Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato é soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2006, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/12/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1456
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 028044/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO SC N. IL 07/11/1977;
avverso SENTENZA del 15/02/2006 TRIBUNALE di COSENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena;
rigetto nel resto;
udito il difensore avv. PELLEGRINO Carmine, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15.2.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Cosenza ha dichiarato IO FR colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p., per avere, nel corso del 2002, nella sua qualità di titolare del locale denominato "QU risto pub", ubicato in Rende, abusando di strumenti sonori, disturbato il riposo delle persone dimoranti nello stabile ove il locale era ubicato e lo ha condannato alla pena di Euro 206,00 di ammenda, concedendogli i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
Il Tribunale ha rilevato che il locale denominato QU era ubicato nel più ampio stabile in cui vi erano anche l'abitazione del denunciarne, certo TI ed un altro appartamento. Dal locale promanavano rumori musicali ed era stato inoltre attivato il Karaoche;
i rumori si protraevano fino alle due di notte quasi tutte le notti, per festeggiare compleanni e quant'altro, ma soprattutto il sabato e la domenica e il venerdì, giorno, quest'ultimo, in cui veniva attivato il Karaoche.
Sulla base delle testimonianze del TI, del maresciallo Manfredi, che, giunto sul posto alle ore 23 della notte, aveva sentito perfettamente, senza bisogno di strumentazioni, il rumore della musica e dei canti sulla base musicale, tipici del Karaoche, che si propagava dal locale e del teste IC AR, dipendente della ARPA - Autorità Regionale per l'Ambiente Calabria che aveva effettuato nella abitazione del TI le misurazioni fonometriche accertando con le imposte chiuse che la differenza fra rumore ambientale e rumore residuo superava i tre decibel, il Tribunale ha ritenuto che i rumori fossero idonei a provocare un disturbo della quiete pubblica ma soprattutto privata nei confronti della parte lesa e della sua famiglia, non essendo possibile tollerare continuativamente per buona parte della notte il rumore della musica. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente lamentando con sette separati motivi:
- Nullità del decreto di citazione a giudizio, eccepita all'udienza del 28 aprile 2004 nel corso del dibattimento di primo grado, per violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), stante la genericità della contestazione che si risolveva nella mera ripetizione della formula legislativa senza alcun riferimento al caso concreto, mancando pure l'esatta collocazione temporale del fatto;
- Violazione degli artt. 360, 191 e 495 c.p.p. per avere il giudice esaminato come teste il responsabile del settore ambientale della ASL di Cosenza ed acquisito la relazione sulle misurazioni fonometriche eseguite dallo stesso, nonostante la opposizione della difesa, pur trattandosi di accertamento tecnico non ripetibile eseguito in assenza di contraddittorio con l'indagato e su cui non si poteva quindi fondare il giudizio di colpevolezza;
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 3, con riguardo alla indeterminatezza anche temporale del fatto, riferito all'anno 2002, mentre l'accertamento tecnico era stato eseguito il 10.1.2003, alla disparità di valutazione delle fonti di prova, essendo state preferite quelle dell'accusa nonostante la parzialità del ES Manfredi e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni con quelle rese dal IC ed infine al mancato accertamento della qualifica di proprietario del locale e di titolare della licenza in capo al ricorrente;
- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 659 c.p. con riferimento all'allegato B p. 1, 2 e 3 del D.M. 16 marzo 1998, non avendo il tecnico IC rispettato le prescrizioni dettate per i rilievi di rumorosità con riguardo alla individuazione, alla descrizione della sorgente sonora e alla misurazione sia a finestre aperte che chiuse;
Erronea applicazione dell'art. 659 c.p. e della L.26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, per difetto dell'elemento costitutivo del reato, avendo il rumore molestato soltanto gli inquilini dell'alloggio sovrastante il locale pubblico, con conseguente configurabilità di un illecito meramente civilistico ovvero della violazione di una norma amministrativa;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per avere l'omessa indicazione delle coordinate temporale violato il principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza;
Erronea applicazione dell'art. 163 c.p. per avere il giudice concesso d'ufficio la sospensione condizionale della pena senza dimostrare la prevalente utilità connessa alla funzione rieducativa insita nel beneficio.
Il Procuratore Generale preso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e per il rigetto del ricorso nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi sei motivi di ricorso sono infondati.
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della contestazione per genericità, ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), però la contestazione, indicata nella richiesta di rinvio di giudizio e riportata nella intestazione della sentenza è chiara, precisa e completa poiché fa riferimento alla norma incriminatrice violata nonché al fatto ed al tempo di commissione del reato, con riguardo al contenuto della specifica denuncia di una delle persone disturbate nel riposo notturno dal proprietario e gestore del QU TO UB (in Rende nel corso del 2002).
