Sentenza 3 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
LLO 03 08 6 / 03 4 BO .37 E N E ) 1, ZION E 9 AC 1-11-19 REGISTRA P I D 2 E L. IC A 39 D D IU € TE G 6 ESEN 4 E . T.M T T R (IS A OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Picis ordin. a SEZIONI UNITE CIVILI tribut, conos defusezione acque ref Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele - Primo Presidente f.f. CORONA R.G.N. 1722/02 Dott. NN OLLA Cron.7130 Presidente di sezione - Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud.07/11/02 Dott. NN PAOLINI Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - - Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - - - - - - Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in elettivamente ROMA, VIA QUINTO PEDIO . . . RAG. 28, presso lo studio della LUCIANO PARRINO, € difeso dall'avvocato UI DI LALLO,rappresentato giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002
contro
ND UI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1259 -1- DELLA GIULIANA 44, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocatiT PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3184/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 24/09/01 Lawin Shille/0+ Qefrontal 12/2017 udita la relazione della causa svolta nella pubblica --- --- udienza dal 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Luigi DI LALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del motivo, con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. ---- -2- Svolgimento del processo 11 Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento 1. - della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, cltre che dei consumi di acqua e dei nolc del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione szata chiesta per gli annidolle acque reflue ia somma compresi tra il 1994 ed il 1999. 2. - 'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata 1 8.5.2001 ha chiesto fosse cichiarato che i 1 Comune noni aveva diritto al pagamento delle sonume pretese e le ha domandato la condanna alla restituz: one delle somme che aveva percopito. [ Comune di Scafati na resistito opponendo più eccezioni.
3. Il giudice di pace na pronunciato sulla domanda due sentenze. Con una prima sentenza, del 12.7.2001, ha deciso una questione di giurisdizione edi ha dichiarato che conoscere della domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e avevano natura tributaria, mentre per il periododepurazione successivo атетало assunto natura di corrispettivo del servizio idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda riontrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché 3 i'utente поп aveva sostenuto di nor dover pagare il canone, Ma aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta ė quindi la causa verteva su diritzi soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 24.9.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato un'istanza di riunione del procedimento cor. quell. relativi а cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità deila parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata 77. in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le question: di merito. Ha stabilito che nulla ezā dovuto per nolo del contatore e dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeve dell'azione nascente dal rapporto e non si potova valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo statc, παπ potevano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, me dopo averne determinato 1'ammontare соп criteri conformi a legge. یا All'utente che aveva pagato per sottrarai. all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato.
4. I Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle Que sentenze. 'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione - 11 ricorso contiene dioci motivi.
1. Rientra relle artribuzioni delle sezioni unite, in base 142 delle disposizioni di attuazione al codice ci ali'art, procedura, prendere in considerazione il terzo, il primo e decimo motive: gli ultimi cue in quanto riguardano la giurisdizione, l'altro perché relativo ad una questione pregiudiziale circa la validità della citazione. 2. - Il terzo motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza, per violazione di normo sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 318, 163 e 164 dello stesso codice), Non è fondato. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso о risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione delia citazione (art. 164, com prino, secondo e terzo).
3. n. 111 primo motivo aliene alla giurisdizione (art. 360 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. nor.ché all'art. 1 D.-L. 26Tys. 31 dicembre 1992, n. 546, se tembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia rosa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che ia giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. nelLe sezicni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 solco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di diritto per cui il canone del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la cisciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che 152) (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio 448, di officacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie solloposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia quanto alia misura del tributo richiesto, La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla sta giurisdizione, individuata sulia base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infacti ad ogri questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88 . Non le SOIO quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, one cadono sulla applicazione della disciplina relativa alla Liquidazione della misura de_ =ributo dovuto.
3.1. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del decimo ed ultimo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura dol tributo dovuto dagli utenti per il serv_zic. 4. - Ia sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate riferimento alle statuizioni rese a proposito del canono cel in servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ai una sezione semplice.
P.Q.M.
Corte rigetta il terzo motivo dol ricorso;
accoglie il La primo e dichiara assorbito l'ultime; dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette per 'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. 7 Così deciso il giorno 7 novembra 2002, di consiglio delle sezioni unite civili de cassazione. 11 relatore ed estensore рате 4 IL CANCELLIERE 01 LO ST Depositata in Cancelleria -3 MAR 2003 CANCELLIERE C1 NN ST in Roma, nella camera lla Corte suprema di Il Presidente. lenom ESENTE DA C ARTI. 46 E 39 2 .374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)