Sentenza 15 settembre 1999
Massime • 2
In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione (nella specie il cessionario aveva richiesto nei confronti del debitore ceduto il maggior danno verificatosi fino alla cessione, adducendo la qualità di imprenditore commerciale del cedente).
La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sull'affermazione della sentenza di primo grado, in ordine alla qualità di imprenditore di un creditore cedente, in una controversia fra cessionario e debitore ceduto, relativa alla pretesa del cessionario di ottenere - nel presupposto che fosse ricompreso nella cessione - il risarcimento del maggior danno ex secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., verificatosi a carico del cedente per quella qualità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9823 |
| Data del deposito : | 15 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. AR Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO IC AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 15, presso l'avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO COLICA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BISTOLFI 35, presso l'avvocato E. BUONOPANE, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE MANFREDI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 354/95 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Colica, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1987 OL AR LO, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lametia Terme il Comune di San Mango d'Aquino per ottenere il pagamento degli interessi di mora, di quelli legali e del maggior danno da svalutazione monetaria per il ritardo del pagamento dell'importo revisionale definitivo dei prezzi relativi ai lavori di costruzione di un edificio scolastico, in forza di contratto di appalto stipulato da detto Comune in data 24 gennaio 1964 con FR Meta, dante causa dello stesso attore. Precisava il LO che i lavori erano stati ultimati il 2 ottobre 1967, collaudati il 22 giugno 1974 ed omologati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro con nota del 24 ottobre 1974 - che detto Provveditorato aveva riconosciuto la revisione definitiva il 7 dicembre 1983; che la relativa liquidazione era stata fissata dalla stazione appaltante in L. 4.892.940, che si era verificato un ritardo nel pagamento di detta somma di 210 mesi e 21 giorni rispetto alla data in cui il collaudo avrebbe dovuto essere effettuato, onde gli erano dovuti gli interessi al sensi degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n.1063 del 1962, in relazione alla legge n. 700 del 21 dicembre 1974.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza dell'11 aprile - 5 giugno 1991 il Tribunale condannava il Comune al pagamento della somma di L. 2.435.810, corrispondente agli interessi legali dal 25 ottobre 1975 al 21 dicembre 1985, con esclusione della capitalizzazione annua e con gli interessi dalla domanda;
rigettava la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria per aver omesso l'attore di allegare e dimostrare il pregiudizio subito, quanto meno adducendo circostanze obbiettive o personali sulle quali fondare possibili presunzioni. Aggiungeva al riguardo che non poteva tenersi conto della qualità di imprenditore del dante causa del LO, dovendo il maggior danno da risarcire riferirsi a situazioni proprie del richiedente.
Proposto appello dal LO ed appello incidentale dal Comune, con sentenza del 3 maggio - 15 luglio 1995 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava il Comune al pagamento della somma di L. 11.807.597 a titolo di risarcimento del danno da svalutazione, oltre gli interessi legali dalla domanda, e confermava nel resto.
Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto in questa sede interessa, che dai documenti ritualmente prodotti in appello dal LO emergeva chiaramente la prova della sua qualità di imprenditore, onde poteva presumersi che egli avrebbe impiegato il danaro dovutogli per la sua impresa e che l'indisponibilità della somma lo avesse costretto a far ricorso al credito bancario. Precisava che il danno da risarcire, corrispondente alla differenza tra il danno da svalutazione e la liquidazione degli interessi già operata dal Tribunale, doveva essere determinato con decorrenza dalla data di cessione del credito da parte del Meta, ossia dal 27 aprile 1978, poiché per il periodo anteriore non vi era prova della qualità di imprenditore del cedente e del danno derivatogli dal ritardo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LO deducendo due motivi illustrati con memoria. Il Comune di San Mango d'Aquino ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 324 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata, facendo decorrere la determinazione del danno da risarcire dalla data della cessione del credito da parte del Meta sul rilievo che per il periodo precedente non vi era prova della qualità di imprenditore del cedente, ha violato il principio del giudicato, atteso che sulla qualità di imprenditore del predetto si era formato il giudicato in primo grado. Con il secondo motivo, denunciando difetto assoluto di motivazione, si deduce che la Corte di Appello non ha tenuto conto che la qualità di imprenditore del Meta era desumibile dagli atti processuali, ed in particolare dalla circostanza acquisita che il medesimo era rimasto aggiudicatario dell'appalto.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, investendo il medesimo punto della sentenza impugnata.
È certamente privo di fondamento l'assunto del ricorrente secondo il quale si sarebbe formato il giudicato sulla qualità di imprenditore del suo dante causa Meta per mancata impugnazione del relativo accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale, atteso che - come è noto - la formazione del giudicato sul capi della sentenza di primo grado non investiti dall'impugnazione può verificarsi soltanto con riferimento ai capi di detta sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame - perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno e non con riguardo ad affermazioni contenute nella sentenza stessa che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata (v. per tutte sul punto Cass. 1992 n. 12062). Appare evidente che l'affermazione del Tribunale circa la qualità di imprenditore del Meta è inidonea al giudicato, in quanto non ha costituito un'autonoma statuizione su questione controversa, ma è stata enunciata soltanto al fine di negare rilevanza a detta qualità in relazione alla pretesa del LO di risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
È tuttavia ravvisabile il vizio di motivazione denunciato nel secondo motivo, avendo la sentenza impugnata escluso la qualità di imprenditore del Meta in modo del tutto apodittico ed illogico, in palese contrasto con il riconoscimento, contenuto nella sentenza stessa, della sua qualità di appaltatore dell'opera pubblica in oggetto.
Una volta ritenuta invero come acquisita la cessione del credito per revisione prezzi derivante dal contratto di appalto intercorso tra il Meta ed il Comune, la negazione della qualità di imprenditore del cedente si pone in termini di assoluta illogicità rispetto a tale acquisizione.
Non può peraltro condividersi la tesi del controricorrente secondo il quale il LO non avrebbe comunque titolo per pretendere il ristoro di un danno subito dal suo dante causa, con la conseguenza che la sentenza, pur errata nella motivazione, dovrebbe comunque ritenersi nel dispositivo conforme a diritto.
Va al riguardo considerato che il legislatore, disponendo nell'art.1263 c.c. che per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con ali altri accessori, ha inteso prevedere il subentro del cessionario nell'integrale situazione creditoria ceduta. La formulazione della norma ed in particolare il riferimento ampio e generico agli "altri accessori ossia ad una entità della quale l'ordinamento non fornisce una definizione espressa ed univoca, induce invero a ricomprendere nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico : ciò vale a dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all'orientamento dottrinario che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi alla tutela del credito.
In applicazione di tali principi il diritto al risarcimento del maggior danno derivato dal ritardo nel pagamento del credito deve senz'altro ritenersi incluso nell'oggetto della cessione, trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale.
Nè può argomentarsi in contrario dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo il quale la cessione non comprende,
salvo patto i frutti scaduti. Ed invero il maggior danno da svalutazione monetaria non appare in alcun modo riconducibile alla categoria dei frutti scaduti, e specificamente degli interessi scaduti, dai quali differisce ontologicamente e funzionalmente, atteso che questi, certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma già entrata nel patrimonio del creditore all'atto della cessione, mentre quello di cui all'art. 1224 comma 2 c.c. costituisce un credito risarcitorio meramente eventuale,
condizionato alla perdita di valore della moneta per il periodo di ritardo nel pagamento.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà alla rivalutazione monetaria del credito ceduto con decorrenza dalla stessa data del 25 ottobre 1975 fissata ai fini della decorrenza degli interessi legali e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 5 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1999