Non costituisce un vizio della contestazione la circostanza che la stessa riporti "anche" la formula usata dalla norma incriminatrice, essendo ciò doveroso, poiché sono comunque riportate poi le circostanze specifiche del fatto e cioè la qualità rivestita dall'imputato nella vicenda, la natura dei rumori provenienti dal pub di cui era titolare e gestore, la condotta di disturbo attribuibile all'imputato, il tempo ed il luogo di commissione del reato ed il disturbo del riposo notturno quanto meno a tutti gli abitanti dello stabile in cui era situato il pub.
D'altronde l'imputato risulta essere stato presente almeno all'inizio del dibattimento ed essersi difeso ampiamente in relazione a tutti gli aspetti della vicenda, ivi compreso il tempo di commissione del reato, per cui non è ipotizzarle alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata enunciazione del fatto, poiché tale nullità è diretta a tutelare il diritto di difesa, che, se espletato nel massimo grado, come nel caso in esame, dimostra che la contestazione era più che sufficiente ai fini della difesa. Il primo motivo è quindi pretestuoso.
Il secondo motivo è infondato.
I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 c.p.p. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso dell'indagato, ma vanno inquadrati fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 e 354, comma secondo, stesso codice (v. Cass.n. 25103 del 2004, Amato;
Cass. n. 1461 del 1996, Rv. 203678).
Sono quindi pienamente utilizzabili nel giudizio sia la consulenza fatta eseguire dal UBblico Ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., senza il previo avviso alle parti, sia gli accertamenti eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria sulla rumorosità di un locale pubblico, mentre non sussiste la necessità di ricorrere ad una perizia per accertare la intensità del rumore ed il suo carattere disturbante del riposo delle persone allorché il giudice, basandosi sugli elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento - esplicitato con giudizio immune da vizi logici, come nel caso in esame - che, per le sue modalità di uso, la fonte sonora (specie il karaoche) emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, con riguardo alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente in cui i suoni ed i rumori vengono percepiti.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il capo di imputazione è stato formulato con riguardo alla denuncia presentata dal TI che aveva lamentato nel 2002 la intollerabilità dei rumori notturni per se e per la sua famiglia, ma è evidente che poi i rumori sono continuati e sicuramente persistevano il 10.1.2003 (pochissimo tempo dopo la denuncia) allorché il tecnico dell'Arpa Calabria, alle ore 23 della notte, accompagnato dal ES Manfredi, si era recato, con atto "a sorpresa", presso il QU TO UB, ma prima ancora di arrivare sul posto aveva avvertito perfettamente, senza necessità di strumentazione, il propagarsi della musica ed in particolare delle voci che cantavano a seguito della base musicale, come fosse un karaoche. Ciò non determina sicuramente una carenza motivazionale della sentenza poiché l'accertamento, successivo, sia pure di poco, alla data della denuncia, conferma soltanto che i rumori sono persistiti anche dopo la denuncia, non avendo il titolare del locale posto in essere alcun rimedio, disinteressandosi totalmente delle proteste degli abitanti dell'edificio in cui era collocato il suo locale.
La dedotta carenza motivazionale non sussiste neppure con riguardo alla valutazioni delle fonti di prova ed al mancato accertamento della qualifica rivestita dall'imputato, poiché, in assenza di contestazione sulla qualifica risultante dal capo di imputazione, che non emerge dalla sentenza impugnata e che anche nel ricorso è posta soltanto come ipotesi teorica, nessun obbligo sussisteva di motivare su un tema di prova non indicato, mentre il criterio di valutazione delle prove contrapposte è stato indicato dalla sentenza impugnata con metodo logicamente ineccepibile e conforme al parametro normativo (sono state ritenute preferibili le fonti accusatorie anche perché provenienti da organi imparziali e disinteressati, quali il maresciallo Manfredi ed il tecnico dell'Arpa, piuttosto che i parenti dell'imputato, indicati come testi dalla sua difesa, che sono stati ritenuti parziali ed interessati).
Quanto al quarto motivo, con cui si deduce la violazione da parte del tecnico IC delle regole tecniche previste per le misurazioni dell'inquinamento acustico dal D.M. 16 marzo 1998, è appena il caso di rilevare che non viene in discussione nel caso in esame l'esercizio di un mestiere rumoroso in relazione al quale la violazione dei massimali integra un illecito amministrativo se l'espletamento della attività avvenga in contrasto con le prescrizioni della autorità, bensì la rumorosità effettiva della attività svolta quale fonte di disturbo del riposo delle persone e cioè una situazione in cui la deposizione del tecnico IC è stata utilizzata come fonte testimoniale unitamente alle altre fonti di prova per desumere che i canti ed i suoni provenienti dal locale dell'imputato disturbavano la quiete notturna. In ogni caso le eventuali violazioni delle regole tecniche avrebbero potuto e dovuto costituire oggetto di esplicite contestazioni in sede di merito, mediante supporto di un tecnico di parte di pari competenza, non essendo consentito contestare in sede di legittimità un giudizio di fatto che si è formato in base alle prove legittimamente raccolte. Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di un mero illecito civilistico o al massimo amministrativo, ai sensi della L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, poiché il rumore avrebbe disturbato soltanto il TI e la sua famiglia.
