Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
Dopo la scadenza dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari non è possibile disporre il sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p., atteso che la scadenza del termine stabilito per le indagini inibisce il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione, riguardano l'acquisizione delle prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2003, n. 35060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35060 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
35060/03 REPUBBLICA ITALIANA 60 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 02/07/2003
SENTENZA
N. 01302 /2003
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
REGISTRO GENERALE 1. Dott.POSTIGLIONE AMEDEO CONSIGLIERE 11 N. 014215/2003 2.Dott.DE MAIO GUIDO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. Dott. TERESI ALFREDO
UFFICIO COPIE
4. Dott.SQUASSONI CLAUDIA 11 Richiesta copia studio dal Sig. TI ha pronunciato la seguente per diritti € 077
SENTENZA / ORDINANZA
|| 22 MAR. 2005..... IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da :
N. IL 28/09/1946 1) LI RE
N. IL 25/12/1942 2) AL VINCENZO
avverso ORDINANZA del 25/02/2003
TRIBUNALE di AGRIGENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Fraticelli' juann missibilità del ricorso, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. AT
.ㅋㅋ per diritti €
16 MAR. 2005
IL CANCELLIERE
Con ordinanza 25.2.2003 ,il Tribunale di Agrigento ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su tre manufatti edilizi eseguiti, in parte, su suolo demaniale ed, in parte, su suolo privato, ma nella fascia di rispetto del demanio marittimo.
وA sostegno di tale conclusione i Giudici hanno rilevato che le emergenze probatorie giustificassero la configurabilità dei reati previsti dagli artt. 54,55 ,1161 cod. nav, 633 cp;
la strumentalità probatoria è stata ritenuta dal Tribunale evidente trattandosi del corpus delicti ed il vincolo reale è stato considerato necessario per impedire la modifica di cose destinate all'accertamento dei reati.
Per l'annullamento della sentenza gli indagati ricorrono in "
Cassazione deducendo violazione di legge;
rilevano che il sequestro non era effettuabile e inutilizzabile a sensi dell'art.407 c.3 cpp- in
-
quanto la scadenza del termine per le indagini preliminari impediva ogni attività tendente ad acquisire la prova del reato.
Il Collegio ritiene che le censure siano meritevoli di accoglimento.
Dagli atti di causa ( che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale) risulta che la deduzione è puntuale in fatto in quanto il sequestro probatorio è stato effettuato oltre i tempi previsti dall'art.407 cpp.
La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale, ma inibisce il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione, riguardano le indagini stesse ovvero l'acquisizione di prove;
l'art. 407 c.3 cpp stabilisce la radicale inutilizzabilità di tali atti compiuti dopo la scadenza dei tempi massimi per lo svolgimento delle indagini.
La ratio della norma consiste nello impedire che Pubblico Ministero - il quale nel lasso temporale previsto dall'art. 407 cpp, non ha iniziato possa proseguire utili l'azione penale o chiesto l'archiviazione - investigazioni vanificando le norme relative ai termini delle stesse. del
Pertanto, mentre è possibile l'emissione /sequestro preventivo ad indagini scadute (perché la misura tende ad evitare la protrazione degli effetti di un reato commesso o la perpetrazione di altri illeciti) non è possibile disporre , nello stesso contesto, il sequestro a sensi dell'art.253 cpp che, essendo mezzo di ricerca della prova, non può essere disposto oltre i termini di indagine normativamente previsti.
Di conseguenza il vincolo reale è illegittimo e deve essere eliminato con la restituzione dei beni agli aventi diritto.
POM
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro 4.2.2003 del Pubblico Ministero di Agrigento e dispone restituirsi i beni in sequestro agli aventi diritto.
Roma, 1 luglio 2003
Il Presidente
L'estensore Awoll на
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- 4 SET. 2003
FUNZIONARIO CANCELLERIA
(dott. Forelia Donati)