Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33402
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Sentenza 10 luglio 2001

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L'espulsione dello straniero su sua richiesta (art. 7, comma 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1990, n. 39), sebbene abolita (art. 46, comma 1, lett. e), della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora riprodotta nell'art. 47, comma 1, lett. e) del d. lgs 25 luglio 1998, n. 286), completa la produzione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 7, comma 12 quater, del d. l. n. 416 del 1989, nel caso che l'espulso rientri sul territorio italiano, atteso che la prima parte di essi si è già prodotta, in conseguenza dell'esecuzione dell'espulsione, avvenuta in ossequio alla previgente disciplina (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso di uno straniero che, espulso su sua richiesta nel vigore della disciplina anteriore, chiedeva la non eseguibilità della pena che era residuata al momento dell'esecuzione dell'espulsione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33402
    Data del deposito : 10 luglio 2001

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