Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
Gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, si sia cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2004, n. 48741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48741 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 25/11/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 4647
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 015517/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC ER N. IL 09/08/1975;
avverso ORDINANZA del 10/03/2004 TRIBUNALE di LECCO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Lecco - quale giudice dell'esecuzione - rigettava l'incidente promosso dall'RN, al fine di vedere dichiarata la nullità della notifica della sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti il 17.12.2002.
Osservava il giudice "a quo" che, nel procedimento, l'RN aveva eletto domicilio, preliminarmente a qualunque nomina, presso il difensore d'ufficio, poi nominato nella persona del dr. proc. Angelo RI;
avendo quest'ultimo successivamente chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'Albo professionale, il p.m. aveva provveduto alla nomina di altro difensore d'ufficio, considerato anche domiciliatario per le notificazioni.
Essendo queste avvenute regolarmente presso detto domicilio, la richiesta difensiva non poteva essere accolta ne' quanto alla rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale, ne' quanto alla rimessione nei termini per impugnare.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione l'RN, che denunciava vizio della motivazione e violazione di legge. Correttamente, dopo il ritiro dall'attività professionale del RI, gli era stato nominato altro difensore d'ufficio; ma erroneamente si era ritenuto che il RI, oltre alla qualità di difensore, avesse perduto quella di domiciliatario, che egli invece non gli aveva mai revocato. Pertanto, le notificazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso il domiciliatario ritualmente eletto, non essendo legittima una diversa procedura, che non teneva conto della volontà della parte interessata.
Il ricorso è fondato.
Nomina del difensore ed elezione o dichiarazione di domicilio sono atti processuali distinti e dalle diversificate finalità. La nomina assicura all'imputato la difesa tecnica;
l'elezione di domicilio individua il luogo ove le notifiche degli atti processuali debbono essere eseguite per volontà del soggetto destinatario. Detta elezione può ovviamente avvenire anche presso persona che non abbia la qualità di difensore o che - secondo la giurisprudenza di questa Corte, correttamente citata nel ricorso - l'abbia per svariate ragioni poi perduta.
Nella fattispecie, è vero che l'RN aveva eletto il domicilio presso il difensore d'ufficio, ancor prima che questi gli venisse assegnato;
ma proprio per la diversificazione tra nomina ed elezione, la successiva sostituzione del difensore ufficioso non poteva incidere sulla individuazione del domiciliatario. A meno che, previo tentativo di notifica presso il medesimo, non si fosse accertata l'inidoneità (sopraggiunta) della elezione, anche per il motivo indicato dall'ordinanza impugnata, ovvero la non reperibilità del domiciliatario nel luogo originariamente indicato;
e solo in tal caso sarebbe stata legittima la notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 c. 4 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza "de qua" deve essere annullata, con rinvio al medesimo giudice, che dovrà disporre la rinnovazione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale all'RN.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Lecco in sede di esecuzione, per la rinnovazione nei confronti dell'RN della notifica dell'estratto della sentenza emessa il 17.12.2002. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2004