Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOM DE 1 OPU3483/02 LA CORTĮ CASSAZIONE Oggetto In punto di convalida di SEZIONE TERZA CIVILE sequestro giudiziario e connesse domande Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10091/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 10218/99 Dott. Antonio LIMONGELLI · Consigliere Cron. 8339 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 890 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 3.12 11 MAR. 2002 AT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO €155 3000 GIULIO, che lo difende unitamente agli avvocati CONSOLO CANCELLERIA CLAUDIO, SCALA GIORGIO, CONTI ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrente DG718912 contro اد الله G718913 IN ER, IN MB ○ GI TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LAVAGGI, che li difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO 2001 CORDIOLI, giusta delega in atti;
1808 controricorrenti e sul 2° ricorso n° 10218/99 proposto da: IN ER, IN MB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato LAVAGGI GIUSEPPE, che li difende unitamente agli avvocati CORDIOLI ALESSANDRO, DALLA CHIARA LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
AT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo difende unitamente agli avvocati CONSOLO CLAUDIO, SCALA GIORGIO, CONTI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale · avverso la sentenza n. 1683/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II CIVILE emessa il 22/9/1998, depositata il 21/10/98; RG.943/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito 1'Avvocato TOMMASO MANFEROCE (per delega Avv. Claudio Consolo); udito l'Avvocato GIUSEPPE LAVAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso 2 previa riunione dei due ricorsi: rigetto di entrambi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 14.6.1973 la marchesa CA FA ES si impegnava a vendere a AN RT e TA il fondo "Braette" sito nei Co- muni di Trevenzuolo e Nogarole Rocca, qualora gli eredi dell'affittuario BE IO non avessero esercitato il diritto di prelazione. Tale scrittura veniva notificata a BE EN e PE, in detta qualità, che dichiaravano di voler esercitare il diritto di prelazione, per cui con atto del 12.9.1973 acquistavano dalla CA il fondo in parola. Hr Successivamente, con atto del 13.12.1973, essi ven- devano il predetto fondo al cugino BE AN. Con citazione notificata il 16.2.1974 i fratelli AN RT e TA convenivano BE Rena- to, PE e IO nonché la CA FA, la Banca Mutua Popolare di Verona e ER Margherita in BE davanti al Tribunale di Verona per sentir di- atti di compra- chiarare la nullità di due menzionati della proprietà vendita ed il trasferimento coattivo del fondo "Braette" a favore di essi istanti ex art. 2932 c.c. Con sentenza del 24.6.1976 il Tribunale dichiarava 3 la nullità dei due contratti, perché ritenuti stipulati in frode alla legge, e trasferiva agli AN la pro- in adempimento del preliminare prietà di tale fondo 14.6.1973. La decisione, confermata sul punto dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 30.4.1987, dive- niva definitiva a seguito della decisione della Corte di Cassazione 6.11.1991, che rigettava i vari ricorsi proposti dalle parti. Indi gli AN, dopo aver chiesto invano la resti- tuzione del fondo, chiedevano ed ottenevano il seque- stro giudiziario dello stesso e con atto notificato il H 21.7.1992 convenivano dinanzi al Tribunale di Verona Be- nati AN per sentirlo condannare, previa convalida del sequestro, alla consegna del fondo ed alla restitu- zione dei frutti naturali e civili dalla sua immissione in possesso avvenuta il 13.12.1973, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al risarcimento del danno, pure da liquidarsi in separato giudizio. Il convenuto, costituitosi, si dichiarava pronto a restituire il fondo appena ricevuto il pagamento dei miglioramenti e delle addizioni apportati ed ammontanti a L. 1.600.000.000, per cui intendeva esercitare il di- ritto di ritenzione. In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al pagamento della somma indicata 4 e alla rifusione delle spese anticipate ed il compenso di custodia da accertarsi in corso di causa. Nel giudizio interveniva BE CO, il quale asseriva di essere affittuario del fondo in virtù di contratto stipulato il 30.9.1974 tra BE AN e il suo defunto genitore BE DE, chiedendo per- tanto dichiararsi che il sequestro non gli era opponi- bile e, comunque, rigettarsi la domanda di convalida. Con sentenza non definitiva del 3.4.1995 l'adito Tribunale dichiarava la propria incompetenza a conosce- re delle domande proposte da BE CO per essere in proposito competente la Sezione agraria;
