Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si configura non soltanto nel caso dell'integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 37866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37866 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
37 8 6 6 / 1 5 66 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2+23 Claudia Squassoni - Presidente - sez. Vito Di Nicola - Relatore - UP - 18/06/2015 Gastone Andreazza R.G.N. 52915/2014 Aldo Aceto Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25-09-2014 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente- RITENUTO IN FATTO 1. AR IS ricorre per cassazione impugnando la sentenza del 25 settembre 2014 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato quella emessa dal tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, N. 638 perché, ometteva di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri di lavoratori dipendenti per i periodi da febbraio 2008 al luglio 2008 per un ammontare complessivo di € 3754,00. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, ha articolato un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente deduce l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983, van convertito in L. n. 683 del 1983 nonché la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 125 codice di procedura penale e 111 costituzione (articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), codice di procedura penale) sul rilievo che la Corte territoriale è giunta a ritenere la configurabilità del reato senza che l'accusa abbia assolto l'onere di provare la materiale corresponsione della retribuzione ai dipendenti. Assume il ricorrente che, sebbene risultino presentati i modelli DM10, tuttavia il lavoro dipendente è per sua natura oneroso derivandone una presunzione iuris tantum dell'avvenuta corresponsione della retribuzione con inversione dell'onere probatorio a carico dell'imputato e conseguente possibilità per il datore di lavoro di dimostrare la mancata corresponsione della retribuzione. Nel caso di specie, risulta dallo stesso testo della sentenza impugnata che il datore di lavoro non aveva pagato le retribuzioni nei mesi indicati in imputazione ma che erano stati corrisposti soltanto degli acconti, anche ridotti, e che le retribuzioni venivano saldate solo successivamente. Di fronte a tali risultanze con motivazione illogica, contraddittoria e, in ultima analisi, del tutto apparente, la Corte di appello, invece di riformare la sentenza del tribunale, ha confermato la pronuncia di condanna pur in assenza di prova del fatto contestato, anzi in presenza della prova contraria circa il mancato versamento delle retribuzioni in relazione ai mesi indicati nell'imputazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio, al quale occorre dare continuità, secondo il quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si configura non soltanto nel caso dell'integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti (Sez. 3, n. 35880 del 15/06/2007, Santoro, Rv. 237380). quando hanno affermato che ilVa ricordato che le Sezioni Unite penali reato de quo non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri M., Rv. 224609) - hanno precisato che il comportamento del datore di lavoro che omette di pagare la retribuzione ai suoi dipendenti e di ven versare le ritenute operate sugli emolumenti è solo apparentemente più grave di quella del datore di lavoro che si limita a trattenere queste ultime sul rilievo che il primo comportamento non presta a essere occultato in quanto i lavoratori, alla scadenza contrattuale e in assenza del pagamento, prendono diretta cognizione dell'inadempimento; mentre il mancato versamento delle ritenute assicurative e previdenziali può rimanere celato anche per lunghi periodi e costituisce dunque una condotta insidiosa, capace di procurare al lavoratore danni assai gravi. Va infatti considerato che la fattispecie incriminatrice in questione ha inteso reprimere il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi tanto per i danni che tale comportamento produce nei confronti dei lavoratori (l'omesso versamento si traduce in una forma di "appropriazione indebita" di una parte della retribuzione) qunato e soprattutto per quelli procurati al sistema previdenziale attraverso l'aggravio patrimoniale che ne consegue con ricadute a carico degli enti che hanno il compito di assicurare i diritti sociali garantiti dall'art. 38 Cost. per i soggetti più svantaggiati, perché totalmente inabili e sprovvisti di mezzi, o in situazioni di inadeguatezza di mezzi perché colpiti da eventi che ne riducono la capacità lavorativa, diritti correlati ai doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) e pesantemente compromessi da qualsiasi evasione contributiva che depaupera gli enti preposti a garantire la previdenza sociale. Siffatti interessi, che costituiscono l'oggetto della tutela penale, sono compromessi sia dall'evasione contributiva totale e sia da quella parziale, che si 3 verifica sia quando il datore di lavoro eroga ai dipendenti una parte della retribuzione e non accantona, in misura proporzionale, le ritenute e sia quando datore di lavoro retribuisca solo alcuni dipendenti e non accantona, con riferimento a questi, le corrispondenti ritenute. Nel caso di specie non è controverso che erano stati corrisposti acconti sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, sicché deve ritenersi che il mancato versamento, quanto meno in percentuale, dei contributi su detti acconti ha integrato la fattispecie criminosa in esame.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/06/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Claudia Squassonisq li o n'todeware DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 SET 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariani