Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8651
CASS
Sentenza 25 giugno 2001

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Nei giudizi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 Disp. att. cod. proc. civ. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) - in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa -, la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all'atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere motivate doglianze in ordine alla relazione peritale nell'udienza successiva al deposito della medesima. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva disatteso le note critiche della parte alle risultanze della consulenza tecnica nelle quali l'assicurato si era limitato a trascrivere i risultati di accertamenti eseguiti in epoca successiva allo svolgimento delle operazioni peritali senza allegarli agli atti e senza spendere alcuna argomentazione per dimostrare l'erroneità degli accertamenti effettuati dal c.t.u. o della loro interpretazione medico - legale o dell'iter logico seguito ovvero delle conclusioni attinte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8651
    Data del deposito : 25 giugno 2001

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