condannava, previa convalida del sequestro giudiziario, BE Gio- vanni a rilasciare agli attori il fondo in discorso ed alla restituzione dei frutti percetti e percipiendi dal 13.2.1974 alla data di esecuzione del sequestro giudi- ziario;
condannava gli attori a rimborsare a BE IO l'indennizzo per le migliorie apportate al fon- Ar precisati do sulla scorta dei criteri in motivazione e disponeva per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé. Appellata la decisione da BE AN, la Corte d'appello di Venezia con sentenza del 22.9.1 98, in par- ziale accoglimento del gravame, condannava il BE alla restituzione a favore di AN RT e Giambat- tista dei frutti percetti e percepiendi del fondo a far 5 tempo dall'8.5.1992 anziché dal giorno 13.2.974 e fino al 9.7.1992, data di esecuzione del sequestro giu- diziario emesso in favore degli AN, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ha proposto ora ricorso per cassazione BE Gio- vanni sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso AN RT e TA che hanno proposto anche ricorso. Le parti hanno depositato memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi n. 10091 e n. 10218/99 vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., attenendo alla medesima oh sentenza. Con il primo motivo del proprio ricorso BE Gio- vanni, denunziando omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione e nullità della sentenza o del proce- dimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello si sia attenuta alla formula- zione data della propria domanda in sede di precisazio- ne delle conclusioni, e quindi abbia limitato la con- danna degli AN al pagamento dei soli miglioramenti eseguiti sul fondo da esso BE e non pure delle ad- dizioni e delle spese ordinarie e straordinarie. Deduce che la Corte doveva riferirsi a diversa più ampia for- mulazione di atti precedenti e che identica nel senso 6 che non aveva inteso abbandonare la domanda relativa al pagamento delle addizioni era rimasta la sua volontà - e ad essa si doveva avere riguardo. Il motivo non può trovare accoglimento. Posto che l'interpretazione della domanda è compito del giudice di merito, questi ha nella specie osservato che "la pronuncia sulle addizioni non costituenti anche miglioramenti [ciò che appare evidentemente significare che sono state in ogni caso tenute ferme quelle deter- minanti un incremento qualitativo del fondo] non coin- volge necessariamente anche la pronuncia sui migliora- der menti, per cui è possibile che una parte, dopo aver chiesto il rimborso di entrambi gli indennizzi, limiti la sua domanda ad uno solo, come deve ravvisarsi nel comportamento dell'appellante" [ovvero BE Giovan- nil. dato -si avverte- che l'importo originariamente richiesto in L. 1.600.000.000 è stato, in sede di pre- cisazione delle conclusioni, ridotto a L. 1.500.000.000 [ovvero con una riduzione di L. 100.000.000, che di per sé non implica, di certo, una "limitatissima modifica quantitativa della somma originariamente richiesta", come vuole parte ricorrente, @ che ben poteva corri- spondere, nelle sue intenzioni, al valore di dette ad- dizioni]. Trattasi di valutazione adeguata, logica e non in- 7 ficiata da vizi di diritto, sicchè la diversa interpre- tazione fornita in proposito dal ricorrente si risolve nella pretesa ad un inammissibile riesame del giudizio espresso dal giudice a quo. Il quale non è incorso pure nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere considerato la diversa questione delle spese ordinarie e straordinarie, stante di fatto che, а fronte della constatazione della sentenza di primo grado che il Be- nati non