Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
La testimonianza indiretta che faccia riferimento, per la conoscenza dei fatti, ad un imputat è utilizzabile al di fuori della regola che impone , a richiesta di parte, la deposizione del soggetto di riferimento, dovendosi, comunque, dare adeguatamente conto delle evntuali ragioni a sostegno della credibilità e veridicità del dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 23018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23018 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
23 0 1 8/ 1 6 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 31 marzo 2016 · dott.ssa Matilde Cammino Presidente Sentenza n.:809 - dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere Reg. gen. n.: 46163/2015 - dott. Stefano Filippini Consigliere - dott. Giovanni Ariolli Consigliere Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 36/2015 emessa in data 11 giugno 2015 dal Tribunale di Patti in funzione di giudice d'appello. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Or- si, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO IU SC è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 631 e 635 cod. pen. ai danni di un omonimo (classe 1946), costituitosi parte civile, con sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, confermata in grado d'appello dal Tribunale di Parti con sentenza dell'11 giugno 2015. Avverso tale ultima decisione, lo SC ricorre deducendo: - che sarebbe stato processato per due volte per il medesimo fatto;
-che i giudici di merito sarebbero pervenuti alla sua condanna solo sulla base delle dichiarazioni compiacenti della sorella della persona offesa;
- che non vi sarebbe prova della circostanza che i beni oggetto delle con- dotte illecite siano di proprietà della parte civile;
che i delitto sarebbero comunque estinti per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame contiene la mera riproposizione delle censure già svolte in sede di appello e sulle quali la sentenza impugnata ha offerto una solu- 1 zione corretta e adeguatamente motivata. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, di carattere preliminare, è manifestamente infondato per violazione del principio di autosufficienza. La corte d'appello, già investita della questione, ha difatti affermato che un raffronto fra il caso d'imputazione di cui alla sentenza del 4 maggio 2009 emessa nei confronti dello SC e quelli di cui al presente procedimento [...] consente di escludere che lo SC IU (classe 1941), sia stato giudicato e condannato per gli stessi fatti o che gli stessi fatti siano stati qualificati giuridi- camente in modo diverso». Precisa, infatti, che i due giudizi hanno avuto ad og- getto fatti intervenuti fra le medesime parti e negli stessi luoghi, ma in un diver- so arco temporale. A fronte di tale precisa e circostanziata motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno produrre la sentenza con cui sostiene di essere stato già giudicato per i medesimi fatti, cosa che invece non è accaduta. Il difetto di alle- gazione rende inammissibile il ricorso sul punto.
3. Il secondo motivo di ricorso concerne le dichiarazioni testimoniali rese dalla sorella della persona offesa. Delle stessa si pone in dubbio l'attendibilità (profilandosi un sospetto di compiacenza con il fratello, costituitosi parte civile), nonché la verosimiglianza e l'utilizzabilità del suo racconto de relato. Per una più corretta comprensione della doglianza è utile chiarire che la teste RI SC, sorella della parte offesa, ha riferito che, in sua presenza, l'imputato si sarebbe vantato di essere l'autore delle condotte delittuose in con- testazione, ribadendo di vantare diritto di proprietà su quella porzione di terreno. Questa Corte ha chiarito che, in tema di testimonianza indiretta, il dispo- sto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può esse- re utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la perso- na o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve esse- re interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o in- diretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata nello stesso processo (Sez. 6, n. 1085 del 15/10/2008 - dep. 13/01/2009, Baratta e altri, Rv. 243186). In sostan- za, la testimonianza indiretta che faccia riferimento, per la conoscenza dei fatti, ad un imputato è utilizzabile al di fuori della regola che impone, a richiesta di parte, la deposizione del soggetto di riferimento, dovendosi comunque dare ade- guatamente conto delle eventuali ragioni a sostegno della credibilità e veridicità 2 del dichiarato (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011 - dep. 03/05/2011, Cocca, Rv. 250252). Nulla osta, quindi, all'utilizzabilità delle deposizioni di RI SC. Tanto premesso, occorre ricordare che le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa ri- spetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (da ultimo, ex plurimis: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 - dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). -A fortiori, deve ritenersi sufficiente a fondare la condanna se suffragata da adeguata verifica di attendibilità la deposizione proveniente non direttamen- - te dalla parte offesa, ma da persona ad essa legata da vincoli di amicizia o pa- rentela. Nella specie, la deposizione di RI SC offre riscontro a quella del fratello, dalla quale, a sua volta, «emerge un narrato coerente e sufficientemen- te analitico nei suoi passaggi essenziali, privo di particolari artatamente riferiti al fine di rendere maggiormente credibile il racconto» (v. sentenza d'appello). A fronte di una ricostruzione unitaria del quadro probatorio accentuata dai giudici di merito in termini di credibilità intrinseca, le doglianze del ricorso, basate su generici sospetti di compiacenza, risultano manifestamente infondate.
4. Non incontra migliore sorte neppure il terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso la doglianza, del tutto generica, non supera le risultanze della sen- tenza d'appello, ove si legge «dalla documentazione versata in atti (rogito di do- nazione-divisione-vendita datato 18 aprile 1986, repertorio n. 170) risulta ade- guatamente provato il titolo di proprietà dello SC IU (classe 1946) sul fondo oggetto dell'attività criminosa». A fronte di tale risultanza documentale, il ricorrente non offre alcuno spunto argomentativo di segno contrario.
5. Dall'inammissibilità dei primi motivi di ricorso deriva l'irrilevanza della prescrizione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza di secondo gra- do. In proposito va richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Cor- te, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impu- gnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266; da ultimo: Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Nella specie, il termine prescrizionale dei reati sarebbe interamente de- corso anche tenendo conto di tutte le sospensioni (comprese quelle intervenute 3 per effetto dei rinvii disposti alle udienze del 3 ottobre 2011 e del 1° ottobre 2012) - in data 1 agosto 2015, ossia successivamente alla sentenza di appello. Pertanto, non risulta essersi verificata l'invocata prescrizione.
6. Pur in assenza di specifica deduzione dell'imputato, occorre rilevare d'ufficio che il delitto di danneggiamento semplice cui all'art. 635 cod. pen. è sta- to abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7. La sopravvenuta abrogatio criminis impone il proscioglimento dell'imputato, limitatamente a tale reato, perché il fat- to non è più previsto dalla legge come reato.
7. Il ricorso deve, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan- nata al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
annulla senza rinvio, limitatamente al delitto di cui all'art. 635 c.p., perché il fat- to non è più previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2016. Il Consigliere est. Il Presidente (dott. Matilde Cammino) (dott. Cosimo D'Arrigo) $1000 мы DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 31 MAG. 2016 IL Il Cancelliere A M CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli