Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 993
CASS
Sentenza 28 gennaio 2002

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Il giudice di merito quando intenda uniformarsi al parere di uno dei due consulenti tecnici d'ufficio nominati nel corso del giudizio, non può limitarsi ad una acritica adesione alla tesi di uno dei due, ma deve invece valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni dell'altro consulente.

Nell'affitto dell'azienda la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio ed al termine del rapporto di affitto è regolata in danaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto. Ai fini di detta verifica è necessario pertanto l'esistenza in concreto di un inventario iniziale.

Nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto di azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale. Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 cod. civ. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 cod. civ..

Il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato (art. 1591 cod. civ.), scaturendo da una fonte di responsabilità "ex contractu", va rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal locatore medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzazione, onde far emergere il verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del locatore, ravvisabile nella circostanza del non aver potuto locare o alienare il bene a condizioni vantaggiose, e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione.

Commentari2

  • 1Affitto d'aziendaAccesso limitato
    Vincenzo Conforti · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2013

  • 2Cassazione: per il danno da ritardata restituzione di un immobile locato dalla P.A. basta il valore di mercato
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 agosto 2010

    Nel caso di immobile concesso in locazione dalla P.A., è inesigibile la dimostrazione da parte di questa dell'esistenza di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari ai fini dell'accertamento del maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ.; é, invece, sufficiente e necessaria, a tale riguardo, la prova dell'ammontare del canone conseguibile sul mercato per immobili aventi le medesime caratteristiche. Testo Completo: La Corte, rilevato - che il Pretore di Roma dichiarò cessato il contratto di locazione intercorrente tra il Comune di Roma (locatore) e la AAAAAA in liquidazione s.r.l. (conduttrice) relativamente ad un immobile di proprietà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 993
Data del deposito : 28 gennaio 2002

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