Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che é sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione del medesimo soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2013, n. 33132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33132 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1154
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 48484/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NZ n. 16/4/1953;
avverso la sentenza n. 313/2011 dell'8/3/2012 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Potenza con sentenza dell'8 marzo 2012 riformava la sentenza di condanna del Tribunale di Matera sezione di Pisticci del 17 febbraio 2011 nei confronti di LI VI, imputato per il reato di calunnia per aver falsamente accusato il notaio Lapelosa di omissione di atti di ufficio, dichiarando estinto il reato per prescrizione e confermando le statuizione civili.
LI VI propone ricorso avverso tale sentenza con atto a propria firma deducendo con primo motivo la nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello in quanto, non essendo stato reperito il ricorrente presso il proprio domicilio, era stato disposto il deposito presso la casa comunale e l'invio di raccomandata la cui compiuta giacenza si era realizzata in ritardo rispetto al termine minimo di comparizione.
Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza che, nel ritenere il reato prescritto, non ha in alcun modo fornito una motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. laddove, secondo il ricorrente, dalle emergenze processuali risultava palese la insussistenza del reato ascritto.
Con terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. d) per non essere stato ammessa la riapertura del dibattimento per ascoltare il testimone indicato dal ricorrente. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, senza necessità di verifica dell'effettiva tardività dell'avviso, è manifestamente infondato in quanto si è in presenza di una nullità relativa che andava eccepita ai termini dell'art. 181 cod. proc. pen. (L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., n. 1, ultima parte in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen.. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado). (Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008 - dep. 04/09/2008, Pel izza, Rv. 240704).) Il secondo motivo pone questioni di merito non rilevanti in questa sede, non potendosi valutare gli atti al fine di affermare insussistenza del reato che, comunque, la parte afferma in modo del tutto apodittico.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sussistendo la causa di estinzione del reato, la Corte non poteva disporre la riapertura del dibattimento. Valutati i motivi della inammissibilità la sanzione può essere equamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013