Sentenza 12 giugno 2001
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- 1. Termini per chiedere i rimborsi fiscali (Corte Cass. 13676/2014)Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2015
Il contribuente, quando chiede i rimborsi fiscali, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo. E', quindi, importante conoscere con esattezza il momento di decorrenza del termine per richiedere i rimborsi fiscali. A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, che, con l'importante sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, ha stabilito i seguenti principi. A) NORMATIVA Nell'ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 A Z / 0059661 I 4 A / R 7926/0 1 R 6 T A 1 S . T I R . U G UBBLICA IT P . E B L D R E L R L A E A T . D D B I A S E T N A T ORTE SUPREMA DI CASSAONE I E Oggetto 1 N S R 5 E Irper-ilor- I 1 E S A E . T SEONE TRIBUTARIA Riverhorse-Terrine N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5629/98 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Mario CICALA Cron.18245 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep. Re. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 23/03/01 Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE .SENTENZA N. 59661 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LE GRANDI BIRRE ESTERE SRL;
intimato - avversO la sentenza n. 32/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 25/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI 589 PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost: tuto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 6 settembre 1991 alla Com- missione tributaria di I grado di Genova, il Fallimen- to della "Le grandi birre estere S.r.l." impugnò il si- lenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza presentata il 3 all' Intendente di Finanza di Genova, e dell'i.r.pe.g. agosto 1989, di rimborso dell'i.lo.r. relative all'anno 1987, erroneamente versate a titolo di acconto in data. 4 dicembre 1987 insistendo nella domanda di rimborso e deducendo, in particolare, che il termine di decadenza di cui all'art.38 comma 1 del d. P. R. n.602 del 1973 doveva considerarsi rispettato, in quanto decorrente, non già dalla predetta data di versamento dell'acconto, bensì da quella di presenta- zione della dichiarazione dei redditi del 1987, avvenu- ta il 27 maggio 1988, poiché solo in tale data era sor- to il diritto al rimborso, tenuto conto che la Società aveva chiuso l'esercizio sociale in perdita;
- che la Commissione adita, con decisione n.443 del 2 20 ottobre 1995, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio - cui re- sistette il Fallimento - la Commissione tributaria re- gionale di Genova, con sentenza n.32 del 25 febbraio 1997, respinse il gravame, affermando che il termine di decadenza, di cui all'art.38 cit., doveva "considerarsi decorrente dalla data della presentazione della dichia- razione dei redditi (27.5.1988), poiché soltanto in quel momento è sorto il diritto al rimborso, poiché al momento del versamento non esisteva tale diritto e quindi la domanda di rimborso non può essere fatta de- correre da tale data"; e che "la prescrizione inizia da quando sorge il diritto in perdita e quindi deriva da allora"; che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
- che il Fallimento della "Le grandi birre estere S.r.l.", benché ritualmente intimato, non si è costi- tuito, né ha svolto attività difensiva Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art.38 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche con riguardo all'art.16 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, con riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c; omessa 3 pronuncia su punto decisivo"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che nella specie, l'istanza di rimborso sarebbe stata intempestivamente presentata, in quanto il termine di decadenza di cui all'art. 38 cit. decorrerebbe pur sempre dalla data del versamento;
che il ricorso deve essere respinto: infatti posto che costituisce orientamento consolidato di que- sta Corte (cfr. sentt. nn.8606 del 1996, 8199 del 1997, 12997 del 1999, 56 e 9156 del 2000), sulla base di con- siderazioni integralmente condivise dal Collegio, quel- lo, secondo cui il termine di decadenza per la presen- tazione dell'istanza di rimborso di cui all'art.38 com- ma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento ai ver- samenti in acconto, decorre dal versamento del saldo, nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quan- to risulti poi dovuto a saldo nella specie è pacifi- processuale dianzi CO, come risulta dalla vicenda (cfr., supra, Ritenuto in fatto) riassunta, i cui ter- sono contestati dal ricorrente, che il diritto mini non al rimborso è sorto, in capo alla Società, soltanto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1987 (presentata in data 27 maggio 1988), allorquando, cioè, essendo stato chiuso 4 in perdita l'esercizio sociale, gli acconti già versati (in data 4 dicembre 1987) sono risultati non (più) do- vuti, con la conseguenza che l'istanza di rimborso, presentata il 3 agosto 1988 deve considerarsi tempesti- va, come giustamente affermato dalla sentenza impugna- ta, che ha fatto corretta applicazione dell'orientamento dianzi ribadito;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 23 marzo 200 Il Presidente Il relatore ed estensore Salfator Giovanni OllaGigyanni lma, IL CANCELLIERE C1 ZO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.2 GIU.2001.…….... IL CANCELLIERE C1 ZO TA E ON 26/4/1986 ISTRA 5 REG . IA D.P.R. N - R A B A D B. ALL. T DEL U ESENTE IB SENSI R TA T 131 I A IA . ER N T A M 5