Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PE RM, AT ON, SC RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, difesi dall'avvocato GIUSEPPE BAVETTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SC NC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI INZERILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 603/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 29/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giandonato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento parziale della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 15 giugno 1995, da AN RÒ nei confronti di IR RÒ e, successivamente, nei confronti dei chiamati in causa AR Di PE ed TO RA, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della RÒ AN e, ritenuto che la costruzione realizzata sul fondo di proprietà della Di PE e del RA violasse l'art. 37 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Marineo, prescrivente una distanza non inferiore a mt. 10 dai confini, perché posta a distanza variabile da mt. 3,16 a mt. 4,51 dal confine col fondo di proprietà dell'attrice, condannò la Di PE ed il RA a risarcire all'attrice i danni, nella misura di L. 4.000.000.
Rigettò, invece, la domanda di arretramento della costruzione sino al rispetto della distanza prescritta dalla citata norma regolamentare, ritenendo che la norma non avesse natura integrativa della disposizione dettata dall'art. 873 cod. civ. in tema di distanze tra fabbricati.
A seguito del gravame principale proposto dalla RÒ AN e di quello incidentale proposto dalla Di PE e dal RA, con sentenza resa in data 29 giugno 2000 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato la Di PE ed il RA a demolire il fabbricato, rigettando, invece la domanda risarcitoria.
La statuizione ripristinatoria è motivata sulla base del ritenuto carattere integrativo delle norme codicistiche sulle distanze attribuibile alla citata disposizione del P.R. ai sensi dell'art. 872 cod. civ. in adesione alla giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Quanto alla domanda risarcitoria, il suo rigetto è fondato sul rilievo della mancata allegazione del danno che sarebbe stato cagionato dalla costruzione realizzata sul fondo vicino nonché dalla considerazione che, comunque, proprio per la prescrizione del distacco dai confini dettata dal P.R.G., il fondo dell'attrice era sostanzialmente inedificabile.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Di PE, il RA e la RÒ IR, affidandosi a quattro motivi. La RÒ AN ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 871, 872 873 cod. civ. ed all'art. 37 delle norme di attuazione del P.R.G. del
Comune di Marineo, approvato con D.A. n. 840 del 3 luglio 1989. All'uopo, adducono che erroneamente e con motivazione apodittica il giudice d'appello ha attribuito all'art. 37 delle norme di attuazione del P.R.G. suddetto carattere integrativo delle disposizioni codicistiche in tema di distanze tra edifici, non avendo considerato che la norma regolamentare de qua, essendo dettata per la zona agricola del territorio di Marineo, è volta esclusivamente a tutelare esigenze di conservazione della destinazione e delle caratteristiche agricole della zona e, quindi, esigenze di ordine generale, non anche ad impedire (com'è per le zone urbane) la formulazione di intercapedini anguste ed insalubri fra gli edifici ed a regolare i rapporti di vicinato.
Col secondo motivo, che è opportuno esaminare congiuntamente al primo in considerazione dell'intimo collegamento ravvisabile tra le considerazioni in diritto svolte con i due mezzi, i ricorrenti denunciano ancora violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 871, 872, 873 cod. civ. ed all'art. 37 del citato P.R.G. del Comune di Marineo.
Osservano i ricorrenti che, poiché il rinvio alle norme regolamentari locali operato dalle norme codicistiche sulle distanze tra fabbricati ha natura eccezionale, in quanto produce l'effetto di attribuire alle norme regolamentari l'idoneità a creare in capo ai privati diritti sanzionabili anche con la misura ripristinatoria, necessariamente il rinvio è di stretta interpretazione. Sicché, considerato che l'art. 873 cod.civ., a tutela di esigenze urbanistiche, di igiene, salubrità e sicurezza, dispone soltanto che le costruzioni devono essere tenute ad una distanza tra loro non inferiore a mt. 3, senza disciplinare il distacco fra una costruzione ed il confine, non è consentito applicare, quoad effectum, lo stesso regime legale di cui all'art. 873 cod. civ., a disposizioni regolamentari che prescrivano distanze minime delle costruzioni rispetto ai confini, poiché tali norme regolamentari rispondono a diverse esigenze, vale a dire ad esigenze di conservazione della destinazione e delle caratteristiche di una determinata zona del territorio.
In caso contrario, soggiungono i ricorrenti, non si spiegherebbero neanche le disposizioni di cui agli artt. 874 e sgg. cod. civ., che consentono al vicino di costruire in aderenza al muro del confinante ed, addirittura all'interno del fondo limitrofo, a distanza, dunque, inferiore a quella legale.
