Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 30927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30927 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1407
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 17454/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NI N. IL 11/09/1957;
avverso la sentenza n. 3581/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3-3-2009 la Corte di Appello di Bologna confermava a carico di LL GI la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, in data 14-3-2002, con la quale il ET era stato giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 455 c.p., per avere in concorso con De RO AN, imputato non appellante, ed altro ignoto complice, speso una banconota falsa da L. 100.000= presso una tabaccheria, e per aver detenuto altra banconota falsa di uguale importo al fine di spenderla, occultata nel parasole dell'autovettura a bordo della quale i predetti erano stati controllati (fatto avvenuto in Castel Maggiore, in data 6-6-1995).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 455 c.p.. A riguardo rilevava che in motivazione la sentenza non specificava l'esistenza del dolo tipico della fattispecie enunciata dall'art. 455 c.p. (dolo specifico) mentre si sarebbe dovuta applicare l'ipotesi di cui all'art. 457 c.p.. Inoltre rilevava che non si era considerata la proprietà dell'autovettura, che avrebbe consentito di individuare il possessore delle banconote false, e che d'altra parte era rimasto ignoto l'individuo che aveva speso una delle banconote di cui si tratta. - Con ulteriore motivo il ricorrente deduceva la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, rilevando che si sarebbe trattato di un falso grossolano, come tale non punibile. A sostegno di tale assunto il difensore rilevava che in dibattimento era emerso che il tabaccaio LA aveva compreso trattarsi di banconota falsa, e che tale circostanza rivelava il carattere evidente e grossolano della falsità, del quale la sentenza aveva escluso l'esistenza.
In tal senso concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile. In primo luogo va evidenziata la manifesta infondatezza della tesi inerente alla erronea qualificazione giuridica del fatto, che la difesa ritiene riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 457 c.p.. Invero va rilevato che secondo giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 5, 25 novembre 1986, n. 13266, Romeo, "in tema di detenzione e spaccio di monete falsificatelo che distingue i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. da quello previsto dall'art. 457 c.p. è che nei primi la consapevolezza della falsità delle monete deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è posteriore al ricevimento della moneta falsa". Orbene nella specie la sentenza ha specificato quale sia la condotta riferibile all'imputato, nel rilevare l'analogia del modus operandi tra i due episodi descritti, nonché la circostanza che le banconote erano di analoga fattura, secondo verifica effettuata direttamente in dibattimento e il ET, che secondo la descrizione del fatto era stato trovato alla guida dell'autovettura Croma - (auto rintracciata in base alla segnalazione fatta dal tabaccaio ai carabinieri in riferimento al primo evento delittuoso) - era stato in tal senso individuato, mentre era nella vettura con altro soggetto. In conclusione resta accertata sia la condotta di concorso nella spendita di moneta falsa, e detenzione di altra banconota di analoga specie a carico dell'imputato, sia l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato, elementi idonei a configurare la prova del fatto contestato secondo l'ipotesi di cui in rubrica, come ritenuto in sentenza.
Al cospetto di tali dati, illustrati dal giudice di appello, va esclusa altresì la configurabilità della ipotesi di falso grossolano, come evidenziato correttamente in motivazione, ove si è specificato che le banconote in contestazione vennero controllate con accertamento richiesto dai CC alla AN D'AL , onde devono ritenersi manifestamente prive di fondamento le ulteriori censure difensive. La Corte deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del gravame, ed il ricorrente va condannato, come per legge al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene di dover determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010