Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
Lo svolgimento del processo con rito direttissimo rende inapplicabile l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inapplicabilità consegue, da un lato, all'urgenza del rito connaturata alla necessità di convalidare l'arresto in flagranza nei ristretti termini previsti e, dall'altro, da quanto previsto nel comma terzo dell'art. 449, cod. proc. pen., che impone, successivamente alla convalida dell'arresto, di procedere "immediatamente" al giudizio, determinando così l'inoperatività dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 19982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19982 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/04/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 865
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 33500/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bertoluzza Luciano avv., difensore di fiducia di:
LÌ AM, n. in Algeria il 3.8.1989;
avverso la sentenza in data 14.5.2010 della Corte di Appello di Bologna, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Bologna in data 28.8.2009, venne condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di LÌ AM in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina.
La Corte territoriale ha rigettato, tra l'altro, il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per essere stato celebrato il giudizio durante il periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale, malgrado l'espressa dichiarazione dell'imputato e del suo difensore di non rinunciare alla sospensione.
Sul punto la sentenza ha affermato che la sospensione non opera allorché, come nel caso in esame, si sia proceduto nei confronti dell'imputato con giudizio direttissimo a seguito di convalida dell'arresto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente ripropone la questione della nullità del giudizio di primo grado e della consequenziale sentenza per essere stato celebrato malgrado la sospensione dei termini durante il periodo feriale e malgrado la espressa dichiarazione dell'imputato e del difensore di non rinunciare a detta sospensione.
Si osserva che ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 anche nei processi a carico di detenuti la sospensione dei termini non opera solo allorché l'imputato o il suo difensore rinuncino alla sospensione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti genetiche chieste con i motivi di appello. Si osserva che il diniego delle genetiche non poteva essere fondato solo sulla valutazione dei precedenti dell'imputato. Il ricorso non è fondato.
Questa Suprema Corte ha già reiteratamente affermato, con numerose pronunce, in relazione al primo motivo di gravame, che la celebrazione di un processo con il rito direttissimo comporta di per sè l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 anche in assenza di espressa rinuncia. (Cassazione penale, sez. 1^, 21 novembre 1989, Calderaio;
sez. 4^, 5.11.2002 n. 3020 del 2003, Russo, RV 223942;
sez. 2^, 3.5.1991 n. 9094, Rotili ed altri, RV 188135; sez. 4^, 13.11.2002 n. 40951, Burdus, RV 223598). Osserva la Corte, infatti, che l'urgenza del giudizio direttissimo è connaturata alla necessità di convalidare l'arresto in flagranza nei termini all'uopo previsti, pena l'inefficacia della misura, sicché la stessa non deve essere dichiarata ai sensi della L. n. 742 del 1969, art.
2. L'art. 449 c.p.p., comma 3, inoltre, espressamente stabilisce che se l'arresto è convalidato si procede immediatamente al giudizio, dettando una regola che comporta necessariamente la inoperatività rispetto ad essa dell'istituto della sospensione dei termini. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le attenuanti genetiche possono essere riconosciute solo in presenza di elementi positivi di valutazione, che secondo la sentenza impugnata non sono stati affatto prospettati nei motivi di appello. Inoltre, il diniego delle generiche non è fondato soltanto sulla valutazione dei precedenti dell'imputato ma anche sulla sua condotta processuale, mentre è stato valutato negativamente lo stesso stato di tossicodipendenza dell'imputato con valutazione di merito, oggetto di adeguata motivazione, non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011