Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 2
In tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c)- cod. proc. pen. una diversa valutazione tecnico-scientifica degli elementi fattuali già noti ai periti e al giudice, che - nel postulare la sopravvenuta esperibilità di una diversa e più affidabile metodologia d'indagine peritale - si risolva in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ontologici ed emergenze oggettive già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate. (Fattispecie relativa alla richiesta di una cd. "superperizia" sul DNA che avrebbe consentito, secondo l'istante, accertamenti più sofisticati sul reperto sanguigno, tali da poter escludere il suo coinvolgimento nell'omicidio).
Con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Sicché, attesa l'espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come causa autonoma di inammissibilità della richiesta, della manifesta infondatezza della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, dell'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento. (Fattispecie relativa a istanza di revisione della sentenza di condanna fondata su nuove scoperte scientifiche in tema di ricerca del DNA, ritenute in grado di far escludere la compatibilità del sangue dell'istante con quello ritrovato sul luogo dell'omicidio attribuitogli. In relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito, che aveva giudicato inidoneo il mezzo probatorio indicato dall'istante ad inficiare la pregressa affermazione della sua responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23/02/1998
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. " TA OR " N. 1095
3. " CANZIO GIOVANNI rel. " REGISTRO GENERALE
4. " HA IC " N. 28514/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AP IN, nato il [...], avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli in data 20.5.1997, che dichiarava l'inammissibilità della domanda di revisione della sentenza di condanna 16.2.1994 della corte d'assise d'appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 3.6.1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
1. - Il 29.6.1991 il cadavere di MA ES veniva rinvenuto all'interno di una vettura in sosta nella corsia d'emergenza dell'autostrada Napoli-Bari, fra gli svincoli di Avellino Ovest e Avellino Est, attinto da quattro colpi di pistola;
la mano sinistra del cadavere poggiava su una pistola a tamburo, dalla quale erano stati espulsi tutti e sei i proiettili;
sulla strada, a breve distanza, giacevano quattro bossoli cal. 7,65 e dietro il veicolo, l'asfalto era intriso di sangue, sì da lasciare intendere che vi era stato un conflitto a fuoco e che, oltre la vittima, era rimasto ferito anche il suo aggressore.
Le indagini esperite nell'immediatezza del fatto consentivano di accertare che nella medesima notte dell'omicidio AP IN aveva riportato plurime ferite da arma da fuoco alla mano sinistra, evitando di ricorrere alle cure di sanitari e rendendosi anzi irreperibile;
lo stesso, interrogato poi dalla polizia, aveva attribuito il fatto all'aggressione subita verso le ore 23 del 28.6.1991 da uno sconosciuto all'uscita di un pub di Cimitile, episodio questo smentito però dalle investigazioni di p.g. e dalla deposizione testimoniale del gestore dell'esercizio; la perizia ematologica espletata in sede d'incidente probatorio, smentendo l'esito negativo di una prima consulenza tecnica del p.m., aveva dato esito positivo circa la compatibilità del genotipo dell'individuo cui apparteneva il sangue lasciato sull'asfalto con quello del AP. Valutati i menzionati elementi di prova a carico e disatteso l'alibi difensivo, il AP veniva condannato alla pena di anni 23 di reclusione per il delitto di omicidio in danno del MA e per i connessi reati di detenzione e porto abusivi di una pistola, con sentenza 5.4.1993 della corte d'assise di Avellino confermata il 16.2.1994 dalla corte d'assise d'appello di Napoli, quest'ultima divenuta irrevocabile il 3.6.1994.
2. - Il AP chiedeva con istanza 25.11.1996 la revisione della sentenza di condanna, deducendo a sostegno della richiesta:
l'incompatibilità delle ferite d'arma da fuoco da lui riportate con i colpi di pistola esplosi dalla vittima;
"nuove scoperte scientifiche" sulla ricerca del DNA., utili ad escludere la compatibilità del sangue perduto dall'omicida e rinvenuto sulla strada con quello dell'istante; le testimonianze dei fratelli ET EN e RO, rispettivamente medico e avvocato, circa l'orario - alle ore 1,00 circa del 29.6.1991, prima dell'omicidio del MA - in cui l'istante si recò presso la loro abitazione per farsi medicare clandestinamente le ferite riportate;
nuovi documenti attestanti la buona condotta di vita del ricorrente e l'assenza di legami con la malavita organizzata.