aveva proposto espressa domanda di rimborso di tali spese, il medesimo BE a omesso nelle conclu- sioni di appello riprodotte nella sentenza impugnata (ma anche in ricorso si dice, in realtà, che tali voci di spesa non sono state oggetto di specifica richiesta di rimborso) ogni richiamo a quella specifica statui- zione di primo grado, sicchè la Corte d'appello non po- teva che tacerne. Assumere, viceversa, che dette voci di spesa avrebbero dovuto comunque ritenersi riconduci- bili nell'ambito della nozione di miglioramento signi- fica obliterare i limiti della cognizione del giudice di legittimità. Col secondo mezzo, impostato sugli stessi vizi giu- ridici e di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte non ha esaminato il proprio motivo d'appello re- lativo alla carenza di legittimazione attiva dei fra- telli AN ad ottenere, da esso BE, il rilascio 8 del fondo. La censura va disattesa, giacchè, come correttamen- ritenuto dai giudici di merito, agendo gli AN te per la restituzione del fondo, e quindi con azione per- sonale, esso non potevano che farlo contro il possesso- re del fondo stesso, ovvero BE AN. Col terzo mezzo si censura la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta legittimità della concessione e convalida del sequestro giudiziario accordato ai fra- telli AN. $1 Anche questa censura è da disattendere, avendo 14 Corte territoriale, con incensurabile apprezzamento, ritenuto la sussistenza di entrambi i presupposti le- gittimanti tale provvedimento. All'adozione della misu- ra cautelare, secondo la Corte, inducevano, infatti, la constatazione della esistenza di controversia sul pos- sesso del bene e la protrazione -dopo circa venti anni- della privazione del godimento del fondo [con le con- nesse evidenti conseguenze in punto di reddito e ge- stione del bene] da parte dei legittimi proprietari. Il quarto motivo concerne la condanna alle spese, deducendosi errore di giudizio e violazione degli artt. 90 e ss. c.p.c. La doglianza è del pari infondata, per un verso 08- servandosi che rientra nel potere discrezionale del 9 giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto о in parte le spese di lite e per altro verso rilevandosi che il giudice a quo ha in con- creto avuto riguardo, nella specie, alla soccombenza sostanziale della parte. Generica, inoltre, è l'ulteriore doglianza secondo cui la liquidazione delle spese non pare rispettosa delle norme tariffarie, in particolare per gli onorari di avvocato, non specifi- candosi le relative voci violate l'entità delle stes- se. A sua volta, quanto al ricorso degli AN, con il fl primo motivo essi, denunziando violazione e falsa ap- plicazione di norme di legge (artt. 1362, 136, 1369 C.C. in relazione agli artt. 112, 189, 352 е 359 c.p.c.), illogica e contraddittoria motivazione e omes- So esame di punti decisivi della controversia, censura- no la sentenza impugnata per avere condannato il BE alla restituzione dei frutti in loro favore relativa- mente al periodo compreso tra 1'8.5.1992 e il 9.7.1992 (cioè dalla data del ricorso per sequestro giudiziario a quella di esecuzione dello stesso), anzichè al diver- so e più lungo periodo corrente dalla domanda giudizia- le del 16.2.1974, introduttiva del primo giudizio. La- mentano che la Corte d'appello abbia omesso l'esame completo delle conclusioni precisate nel verbale di 10 causa e che abbia violato le regole di interpretazione della volontà delle parti. Il motivo non può essere accolto. Se è indubbio che mentre nell'atto di citazione del presente giudizio gli AN avevano richiesto la re- stituzione dei frutti а decorrere del momento dell'immissione nel possesso sul fondo da parte del Be- nati, ossia dal 13.12.1973, è parimenti vero che in se- de di precisazione delle conclusioni essi definivano la loro pretesa originaria. K Osserva invero la Corte di merito che con la dizio- ne "dalla data della domanda giudiziale" i fratelli Za- nini hanno inteso riferirsi quanto alla decorrenza dei frutti- esattamente all'atto introduttivo del pre- sente giudizio (vale a dire al ricorso per sequestro giudiziario depositato 1'8.5.1992, della cui vera e propria