Le censure sono infondate, poiché si pongono in contrasto con la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui "il rinvio fatto dal codice civile ai regolamenti edilizi, in materia di distanze tra fabbricati, si estende a tutta la disciplina predisposta da quelle fonti, sia che la distanza venga stabilita in misura diversa da quella del codice, ossia superiore a metri tre, sia che vengano stabilite particolari modalità di misurazione della distanza stessa, con riferimento a determinati punti tra i quali il distacco stesso deve essere effettuato" (aut. n. 6821 del 1983; attestano la continuità dell'indirizzo; sent. n. 1249 del 1994; sent. n. 4357 del 2001). In particolare, con riferimento all'ipotesi di prescrizione di un distacco minimo delle costruzioni dai confini con i fondi vicini ed alle conseguenze che sul piano della tutela dei diritti del vicino derivano dalla violazione delle relative norme regolamentari, è stato più volte correttamente affermato in giurisprudenza che "le distanze che i regolamenti locali sono abilitati a stabilire in deroga a quelle legali (purché in misura maggiore) possono legittimamente essere fissate mediante la determinazione di un distacco minimo non direttamente fra le costruzioni, secondo il criterio adottato negli artt. 873 ss., bensì rispetto al confine, senza che con ciò venga meno il carattere integrativo della disciplina codicistica, che comporta, ai sensi dell'art. 872, il diritto del vicino di reagire alla violazione, chiedendo, oltre il risarcimento dei danni, anche la riduzione in pristino" (Cass. n. 12103 del 1998; Cass. n. 14351 del 2000). La ragione giustificativa di tale univoco indirizzo giurisprudenziale sta nel rilievo che le prescrizioni regolamentari suddette, essendo dettate nella stessa materia disciplinata dagli artt. 873 e sgg. cod. civ., tendono a completare, nel pubblico interesse di un determinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato (cfr. Cass., n. 10558 del 27 ottobre 1997), con la conseguenza che l'identità di ratio giustifica l'estensione del rinvio operato dall'art. 873 cod. civ. anche alle norme degli strumenti urbanistici locali che prescrivano distanze minime delle costruzioni dai confini, anziché dalle costruzioni sui fondi vicini. Ovviamente, l'assolutezza di tali disposizioni, ostative all'applicazione del principio della prevenzione, rende conto anche dell'impossibilità di applicare, nella loro vigenza, le disposizioni di cui agli artt. 874 e sgg. cod. civ. richiamate dai ricorrenti. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 871, 872 e 873 cod. civ., si adduce che la Corte d'Appello, rigettando la domanda risarcitoria per mancata allegazione e prova del danno, nonostante il ritenuto carattere integrativo della norma del P.R.G., è incorsa in evidente contraddizione, poiché la violazione di una norma siffatta, comportando un asservimento di fatto del fondo limitrofo, determina in re ipsa un danno. Ciò, ad avviso dei ricorrenti, rivelerebbe l'erroneità della qualificazione attribuita dal giudice d'appello alla norma in questione, poiché solo in caso di violazione di norme non integrative è necessario provare il danno.
Osserva il collegio che le considerazioni svolte sub 1^) e 2^) dimostrano la correttezza della qualificazione di norma integrativa delle disposizioni codicistiche attribuita dalla Corte d'Appello alla norma regolamentare in esame.
Tale qualificazione non può ritenersi contraddetta dal rigetto della pretesa risarcitoria, dal momento che, come correttamente ritenuto dalla corte di merito, il danno conseguente alla violazione della norma sulle distanze deve, comunque, essere provato, anche nel suo ammontare, dalla parte che si ritenga danneggiata.
Col quarto motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., osservando che il giudice di appello non avrebbe potuto compensare le spese del doppio grado del giudizio ne' con riguardo al RA ed alla Di PE, essendo erroneo il giudizio di soccombenza espresso nei loro confronti, ne' con riferimento alla RÒ IR, che era risultata vittoriosa e che non aveva l'onere di preavvertire l'attrice dell'avvenuta alienazione del fondo, mentre, per contro, era onere dell'attrice accertarsi, prima dell'instaurazione del giudizio dell'effettiva titolarità del fondo sul quale era stata realizzata la costruzione.
La censura è infondata con riferimento alla statuizione relativa al RA ed alla Di PE, poiché l'esito del presente giudizio dimostra che correttamente la Corte d'Appello ritenne costoro soccombenti, ed inammissibile con riferimento alla statuizione relativa alla RÒ IR, poiché l'esercizio del potere discrezionale di compensare, in tutto od in parte, le spese processuali, in deroga all'ordinario criterio della soccombenza, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, che, pertanto, se congruamente e logicamente motivato, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di legittimità. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessi Euro 3.060,00, di cui Euro 60,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004