Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A 63094 / - R 6 T 2 BBLICA ITALIANA B S Y . . I 00 7 69 0 1 R L . R G L P A . E T A D R U . B L B I E A A R D T D T ) D 3 N A 1 COR E MA DI B . Oggetto N A REGISTRO SEZIONE TRIBUTARIA Prima casa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1078/99 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 1558 Cron. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Ud. 21/09/00 - Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 22 GEN 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pr IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PESCI GIANCARLO;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 32/97 della tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2000 15/01/98; 1456 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 N. 63094 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI Enrico Al Sig. Avv. Gen. StatoState udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. rilasciata copia leg ALTIERI;
per notifica en. Carta bollata L. 40.000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dir. Copia A 12000 Totale L. 52000 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per Roma, 20 FEB. 2001 il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE $ 1. Svolgimento del processo L'ufficio del Registro di Livorno richiedeva con avviso di liquidazione a Pesci Giancarloo il pagamento della normale imposta di registro, oltre alle sanzioni, per l'acquisto di una casa di civile abitazione, revo- cando le agevolazioni concesse ai sensi della legge n.118/85 ( acquisto prima casa ), ritenendo che il con- tribuente ne avesse già usufruito e che, pertanto, non hand potesse beneficiare dell'agevolazione concessa, anche se aveva venduto la prima abitazione, con applicazione del beneficio di cui alla legge n.168/82, comprandone un'altra. Su ricorso dell'interessato la Commissione Tributa- ria di primo grado di Firenze annullava l'accertamento. L'appello dell'ufficio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva respinto con sentenza 18 dicembre 1997 - 15 gennaio 1998. Secondo i giudici d'appello, il divieto di usu- fruire più volte dell'agevolazione sussiste solo 2 nell'ambito delle distinte disposizioni che la preve- dono ( leggi n.168/82 e 118/85 ). Infatti, il sesto comma dell'art.1 della prima legge e l'art.2 della se- conda escludono l'agevolazione per coloro che hanno già usufruito del beneficio concesso dalla singola nor-. ma. Pertanto, il citato articolo 2 esclude dal beneficio soltanto coloro che hanno già ottenuto lo stesso bene- ficio in base alla medesima legge, e non coloro che ab- biano ottenuto un simile beneficio in forza di altra legge. Nella specie, avendo il contribuente tutti requisi- ti per ottenere le agevolazioni concesse dall'art. har della legge n. 118/85, le stesse dovevano essere rico- nosciute, pur avendo lo steso contribuente già ottenuto l'applicazione del beneficio previsto dalla legge n.168/82, trattandosi di disposizioni del tutto autono- me. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.2 d.1. 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modifiche con legge 5 aprile 1985, n.118 e della legge 3 n.168 del 1982, in relazione all'art.360, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione ricorrente deduce che le leggi in materia sono tutte finalizzate ad incorag- giare l'acquisto della prima casa, per cui non è possi- bile usufruire più volte di agevolazioni, anche se le stesse siano previste da diverse norme succedutesi nel tempo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità ( sentenze 17 settembre 1998, n.9093; 12 marzo 1996, n.2027, e 15 febbraio 1992, n.1896 ). $ 3. Motivi della decisione Il ricorso non può essere accolto. Was L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ha testualmente stabilito, al nono comma, che « ai trasfe- rimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7.2.1985, n. 12, convertito con modi- ficazioni dalla L.
5.4.1985 n.118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, com- pete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art.1 della L.22.4.1982 n.168 », precisando, al comma 10, che « le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di en- 4 trata in vigore della presente legge ». Poichè non risulta contestata l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni di cui alle ci- tate leggi 168/82 e 118/85 e, d'altra parte, il rappor- to tributario non è definito, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'intimata svolto attività difensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
mella pes rigetta il ricorso,e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 21 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Vincenzo Carbone IL CANCELLERE C1 NN BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN BA E 6 8 N 9 5 1 . O / I N 4 Z / - A 6 A IL CANCELIERE C1 2 I R B . T R . IN Ba sta R S L . I A P L . G T A A D " E . U D L R B B E A I E D T T R I A 1 S N T I 3 N E R 1 E S S E E . I T N A A S M