Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
067877 REPUBBLICA ITALIANA 02803/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE Oggetto HONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 3714/00 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 6564 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. CECCHERINI Rel. Consigliere Ud.04/12/01Dott. Aldo Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTE NZA sul ricorso proposto da: N. 67877 NA VA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 495, presso lo studio dell'avvocato ANGELO STEFANORI, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TINELLI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-2452 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 305/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 31/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo udienza CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TINELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato LETTERA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso previa riunione dei due ricorsi, per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;
il rigetto о l'inammissibilità degli altri tre motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Peru- gia, con sentenza n. 834/04/96, respinse il ricorso della DO SE s.r.1. (già Ellesse s.p.a.) contro l'avviso di accertamento notificatole dell'Ufficio del registro, con il quale l'Ammini- strazione aveva determinato in £ 2.300.000.000 il valore di avviamento del complesso aziendale vendu- to dalla società contribuente alla Ellesse Interna- tional s.p.a. con atto registrato il 20 gennaio 1994 n. 130. Nel giudizio di appello, promosso dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza depositata in data 31 di- cembre 1998, respinse il gravame. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre la società contribuente con atto notificato il 10 febbraio 2000, proponendo quattro mezzi, e chiede la riunione del presente ricorso a quello proposto dall'amministrazione avversO la sentenza pronunciata in contraddittorio con la società ac- quirente. il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. La parte ricorrente ha chiesto 2 5 4 2 la riunione del presente ricorso a quello proposto dalla società acquirente contro la sentenza pronun- ciata in appello dalla medesima Commissione regio- nale, iscritto al n. 19355/2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Non si ravvisano i presupposti per la riunione del con quello propostopresente ricorso dall'Amministrazione delle finanze in contradditto- rio con altra società (acquirente in forza dell'at- to tassato), trattandosi di ricorso avversO altra sentenza, e considerato altresì che in entrambi i casi sono proposte censure per difetto e contrad- dittorietà di motivazione delle diverse sentenze. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che l'accertamento era privo di motivazione, e doveva pertanto essere annullato. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma secondo d. P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che impone la motiva- zione degli atti di accertamento. L'Ufficio del re- gistro di Perugia non aveva considerato j consi- stenti risultati negativi registrati dalla società ricorrente nelle more della cessione, ed aveva in- est.Il cons. dr. Aldo Ceccherini dicato un mero criterio di calcolo, che erroneamen- te era stato ritenuto sufficiente dal giudice di appello. I due motivi, che prospettano sotto i diversi profili della mancanza di motivazione e della vio- lazione di legge la medesima questione, vertente sui requisiti della motivazione dell'atto di accer- tamento del reddito d'impresa, devono essere esami- nati insieme. Essi sono affetti dal medesimo vizio. Nella sentenza impugnata, infatti, non solo la que- stione non è affrontata, ciò che esclude la viola- zione di legge, ma neppure risulta che essa fosse stata proposta con i motivi di appello, sicché an- che la censura di difetto di motivazione nei ter- mini nei quali è formulata - è priva di fondamento. Occorre aggiungere che il motivo, se inteso come censura per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia (e non già motivazione) su un pun- to della causa, sarebbe privo del requisito dell'autosufficienza, non riportandosi nella sua formulazione testuale, nel ricorso, il motivo di appello sul quale sarebbe mancata la pronuncia del giudice del gravame, e non essendo pertanto consen- tito alla Corte, pur nell'esercizio dei suoi poteri di giudice del fatto nell'esame dei vizi in proce- dendo, la verifica della doglianza. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, disp. sulla legge in generale e 4 comma secondo d.P.R. 31 luglio 1996 n. 460; si deduce che il giudice di se- condo grado ha applicato l'ultima norma citata che peraltro si riferisce esclusivamente all'ipote- si di accertamento con adesione ad una fattispe- - cie verificatasi prima della sua entrata in vigore. Il motivo non è fondato. La generica espressio- ne usata dal giudice di appello e riportata nel ri- corso è da intendere non già nel senso che si sia voluto fare applicazione della norma posteriore al- la fattispecie, ma invece nel senso che la norma posteriore, contenente l'enunciazione di un crite- rio tecnico di determinazione dell'avviamento uti- lizzato anche in precedenza, è utilizzabile come massima di esperienza. Così correttamente intesa, l'affermazione è esente dal denunciato vizio di violazione di legge. Con l'ultimo mezzo d'impugnazione si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver considerato le difese della società, decidendo in base ad un procedimento né identificabile né condi- Il cons.rel. est. dr. Aldo Ceccherini visibile, e in modo contraddittorio sulla scelta del metodo di valutazione. Il motivo è assolutamente generico, perché non sono riportate le difese proposte dalla società che la Commissione regionale avrebbe omesso di conside- rare, ed anzi nessun accenno viene fatto nel motivo al contenuto di tali difese. Il motivo è pertanto inammissibile. In conclusione il ricorso deve essere respinto, siccome infondato. Le spese del giudizio sono а ca- rico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la socie- tà ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in £ 6.300.000, di cui £ 6.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 4 dicembre 2001. Il Cons. est. Il Presidente. зимо СЧ (Aldo Ceccherini) (Bruno Saccucci) IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN TI Oggi 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 OC TI