Sentenza 25 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE .P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA 131 TAB. ALL B. N. 5 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ¡ SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria gistrati:04 3 13 / 03 Composta dagli Ill. G/N. 6876/99 Cott. Francesco Cron. 9319 Presidente Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.27/09/02Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere i ha pronuncialo la seguente ' SENTENZA sul ricorso proposto da: DALLA VECCHIA MAURO, DALLA VECCHIA STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li difende, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DI TRENTO;
intimato - avversO la sentenza Π. 199/98 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 25/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3381 S udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI che ha chiesto la rinnovazione della notifica del ricorso;
udi.co il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. ✓ ESENTE DA REGISTRAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENSIOELD.P.R. 26/4/1986 MA e AN AL IA ricorrono, con due mof N. 131 TAR ALLAB - N. 5 TRIBUTARIAcestazione della sentenza della Commissione tributar MATERIA di Trento 1. 199/98 do 25 gennaio 1999, pronunciata tra l'Ufficio del registro di Trento ed essi ricorrenti in una vertenza relativa a tributi da applicarei con riferimento a donazione reg.ta il 19 giugno 1994. Il ricorso risulta proposto nei confronti del suddetto Ufficio del registro di Trento ed allo stesso è stato notificato il 31 marzo 1999. La p.a. intimata non ha svolto attività ditensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è, e deve essere dichiarato, Inammissibile. Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento del;
la giurisprudenza di questa Corte Suprema per il quale, in tema di cor= tenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto, come quello in esame, non contro il Ministero delle finanze ma, contro l'ufficio peri= ferico dell'amministrazione finanziaria stato parte del processo nei pregressi stadi di merito ed a tale ufficio notificato va ravvisato sen' z'altro nor armissibile, attoso che l'ufficio periferico del ministero suddetto risulta privo di soggettività esterna con riferimento al giudi= zio di cassazione (la relativa soggettività processuale esaurendosi nel giudizio di appello), sicché il gravame considerato risulta indirizzato © notificato ad organo non legittimato a contraddirvi a mente dell'art. 11 r.d. 30.X.1933 n. 1611 (cfr., in proposito, fra le più recenti, Cass. Sez. trib., Bent. n. 15233 del 3.XII.2001, id., sent. n. 217 del 10.1. 2002, 1 ., edat. n. 455 del 17.1.2002, 13. sent. n. 522 dcl 18.1.2002, id., sent. n. 1099 del 29.1.2002). La p.a. intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella pre= sente sode, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributa- ria della Corte Suprema i cassazione il 27 settembre 2002 ] IL CONSIGLIERE ESTENSORT IL PRESIDENTE C all Ores DEPO TATO IN CANCELLERIA 25 MAR. 2003 ANCELLIERE C1 * C ARO