Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
Nei giudizi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 Disp. att. cod. proc. civ. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) - in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa -, la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all'atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere motivate doglianze in ordine alla relazione peritale nell'udienza successiva al deposito della medesima. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva disatteso le note critiche della parte alle risultanze della consulenza tecnica nelle quali l'assicurato si era limitato a trascrivere i risultati di accertamenti eseguiti in epoca successiva allo svolgimento delle operazioni peritali senza allegarli agli atti e senza spendere alcuna argomentazione per dimostrare l'erroneità degli accertamenti effettuati dal c.t.u. o della loro interpretazione medico - legale o dell'iter logico seguito ovvero delle conclusioni attinte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8651 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
LI IC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV INOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9448/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/05/98 R.G.N. 17398/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma del 9/3/91 l'INAIL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stato condannato a corrispondere a PO NI la rendita complessiva nella misura del 70% a causa di inabilità per malattie professionali (silicosi e angioneurosi), in luogo di quella del 57% già riconosciuta dall'Istituto.
Il PO contrastava il gravame, ma il Tribunale, con sentenza del 17/10/97 - 20/5/98, l'accoglieva rigettando la domanda di aggravamento proposta nei confronti dell'INAIL. Precisava il giudice del riesame che il CTU nominato in prime cure aveva in effetti accertato una inabilità complessiva del 70% (di cui 60% per la silicosi e 10% per l'anguioneurosi), ma il consulente nominato dal Collegio aveva accertato che il PO era affetto da "silicosi polmonare in forma lieve, cardiopatia sclerotico - ipertensiva ed artropatia da strumenti vibranti con limitazione di grado medio - modesto a carico delle articolazioni degli arti superiori". L'esistenza della silicosi non era in discussione (sia perché già riconosciuta dall'INAIL, sia per l'obiettiva esposizione a rischio), ma in nessuno degli accertamenti radiografici, dal 1984 al 1996, erano evidenziate le tipiche lesioni pneumoconiotiche del polmone, per cui si doveva necessariamente concludere per una silicosi in forma lieve, nella quale "i micronoduli siano di numero tanto contenuto da non raggiungere il livello dell'evidenza radiologica;
l'apparente assenza di evoluzione peggiorativa (tipica anch'essa della silicosi) può in tale situazione spiegarsi con una valutazione iniziale per eccesso".
Anche la cardiopatia e l'artropatia erano di grado medio modesto, per cui alla malattia professionale, nel suo complesso, non poteva essere attribuita una incidenza invalidante superiore a quella già riconosciuta dall'INAIL e doveva essere quindi escluso il dedotto aggravamento.
Le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate, dovevano essere condivise, perché frutto di rigoroso accertamento tecnico scientifico (attesa la specifica specializzazione dell'ausiliare in cardiologia e pneumologia), suffragato dal risultati delle indagini svolte;
le stesse non erano validamente contraddette dalla note critiche depositate, nelle quali "nessuna argomentazione viene spesa per confutare le risultanze della consulenza con diverse e contrastanti valutazioni", limitandosi la parte a richiamare gli "accertamenti eseguiti dal PO in data successiva allo svolgimento delle operazioni peritali, peraltro non allegati allo scritto e sui quali quindi nessun esame è dato al Collegio di condurre". L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda rigettata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il PO fondato su un solo motivo.
Resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt, 441 e 442 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), deduce il ricorrente che le conclusioni del consulente di secondo grado erano state specificatamente contestate dalla parte, che aveva lamentato l'omessa valutazione degli "accertamenti eseguiti dall'assicurato in data 16/5/97 presso l'Università di Roma, successivi alla CTU ma espletati in corso di giudizio": una stratigrafia da cui risultava "accentuazione del disegno vasculo-bronchiale bilateralmente con modesto ispessimento dell'interstizio di tipo reticolare maggiormente evidente in sede basale sinistra, calcificazioni in sede ilare, congestione ilare" ed una spirometria che da cui emergeva "deficit ostruttivo di grado medio, l'emogasanalisi evidenzia una importante ipossiemia normocapnica".
Non era quindi esatto che le conclusioni del CTU non fossero state adeguatamente contrastate nelle note critiche, in quanto il ricorrente aveva evidenziato che sulla base della spirometria "il solo danno respiratorio arriva fino al 50%", per cui si evidenziava un aggravamento rilevante, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c.. Il Tribunale aveva disatteso le note critiche, senza adeguata motivazione, sulla base della sola considerazione della mancata allegazione dei risultati delle analisi e senza preoccuparsi di chiederne l'acquisizione agli atti. Il giudice era tenuto a giustificare la determinazione adottata mediante congrua e corretta motivazione, valutando anche le censure di parte, ma non l'aveva fatto.
Sussisteva quindi il vizio lamentato di carente motivazione e la sentenza doveva essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "nei giudizi di cui all'art. 442 c.p.c. in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (non applicabile al giudizio di cassazione) - in base alla quale il giudice deve tenere conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa - la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all'atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica di ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere doglianze in ordine alla relazione peritale nell'udienza successiva al deposito della medesima.." (Cass. n. 149 del 5/1/95).
La doglianza, però, non può limitarsi a fare "riferimento ad accertamenti asseritamente eseguiti ... in data successiva allo svolgimento delle operazioni peritali, peraltro non allegati allo scritto" (come si legge in sentenza), senza che "nessuna argomentazione (venga) spesa per confutare le risultanze della consulenza con diverse e contrastanti valutazioni atte a fornire elementi idonei a dimostrare l'erroneità degli accertamenti, o della loro interpretazione medico legale, o dell'iter logico seguito, o delle conclusioni attinte".
Questa è una valutazione di fatto, pienamente conforme al principio di diritto sopra enunciato, incensurabile in cassazione, perché sorretta da congrua motivazione, e di fatto non censurata adeguatamente, in quanto il ricorrente si limita a precisare che nelle sue note critiche aveva trascritto i risultati degli accertamenti (che riproduce in ricorso) effettuati dopo la consulenza di ufficio (e che non aveva prodotto in sede di merito) aggiungendo che dalla spirometria si evidenziava "che solo il danno respiratorio arriva fino al 50%"; nessun accenno viene fatto alle argomentazioni che sarebbero state spese per contestare gli accertamenti effettuati dal CTU, la loro interpretazione, l'iter logico seguito e le conclusioni.
Dopo la consulenza non era consentita la produzione di nuova documentazione, ma solo la presentazione di censure motivate, nel senso sopra chiarito, e la riproposizione dei risultati delle analisi che si assumono effettuate si risolve in una istanza di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. La parte non dimostra la sussistenza dei vizi lamentati ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001