Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 024 85 7 0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alessandro CRISCUOLO R.G. N. 16498/98 Presidente e Relatore 5154 Cron. Rep. 780 Consigliere Dott. Francesco IA FIORETTI Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud.07/11/00 Dott. PP SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Stefano BENINI Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 3900 21 FEB 2001 S E NT ENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ACQUISTAPACE MARILENA, elettivamente domiciliata in LIRE 3000 CANCELLERIA ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPREAFICO RICCARDO, giusta procura in CG074110 calce al ricorso;
- ricorrente
contro
ANTICA FONTE DI TARTAVALLE Srl, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo 2000 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGNONI 2035 -1- GIOVANNI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1034/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resisitente, l'Avvocato pafundi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- UI Svolgimento del processo Con citazione notificata il 28 dicembre 1988 la società Antica Fonte di Tartavalle s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecco la AV s.r.l., nonché i signori LE UI, PP UI e IA Pasetti, socia amministratrice e liquidatrice della AV s.r.l., esponendo: che il 14 marzo 1986 l'attrice (Antica Fonte di Tartavalle s.r.l.) aveva ottenuto dal presidente del Tribunale di Lecco un decreto ingiuntivo nei confronti della AV s.r.l., per il pagamento della somma capitale di lire 750 milioni;
che contro il detto provvedimento, notificato il 7 aprile 1986, la AV aveva proposto opposizione con atto del 14 aprile 1986; che il 14 aprile 1986 la stessa società AV aveva venduto la sua quota di partecipazione (pari al 99%) nella Immobiliare Tartavalle di UI LE & C. s.a.s. alla detta LE UI (socia della AV e moglie di GN AS, a sua volta socio, nonché fratello di FR AS già amministratore della medesima società) e a PP UI (sindaco della AV s.r.l.); che la cessione era stata concordata per la quota nominale di lire 44.500 a favore di LE UI e per la quota di lire 5.000 a favore di PP UI, per un totale di lire 49.500 a fronte di un valore di lire 1.485.000.000 risultante dai bilanci della società AV, sottoscritti anche dal sindaco PP UI;
che in seguito a tale cessione la AV s.r.l. era stata messa in liquidazione. 2 Su tali premesse la società Antica Fonte di Tartavalle a r.l. propose l'azione ex art. 2901 cod. civ., chiedendo che fosse revocata la cessione di partecipazione societaria di cui sopra e che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni per la preordinata sottrazione della garanzia patrimoniale. I convenuti si costituirono per resistere alla domanda, deducendo che il credito dell'attrice non era certo, perché era pendente l'opposizione al menzionato decreto ingiuntivo. Chiesero la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia definitiva su detta opposizione e sollecitarono comunque il rigetto dell'azione revocatoria. Il tribunale adito, con sentenza depositata il 16 gennaio 1995, dichiarò inefficaci nei confronti della società Antica Fonte di Tartavalle le cessioni di quote effettuate dalla AV (atto per notar Cuocolo di Lecco, rep. n. 17310 in data 14 aprile 1986); rigettò la domanda di risarcimento dei danni;
condanno in solido la AV s.r.l., LE UI e PP UI a pagare all'attrice le spese del giudizio;
condannò l'attrice a pagare le spese giudiziali alla Immobiliare Tartavalle s.a.s. e ad IA Pasetti, dichiarando la sentenza provvisoriamente esecutiva. Contro detta sentenza la AV s.r.l. nonché LE e PP UI proposero separate impugnazioni, insistendo per la sospensione del processo e, nel merito, per il rigetto della domande azionate dall'attrice in primo grado. La società Antica Fonte di Tartavalle, costituita nei due giudizi, chiese il rigetto degli appelli e, con impugnazione incidentale, chiese che fosse accolta anche la domanda di risarcimento già avanzata in prime cure.