Anche sotto tale profilo, la sentenza di merito ha correttamente ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, con riguardo alla persistenza delle condotte nonostante le segnalazioni e le denunce, in relazione al generico disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone mediante rumori, schiamazzi, canti ed abuso di strumenti sonori, quali televisori ad alto volume ed altri strumenti di riproduzione e di diffusione sonora, anche in ora notturna, eccedenti la normale tollerabilità ed idonei ad impedire il riposo delle persone, il che rientra nella previsione dell'art. 659 c.p., comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono (e quindi anche se derivano dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso), come nel caso in esame in cui la denuncia era partita da persone che abitavano nell'appartamento che si trovava sopra il pub e che avevano lamentato la insopportabilità dei rumori notturni provenienti dai canti, vocii e altri rumori anche connessi alle emissioni sonore che rendevano loro la vita e soprattutto il riposo impossibile.
Di tale reato è stata ritenuta la sussistenza in base alle emergenze processuali, riportate nella sentenza impugnata, quali la presenza di rumori intollerabili nei confronti di una pluralità indeterminata di persone che abitavano nei pressi della pub, incluse anche persone diverse dagli appartenenti alla famiglia IC, pur se non denuncianti, cui cagionavano disagi e disturbi valutabili secondo un criterio di media sensibilità, in relazione all'ambiente ed all'ora specialmente notturna in cui avvenivano, a prescindere dalla natura della fonte sonora e dalla provenienza o meno da un mestiere rumoroso e quindi indipendentemente dalla osservanza o meno della specifica disciplina, ugualmente peraltro violata in modo notevole ed evidente (come risultante dalla sentenza impugnata, che ha posto pure in luce come non risultasse il rilascio di alcun nulla osta di impatto acustico a favore del titolare del locale QU), così da fare ritenere del tutto pretestuoso il richiamo alla ipotesi depenalizzata di cui all'art. 659 c.p., comma 2, essendo comunque del tutto pacifico che la depenalizzazione non riguarda il reato di cui al comma 1 della suddetta norma e che ai fini di tale reato non hanno ugualmente rilievo i limiti delle immissioni o emissioni sonore di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10 (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni;
Cass. 19.1.2001, Piccoli;
Cass. 12.11.2004, Flamini). E tale giudizio, espresso dal giudice di merito, appare pienamente condivisibile, il che comporta la infondatezza anche della pretesa violazione, da parte dell'imputato, soltanto della norma civilistica, essendo all'uopo sufficiente, per integrare il reato contestato, anche il solo disturbo di una intera famiglia abitante nei pressi del locale da cui provenivano i rumori, una volta accertato che i rumori erano percepibili addirittura all'esterno dell'edificio, come emerso nel corso degli accertamenti della notte del 10 gennaio 2003. Anche il quinto motivo è pertanto infondato, al pari del sesto motivo con cui viene riproposto, sotto il diverso aspetto della violazione della correlazione fra la imputazione contestata e la sentenza, la pretesa mancanza della indicazione della data di commissione del reato. Anche sotto tale profilo non sussiste invero alcuna nullità poiché la contestazione ha riguardato la imputazione sia formale, cioè risultante dal capo di imputazione, sia sostanziale, quale emersa nel corso del dibattimento a seguito anche dell'esame del tecnico IC e del maresciallo Manfredi, non essendovi comunque stata alcuna immutazione del fatto in conseguenza dell'espletamento dell'attività di indagine nel gennaio del 2003 e cioè poco dopo la denuncia del TI.
È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso con cui l'imputato lamenta la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, a suo avviso pregiudizievole nella prospettiva di una futura fruizione del medesimo beneficio.
In effetti la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche d'ufficio, addirittura in grado di appello (art. 597 c.p.p., comma 5) e pure in assenza di sollecitazione della parte,
occorre però, nel caso in cui l'interessato non abbia chiesto il beneficio, che il giudice indichi il motivo per cui ha ritenuto di fare prevalere sul concreto interesse dell'imputato a non ottenere il beneficio, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio stesso (v. Cass. sez. 1 n. 357 del 1999, Rv. 212300). Ma poiché nella specie ciò non è avvenuto, in quanto il beneficio è stato concesso senza alcuna motivazione, la sentenza deve essere annullare senza rinvio - potendo questa Corte dare direttamente i provvedimenti necessari - limitatamente alla concessione d'ufficio del beneficio in questione, che deve essere escluso (art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l). Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato, stante la accertata infondatezza degli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007