Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
L'espulsione dello straniero su sua richiesta (art. 7, comma 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1990, n. 39), sebbene abolita (art. 46, comma 1, lett. e), della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora riprodotta nell'art. 47, comma 1, lett. e) del d. lgs 25 luglio 1998, n. 286), completa la produzione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 7, comma 12 quater, del d. l. n. 416 del 1989, nel caso che l'espulso rientri sul territorio italiano, atteso che la prima parte di essi si è già prodotta, in conseguenza dell'esecuzione dell'espulsione, avvenuta in ossequio alla previgente disciplina (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso di uno straniero che, espulso su sua richiesta nel vigore della disciplina anteriore, chiedeva la non eseguibilità della pena che era residuata al momento dell'esecuzione dell'espulsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33402 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 10/07/2001
1. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 4883
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 004518/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC NK N. IL 21/12/1954
avverso ORDINANZA del 30/11/2000 TRIBUNALE di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (rigetto);
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Il tribunale di Trieste con ordinanza in data 30.11.2000 rigettava l'istanza avanzata da KO CE (già condannato per delitto di armi da guerra nel 1993 ed espulso nel corso dell'espiazione della relativa pena, poi rientrato e condannato nel 1999 per altro delitto di arma comune da sparo) perché fosse dichiarata non più eseguibile la residua pena di anni 1 mesi 3 e giorni 26 di reclusione, da scontare in forza della prima condanna, sul rilievo che l'illegale rientro comportava il ripristino dello stato di detenzione sospeso a seguito dell'espulsione, ai sensi dell'art. 7, comma 12 - quater, d.l. n. 416/89, e il conseguente cumulo delle pene.
Ha proposto ricorso per cassazione il CE eccependo l'ineseguibilità del residuo pena per essere ormai decorso alla data del rientro in Italia il quinquennio dall'espulsione. 2. - Il ricorso non è fondato.
L'art. 7, comma 12 - quater, del d.l. n. 416/89 conv. in l. n.39/90, aggiunto dall'art. 8 comma 1 d.l. n. 187/93 conv. in l. n.296/93, secondo cui "lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato", è stato abrogato (insieme agli artt. 2 e seguenti del medesimo decreto legge) dall'art. 47, comma 1 lett. e), del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione. Neppure è dato rinvenire negli artt. 13 - 15 - 16 (espulsione amministrativa, a titolo di misura di sicurezza, a titolo di sanzione sostitutiva) del d.lgs n. 286/98 alcuna statuizione in tema di sospensione dell'esecuzione di un'eventuale pena detentiva e di successivo ripristino dello stato di detenzione, in caso di rientro dello straniero espulso. Mette anzi conto di rilevare che, secondo l'art. 13, commi 13 e 14, del medesimo d.lgs., la trasgressione del divieto di rientro per un periodo di cinque anni da parte dello straniero espulso - in via amministrativa - integra un'autonoma fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto e con la nuova, immediata, espulsione.
Ritiene peraltro il Collegio che la pure indubbia ed esplicita abolizione dell'istituto dell'espulsione "su richiesta" nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare ovvero condannati con sentenza passata in giudicato, alle condizioni e con i limiti stabiliti dall'art. 7, commi 12 - bis e 12 - ter, d.l. n. 416/89 cit., non comporta altresì la caducazione degli effetti ("sospensivo" dei termini di custodia cautelare e dell'esecuzione della pena e "ripristinatorio" dello stato di detenzione in caso di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso: art. 7 comma 12 - quater) conseguenti ex lege alla esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti dello straniero in conformità della previgente disciplina normativa.
S'intende dire, cioè, che lo jus superveniens, pur statuendo l'estromissione dall'ordinamento dell'istituto dell'espulsione dello straniero su richiesta, non ha la vis ac potestas di travolgere gli effetti dei provvedimenti espulsivi già eseguiti: tanto l'effetto - favorevole per il condannato - sospensivo dell'esecuzione della pena (che, a seguire l'opposta e radicale tesi abolitrice, dovrebbe essere comunque riattivata), quanto quello - sfavorevole per il condannato - ripristinatorio dello stato di detenzione, ai fini dell'esecuzione della pena originariamente sospesa, in caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato.
Il ricorso per cassazione del CE va dunque respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2001