Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 19982
CASS
Sentenza 20 aprile 2011

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Lo svolgimento del processo con rito direttissimo rende inapplicabile l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inapplicabilità consegue, da un lato, all'urgenza del rito connaturata alla necessità di convalidare l'arresto in flagranza nei ristretti termini previsti e, dall'altro, da quanto previsto nel comma terzo dell'art. 449, cod. proc. pen., che impone, successivamente alla convalida dell'arresto, di procedere "immediatamente" al giudizio, determinando così l'inoperatività dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 19982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19982
    Data del deposito : 20 aprile 2011

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