La corte d'appello di Napoli, con provvedimento in data 20.5.1997, dichiarava - ai sensi dell'art. 634 c.p.p.- inammissibile la richiesta di revisione, osservando in particolare quanto segue. Da un lato, "le offerte testimonianze dei fratelli ET EN e RO sull'orario del loro incontro col ferito AP IN ... sono ictu oculi connotate da esitazioni, imprecisioni, incertezze, supposizioni e in più da palesi suggerimenti dell'interessato congiunto del condannato ..., tali da svelare ... la combinazione artificiosa di testimonianze favorevoli alla posizione innocentista, promananti del resto da persone impaurite o passibili di incriminazione ... e comunque la inerente inadeguatezza a ribaltare, da sole o unitamente alle prove già valutate, la pronuncia di condanna".
Dall'altro, le "nuove scoperte scientifiche" sul DNA e sul fenomeno denominato del "drop out" "ritornano su un tema diffusamente e scrupolosamente esaminato dalle sentenze di condanna allorché aderiscono a conclusioni peritali ricavate dalla qualità ottimale dei reperti e con l'ausilio di una metodologia diversa e più nuova limpidamente spiegata dai periti, conforme, sembra, ai protocolli nuovi presentati dal ricorrente, e da delineare pertanto una nuova valutazione di elementi già noti e vagliati processualmente, non trascurandosi di far risaltare come le osservazioni bolognesi si esprimono comunque in termini di possibilismo, eventualità, ipotesi, opinioni, sì che difetta l'imprescindibile requisito della prova ontologicamente esistente".
Avverso detto provvedimento il difensore del AP, avv. L. Santoni Franchetti, ha proposto ricorso per cassazione, denunziando la violazione dell'art. 630 lett. c) c.p.p. circa la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti - in particolare: la produzione scientifica relativa alla tipizzazione del DNA, postulante l'espletamento di una decisiva "superperizia del DNA"; le testimonianze d'alibi dei fratelli ET EN e RO;
i rilievi sugli "errori medico-legali" circa la dinamica dello scontro a fuoco tra l'omicida e la vittima, per l'asserita incompatibilità delle ferite riportate dal AP con quelle che i colpi di pistola sparati dalla vittima avrebbero potuto produrre;
la documentazione concernente la personalità del AP e la sua famiglia -, siccome idonei ad incidere sulla valutazione delle prove in precedenza raccolte e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Questi, con memoria di data 2.2.1998, nel ribadire la propria innocenza, sottolineava l'incongruità degli accertamenti peritali, medico-legali e balistici.
3. - Premesso che non possono essere prese in esame le plurime istanze - in rito e di merito - avanzate dall'avv. Marzia Paci, qualificatasi "collega di studio dell'avv. L. Santoni Franchetti", siccome provenienti da soggetto processualmente non legittimato, ritiene il Collegio che le censure del ricorrente sono destituite di fondamento.
Mette conto innanzi tutto di osservare che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza.
Di talché, attesa la espressa previsione nell'art. 634 c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento (cfr. Cass., Sez. I, 10.11.1997, Valenza;
18.6.1996, Garofalo, rv 205323; Sez. VI, 22.2.1996, Nunziata). 3.1. - Si sostiene nel ricorso in esame - alla luce delle "nuove scoperte scientifiche", frutto di esperimenti nei laboratori dell'F.B.I e di ricerche effettuate dalla Cetus Corporation, nonché della relazione tecnica del Laboratorio di Ematologia Forense di Bologna - che la scomparsa, nel secondo esame peritale dei campioni di sangue repertato sull'asfalto, dell'allele 1. 1 (mentre il AP è 4.4) comparso unitamente all'allele 4 durante il primo esame del consulente tecnico del p.m., era frutto di un difetto tecnico del sistema di ricerca utilizzato DQ.alfa ed altresì effetto del tempo sul degrado del materiale: a causa del fenomeno denominato del "drop out" o "caduta" dell'allele eterozigote, "un eterozigote 1.1-4 viene erroneamente indicato come omozigote 4.4.", nel senso che l'insufficiente denaturazione degli alleli "uno" durante l'amplificazione comporta la completa caduta di questo, dando apparentemente come risultato un omozigote di tipo 4.4. Di qui la decisività del nuovo accertamento tecnico richiesto dalla difesa sul punto della corretta tipizzazione del sangue rinvenuto sull'asfalto.
Orbene il tenore di siffatte affermazioni, lungi dal contrastare, rafforza la valutazione espressa nel provvedimento impugnato, secondo cui, prospettandosi un'indebita rivisitazione del complessivo quadro probatorio già vagliato nei giudizi di merito con apprezzamento ritenuto incensurabile dal giudice di legittimità, in realtà non è stata addotta dall'interessato alcuna "prova nuova" ai sensi dell'art. 630.1 lett. c) c.p.p..
Il mezzo probatorio indicato dal ricorrente (la produzione della letteratura scientifica relativa alla tipizzazione del DNA appare invero univocamente funzionale all'assunzione di una prova che lo stesso ricorrente denomina "superperizia del DNA") non risulta affatto idoneo ad inficiarne la pregressa affermazione di responsabilità ed a giustificare la revisione della sentenza di condanna.