3 - con sentenza n. 1034 delRiuniti i processi, la Corte di appello di Milano 1998, depositata il 14 aprile 1998 rigettò l'appello proposto dalla AV s.r.l. nonché da LE e PP UI, dichiarò inammissibile l'appello incidentale della s.r.l. Antica Fonte di Tartavalle, condannò in solido gli appellanti s.r.l. AV, LE UI e PP UI a pagare le spese giudiziali del grado in favore della s.r.l. Antica Fonte di Tartavalle. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale osservò: che per l'esperimento dell'azione revocatoria da parte del creditore era sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, e per l'accoglimento dell'azione medesima non occorreva che il credito fosse certo e determinato nel suo ammontare;
che, nella specie, l'esistenza dell'eventuale ragione di credito della società Antica Fonte di Tartavalle era desumibile dalla documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dalla pronunzia del provvedimento, dal rigetto in primo e in secondo grado dell'opposizione spiegata dalla AV, onde le contrarie deduzioni degli appellanti non avevano fondamento;
- socia per quota pari al 99% del capitale (ammontante a lire che la AV 50.000) della s.a.s. Immobiliare Tartavalle di UI LE & C. - aveva ceduto al valore nominale l'intera sua partecipazione in parte alla stessa LE UI (per lire 44.500) e in parte a PP UI (per lire 5.000) con atto del 14 aprile 1986, posto quindi in essere soltanto sette giorni dopo aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento di lire 750.000.000; 4 che, come documentato in causa, la partecipazione della AV s.r.l. risultava iscritta nei bilanci della stessa per lire 1.485.000.000; che, secondo le risultanze di causa, PP UI era sindaco della AV s.r.l., LE UI era socia di detta società, nonché moglie del socio GN AS e cognata del socio FR AS, già amministratore della società medesima, mentre la AV, la s.r.l. Antica Fonte di Tartavalle e la s.a.s. Immobiliare Tartavalle facevano tutte capo all'unico gruppo AS-UI; che in tale contesto esattamente il tribunale aveva giudicato fondata l'azione revocatoria, della quale sussistevano i presupposti, in quanto: a) l'eventus damni risultava dalla riduzione del capitale sociale e dalla successiva messa in liquidazione della AV s.r.l. in seguito alle perdite conseguite alla cessione della partecipazione nell'Immobiliare Tartavalle s.a.s.; b) ia scientia damni si desumeva riguardo alla AV dalla cessione di una partecipazione societaria iscritta in bilancio per lire 1.485.000.000 al prezzo di lire 49.500 (cioè al valore nominale); c) il consilium fraudis in capo ai cessionari si desumeva dalle relazioni e dai collegamenti esposti nella sentenza: che i rilievi critici esposti dagli appellanti non avevano consistenza (per le ragioni indicate in sentenza). Contro la pronunzia della Corte milanese LE UI ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Con esso, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2967 c.c", nonché motivazione carente e contraddittoria, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il consilium fraudis che o 3m.. datamas 5 invece non sarebbe stato dimostrato (la statuizione al riguardo si risolverebbe in una petizione di principio), come non esisterebbe alcun gruppo AS-UI, onde le argomentazioni addotte in sentenza si baserebbero su circostanze di fatto non corrispondenti al vero. Il ricorso è stato notificato alla società Antica Fonte di Tartavalle a r.l., in liquidazione, che ha resistito con controricorso illustrato da memoria. La causa è stata chiamata all'udienza di discussione del 27 gennaio 2000. In quella sede questa Corte con propria ordinanza ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della AV s.r.l. in liquidazione, della Immobiliare Tartavalle s.a.s. di UI LE & C., nonché di PP UI, assegnando a tal fine alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Decorso tale termine, la causa è stata nuovamente chiamata all'udienza di discussione. Motivi della decisione Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Come emerge dagli atti, l'ordinanza di questa Corte, con la quale fu disposta l'integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente, fu comunicata ai difensori di quest'ultima nel domicilio eletto in Roma al viale Mazzini n. 146 il 4 febbraio 2000. Il termine di sessanta giorni assegnato per l'adempimento è inutilmente trascorso, in quanto l'integrazione del contraddittorio non risulta in alcun modo eseguita. Orbene, non può dubitarsi che, nella fattispecie, ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario (passivo) perché, come questa Corte ha già affermato, nel giudizio in cui sia proposta un'azione ex art. 2901 cod. civ. è 6 contraddittore necessario il debitore alienante (nella specie, AV s.r.l.), in quanto l'accoglimento di detta azione comporta, per effetto del conseguente assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto impugnato, l'acquisto da parte del terzo stesso di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.) e postula nei confronti del debitore l'accertamento della frode e dell'esistenza del credito (cfr. Cass., 13 gennaio 1983, n. 246). Pertanto la causa era ed è inscindibile (tale essendo la causa in cui ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.) quanto meno in riferimento alla posizione della detta società AV. Ciò posto, deve osservarsi che il termine concesso per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti ha natura perentoria, sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile, sensi dell'art. 331 comma secondo cod. proc. civ., se nessuna delle parti provvede all'integrazione stessa nel termine fissato (Cass., 10 luglio 1999, n. 7282; 28 aprile 1999, n. 4233; 24 gennaio 1995, n. 791). Tale caso si è appunto verificato nella presente causa. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. Per il principio della soccombenza la ricorrente LE UI va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagaamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 4.217.400=, di cui lire quattro milioni peronorari. 7 Cosi deciso in Roma, il 7 novembre 2000, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il presidente relat. est. Alontaf e l 25 IL CANCE LPOSITATA IN CANCELLENA IA Di UZ 21 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE IA UZ 60000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 310000 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5.6.2011. serie 4 al n. 19112 versate € 172.10 1057 129 11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del/30/5/2002)do 20/5/2002) 4567 30,99 8067 12.00 172, 10