Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9823
CASS
Sentenza 15 settembre 1999

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In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione (nella specie il cessionario aveva richiesto nei confronti del debitore ceduto il maggior danno verificatosi fino alla cessione, adducendo la qualità di imprenditore commerciale del cedente).

La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sull'affermazione della sentenza di primo grado, in ordine alla qualità di imprenditore di un creditore cedente, in una controversia fra cessionario e debitore ceduto, relativa alla pretesa del cessionario di ottenere - nel presupposto che fosse ricompreso nella cessione - il risarcimento del maggior danno ex secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., verificatosi a carico del cedente per quella qualità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9823
    Data del deposito : 15 settembre 1999

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