Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento dichiarativo della nullità di un atto che non ne rilevi la causa attraverso l'indicazione della disposizione che si assume violata e la cui inosservanza si ritenga essere dalla legge prevista a pena di nullità. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto abnorme la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, con relativa restituzione al P.M., pronunziata dal Giudice di pace senza alcuna indicazione circa la ragione della rilevata nullità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2006, n. 21747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21747 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Presidente - del 05/05/2006
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 698
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 047646/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 27 ottobre 2003 dal Giudice di pace di PORTOGRUARO;
nel procedimento
contro
GE DI;
sentita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di pace di PORTOGRUARO, all'udienza dibattimentale del 27 ottobre 2003 nel procedimento penale
contro
EL GE, dichiarava la nullità "ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20" del decreto di citazione a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA, denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato che, totalmente mancante di motivazione e "di riferimenti normativi", avrebbe determinato una "totale paralisi dell'azione penale".
3. Il ricorso è fondato.
Premesso che il provvedimento del giudice di pace che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero in conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio non è suscettibile di doglianza immediata ed incidentale, ed è pertanto inoppugnabile, poiché non assume natura decisoria e si concretizza in mero impulso processuale strumentale, va ricordato che, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista, RV 209603), è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
In tal senso, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità di un atto che indichi la causa della medesima (lo si argomenti da Cass. V, 6 novembre 2000, p.m. in c. Giua, RV 217446; Cass. II, 11 novembre 1999, p.m. in c. Fullin, RV 215183; Cass. I, 18 dicembre 1996, confl. comp. in c. Giorno, RV 206520) non può reputarsi abnorme, anche se viziato da errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, ne' sotto il profilo strutturale (perché non è abnorme il provvedimento sol perché eventualmente affetto da vizi in procedendo o in indicando) ne' sotto quello funzionale (poiché un siffatto provvedimento non è suscettibile di produrre alcuna paralisi), abnorme è, invece, il provvedimento dichiarativo che detta causa non indichi (cfr. Cass. V, 19 novembre 1997, p.m. in c. M'Rabet, RV 209650).
L'astratta e generale affermazione, nell'art. 177 c.p.p. del principio di tassatività ("l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge) riflette, sul piano dinamico, l'ineludibile esigenza che, nel singolo e concreto provvedimento dichiarativo, sia espressamente indicata la disposizione che si assume inosservata e la cui inosservanza sia dalla legge prevista a pena di nullità.
D'altra parte, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 2, il giudice che dichiara la nullità di un atto è tenuto, qualora sia necessaria e possibile, a disporne la rinnovazione, alla quale è, di regola, chiamato a provvedere magistrato diverso da quello che ha dichiarato la nullità. E la rinnovazione presuppone necessariamente che sia indicata la causa della nullità, affinché sia possibile rimuoverla, determinandosi altrimenti la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lettera d), annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di PORTOGRUARO per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di PORTOGRUARO per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006