La corte d'assise di Avellino prima e quella di appello di Napoli poi, con motivazioni diffuse ed analitiche, hanno illustrato le ragioni di affidabilità del responso dei periti e spiegato perché la nuova indagine ematologica, condotta in sede d'incidente probatorio con metodi e strumenti più moderni e precisi, dovesse essere privilegiata rispetto al pregresso accertamento negativo del consulente tecnico del p.m..
Di talché, non può certo costituire prova "nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. una diversa valutazione tecnico- scientifica degli elementi fattuali già noti ai periti ed al giudice, che - nel postulare la sopravvenuta esperibilità di una diversa e più affidabile metodologia d'indagine peritale - si risolva in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ontologici ed emergenze oggettive già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione del principio della improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (Cass., Sez. II, 12.12.1994, Muffari, rv. 201111; Sez. III, 14.9.1993, Russo, rv. 196273; Sez. I, 21.9.1992, Ciancabilla, rv. 192838; 7.2.1992, Grasso, rv. 189728;
Sez. III, 19.4.1988, Bertolucci, Foro it., 1988, II, 621). 3.2. - Con il secondo motivo di gravame la difesa del ricorrente denunzia l'erroneo apprezzamento delle "nuove" prove testimoniali offerte: quelle dei fratelli ET EN e RO, rispettivamente medico e avvocato, circa l'orario - alle ore 1,00 circa del 29.6.1991, asseritamente prima dell'omicidio del MA sull'autostrada - in cui l'istante si recò presso la loro abitazione, in Pago del Vallo di Lauro, per farsi medicare clandestinamente le ferite riportate quella stessa notte, tese quindi a dimostrare l'impossibilità della presenza del AP sul luogo e nell'ora del delitto.
La doglianza è infondata.
Osserva la Corte che il giudice di merito ha proceduto all'analitico vaglio di significativi brani delle conversazioni, intercorse tra un congiunto del AP e i fratelli ET, dal primo registrate di nascosto e poi trascritte, ed è pervenuto, con motivazione adeguata e aderente alle richiamate risultanze, all'apprezzamento di inaffidabilità "ictu oculi" e perciò di inidoneità delle prospettate "nuove" prove orali a ribaltare l'affermazione di responsabilità del AP contenuta nella sentenza di condanna di cui lo stesso chiedeva la revisione, evidenziando come esse fossero inficiate da incongruenze, imprecisioni, incertezze, supposizioni e inoltre da "palesi suggerimenti dell'interessato congiunto del condannato..., tali da svelare... la combinazione artificiosa di testimonianze favorevoli alla posizione innocentista, promananti del resto da persone impaurite o passibili di incriminazione...".
Premesso che non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento prognostico negativo circa il possibile esito del giudizio di revisione, adeguatamente compiuto dal giudice di merito, mette conto di rilevare che le censure del ricorrente riguardanti la valutazione data dallo stesso giudice al materiale probatorio offerto si risolvono in meri rilievi di fatto, non apprezzabili in questa sede di legittimità, e quindi oggetto di motivo d'impugnazione inammissibile.
3.3. - Manifestamente infondata si palesa l'ulteriore doglianza concernente gli "errori medico-legali" circa la dinamica dello scontro a fuoco tra l'omicida e la vittima, per l'asserita incompatibilità delle ferite riportate dal AP con quelle che i colpi di pistola sparati dalla vittima avrebbero potuto produrre. In ordine alla ricostruzione del conflitto a fuoco sull'autostrada, le corti di merito e quella di legittimità hanno logicamente osservato - anche alla luce dei rilievi del consulente medico-legale - che i dati relativi all'ubicazione delle ferite sui corpi del MA e del AP ed ai tramiti seguiti dai proiettili negli ostacoli incontrati lungo la loro traiettoria non potevano, in considerazione dei movimenti convulsi e disordinati compiuti dai due uomini nell'affanno e nella concitazione del momento, essere interpretati con rigore matematico ed influire negativamente sull'esattezza del giudizio complessivo finale espresso da un "tecnico di provata esperienza e competenza" al quale era stato affidato il delicato compito.
Deve pertanto ribadirsi che non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnico-scientifica delle emergenze oggettive già note ai periti ed al giudice, che - nel postulare la possibilità di esperire una più affidabile indagine peritale - si risolva in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati fattuali già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione del principio della improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già accertate. 3.4. - Ed infine, l'allegata. documentazione attinente alla persona del AP e alla sua famiglia, tesa ad argomentare l'esclusione di una loro appartenenza a un contesto malavitoso, si palesa affatto inconferente e sprovvista di qualsivoglia specificità probatoria.
Il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 1998