris al capo relativo alle spese di lite è evidente che devono al riguardo - decisamente distinguersi le di- sposizioni di carattere "processuale", come tali da osservarsi da parte del giudice di pace, e la cui violazione, pertanto, è censurabile in se- de di legittimità, da quelle, più propriamente "sostanziali", che il giudice adito non è tenuto ad osservare, dovendo, anche al riguardo, nue rendere una pronunzia "secondo equità" (la quale rimane tale - come sopra precisato anche nell'ipotesi in cui il giudicante faccia appli- - cazione di una norma di diritto, ritenendola conforme all'equità). Appartengono, in particolare, alla prima categoria tutte le norme relative all'onere delle spese (art. 90 c.p.c.), nonché al dovere del giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui di condannare alle spese la parte soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte (artt. 91 e 92 c.p.c.), e, ancora, tutte le altre disposizioni contenute nel codice di rito dall'art. 93 all'art. 97. Diversamente sono norme di carattere "sostanziale", alla cui osservanza il giudice di pace non é tenuto, allorché pronunzia in controversia di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni - contenute in leggi o in altre fonti di diritto (come, ad esempio, nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense, che stabiliscono i 0 08 criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale e stragiudiziale) relative al quantum delle "spese" che devono essere liquidate in favore della parte vittoriosa (ed a carico di quella soccombente). Né potrebbe sostenersi che il giudice di pace, nella liquidazio- ne delle spese di causa sarebbe tenuto comunque all'osservanza delle tariffe dei diritti e degli onorari, come fissati dal Consiglio Nazionale Forense (e approvate con decreto ministeriale) atteso il carattere vin- colante e obbligatorio di tali tariffe. E' sufficiente, infatti, considerare che il potere-dovere del сим giudice di pace - nelle controversie di valore inferiore a lire due mi- lioni di fare applicazione dei principi dell'equità, prescindendo dalle - regole di diritto, non incontra alcun limite nella circostanza che la "legge" non applicata in concreto - perché dal giudicante ritenuta in contrasto con l'equità - sia "inderogabile" o (al pari del resto di tutte le leggi) "obbligatoria". Concludendo sul punto, escluso che le tariffe professionali contenenti la determinazione degli onorari e dei diritti degli avvocati abbiano valore costituzionale, ed escluso - altresì, alla luce della che nella censura in concreto prospettata dalla parte ricorrente specie, nel procedere alla liquidazione degli onorari in favore della parte risultata vincitrice il giudicante abbia violato alcun principio costituzionale o comunitario, o alcune delle regole poste dagli artt. 90 e seguenti c.p.c. (il ricorrente, infatti, si limita a denunciare l'ec- 9 cessività della liquidazione compiuta dal giudicante e la esenzione dalle spese del giudizio davanti al giudice di pace), è, palese, come anticipato, la inammissibilità della deduzione, in conformità ai prin- cipi già affermati da questa Corte con le sentenze nn. 10693/1999, 8544/2000, 10363/2000, 14745/2000. In conclusione il ricorso deve essere respinto, mentre nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese, atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Dufred from С морноно ¼ CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ен Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30 MAR. 2001 ww IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattleit P U S ) E V A P I D E C I D U I G E N . T S 1 ( 10