natura di domanda giudiziale non sembra si pos- sa dubitare) sia perché in precedenza essi mai avevano proposto analoga domanda e sia perché la controparte aveva eccepito "le prescrizioni brevi e ordinarie di ogni pretesa...", ciò che, evidentemente, li aveva indot- ti a limitare la pretesa alla data della domanda intro- duttiva di questo giudizio, onde superare tali eccezio- ni. A siffatto convincimento rileva ancora la Corte- 11 indicevano, oltre alle dette considerazioni, il signi- ficato letterale delle parole adoperate, nonché il ri- lievo che gli AN, se avessero voluto riferire la decorrenza della restituzione dei frutti alla prima delle domane [cioè quella del 1974], avrebbero certa- mente indicato la data della domanda cui si riferivano, sapendo peraltro che antecedentemente a quella intro- duttiva del presente giudizio essi non avevano mai chiesto la restituzione dei frutti. Dall'esame -poi- dei passi del verbale d'udienza di дег precisazione delle conclusioni riportati in ricorso non emerge, in realtà, ad avviso di questo Collegio, alcun elemento che possa far ritenere con certezza che gli AN avevano inteso riferirsi al diverso giudizio in- staurato nel 1974, anzichè a quello, il solo volto spe- cificamente alla restituzione del fondo e dei frutti, proposto nel 1992. Ed infatti, come si rileva del resto. da parte ricorrente, solo con riguardo al possesso del fondo si afferma che esso doveva ritenersi pacificamen- te sussistente in capo al BE "quanto meno dal gior- no della domanda giudiziale con la quale [era] stata rivendicata la proprietà del fondo" da parte degli Za- nini;
mentre, là dove [nelle due righe successive] si parla dei frutti non vi è alcun esplicito riferimento alla domanda giudiziale proposta nel 1974 ma viene sol- 12 tanto affermato che "la domanda di restituzione riguar- da i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale". Sic- chè, anche a volere ritenere che tale parte del verbale non sia stata esaminata dal giudice di secondo grado, deve escludersi che essa avrebbe sicuramente condotto lo stesso giudice ad una diversa soluzione in ordine al dies a quo di decorrenza del diritto degli AN alla restituzione dei frutti. Le contrarie constatazioni dei ricorrenti, а loro volta, sono prive di giuridica rilevanza, in quanto non possono incidere sulla formulazione della domanda pro- posta dalla parte in sede di precisazione delle conclu- sioni. Col secondo mezzo, denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2932, 1344, 1419, 1148 e SS. C.C., art. 8 1. n. 590/1965, si censura la sentenza im- pugnata sotto il profilo che essa abbia ritenuto rile- vante ai fini della determinazione dei frutti spettanti ad essi AN la data del definitivo acquisto da parte loro della proprietà del fondo, coincidente col passag- gio in giudicato (6.11.1991) della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 10.7.1976. La censura va disattesa, poiché la relativa que- stione risulta chiaramente assorbita dal rilievo che 13 nella specie i frutti decorrevano solo dall'8.5.1992, come da limitazione della connessa pretesa in sede di precisazione delle conclusioni, quale ritenuta dal giu- dice di appello. Col terzo mezzo, impostato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 C.C., 324 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nel ri- conoscere (ma errando) ai fratelli AN i frutti del periodo 8.5-9.7.1992, ha, di sua iniziativa, aggiunto 109T 129,11 le parole "detratte le spese di produzione". Anche questa doglianza va disattesa, avendo il giu- 1456 41,32 dice d'appello fatto applicazione di principio normati- TOT170,43 vo per il quale i frutti dovuti in rifusione sono quel- li al netto delle spese di produzione [e di raccolto]. Conclusivamente entrambi i ricorso vanno dunque ri- gettati, con compensazione, per questo, delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi 11. 10091/99 e n. 10218/99 e li rigetta;
compensa le spese del giudizio SSAZIONE A di Cassazione. Così deciso, il 23.10.2001, nella Camera di Consi- glio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sonate Calabrese Niñoti's fur IL CANCELLIERE C1 14 Gina Casoli