Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2001, n. 10879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10879 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' - 08 79 /01 REPUBBLICA ITALIAN IN NO E DI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente -1 Rel. R.G.N. 4060/99Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.23499 Dott. ES Antonio MAIORANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Pasquale PICONE BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente 262 S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Mien in ROMA L.RE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POJAGHI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato 2001 PASSARINI FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli 1926 avvocati CARMELA CASTELLI e ZARBA' RA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 725/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 27/02/98 R.G.N. 3324/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTE Vincenzo Miles;
udito l'Avvocato CHILOSI per delega VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Miles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29.11.1995 CA ES, premesso di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane inquadrato nella V qualifica funzionale ex operatore specializzato di esercizio e di essere stato addetto dal 23.12.94 al 20.9.1995 presso l'Ufficio postale di Catania, succursale 26, come direttore reggente e pertanto con le mansioni superiori corrispondenti alla VII qualifica funzionale (oggi quadro di 2° livello), non in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, chiedeva al Pretore di Catania, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, applicabile all'Ente in virtù della Unico privatizzazione di cui alla Legge n. 71/1994, ed in relazione al combinato disposto degli artt. 6 e 10 della stessa, la declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrato nella cennata categoria superiore con decorrenza giuridica, economica e previdenziale dal 24.3.1995, con inquadramento e conseguenze relativi. Resistente il convenuto, che contestava la fondatezza delle pretese attoree rilevando che, ai sensi dell'art. 38, comma 7°, del C.C.N.L. vigente, per l'assegnazione all'area quadri occorreva avere 3 svolto continuativamente le mansioni superiori per un periodo di sei mesi e non in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, sicché, avendo il ricorrente espletato le funzioni superiori indicate, corrispondenti alla qualifica di quadro di 2° livello ed in conformità del disposto dell'art. 2103 C.C., soltanto per il periodo dal 23.12.94 al 15.2.95, mentre per quello successivo dal 21.2.95 al 20.9.95 tali funzioni erano state svolte soltanto in sostituzione del titolare, distaccato ad altro ufficio, ma con diritto alla conservazione del posto del quale era titolare, egli non aveva maturato il diritto Wiles preteso, in difetto dei presupposti di legge, e dunque la domanda andava respinta. Con sentenza dell'11 luglio 1996 il giudice accoglieva parzialmente le richieste deladito CA, dichiarandone il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni di dirigente di esercizio nell'area quadri di secondo livello con decorrenza 24.6.1995, e condannando il convenuto alla corresponsione delle differenze retributive ed agli accessori di legge, e la decisione, all'esito dell'appello, principale ed incidentale, delle parti, veniva confermata dal Tribunale del luogo 4 con pronuncia del 27 febbraio 1998. Ritenevano i giudici di merito, per quanto interessa ancora in questa sede e relativamente alla impugnazione della Società Poste, che le vicende relative alla reggenza della succursale n. 26 da parte del CA nel periodo corrente tra il 23.12.94 ed il 20.9.1995, interrotta solo per giorni, e dunque in via meramente formale, dal 15.2 al 20.2.95, con l'assegnazione della titolarità a tale Sgalombro Marilena, poi trasferita ad altro incarico, conclamassero il diritto preteso dal ricorrente ai sensi dell'art. 2103 cod. civile, nei limiti e con la decorrenza fissati dal primo Mila giudice ai sensi dell'art. 6, comma sesto, della legge n. 71/94, in relazione alla entrata in vigore del C.C.N.L. 26.11.1994, posto che le circostanze predette evidenziavano profili di palese elusione della cennata disciplina codicistica. Avverso tale sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione, ancorato a due motivi;
resiste il CA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE laCon il primo mezzo di impugnazione ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civile, con riferimento all'art. legge 13 maggio 1985, n. 190, nonché degli artt. 1362 segg. C.C., in relazione agli artt. 38 e 53 C.C.N.L. 26.11.1994. Deduce che il Tribunale ha errato nel far decorrere i sei mesi previsti di applicazione alle funzioni superiori dal 26.11.94, data di stipula della predetta convenzione pattizia, giacché, per la nuova classificazione da esso introdotta, è stato previsto un differimento al 15.2.95, e dunque non si poteva tener conto della applicazione cennata in detto periodo intermedio ai fini M ile dell'inizio del nuovo inquadramento. Il motivo è infondato. Contrariamente all'assunto in ricorso, il nuovo inquadramento risulta correttamente fissato dai giudici di merito al 24.6.1995, ossia dopo sei mesi dall'inizio dell'esercizio delle mansioni superiori da parte del CA (23.12.1994), ai sensi dell'art. 38, comma 7°, del C.C.N.L. Giacché non è dato confondere l'inizio della vigenza del cennato C.C.N.L. fissato al 15 febbraio 1995, con l'effettivo esercizio delle funzioni superiori (del resto protrattosi anche successivamente alla data ritenuta dal Tribunale e per molti mesi), dal cui inizio va calcolata la decorrenza dei sei mesi per 6 il definitivo inquadramento superiore, puntualmente fissato al 24 giugno 1995. Con la seconda censura la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze della documentazione in atti;
nonché violazione e falsa applicazione 2103 cod. civile, con riferimento dell'art. all'art. 37 del C.C.N.L. citato. Deduce che, con motivazione apodittica e non ancorata alla realtà fattuale, come documentata, i giudici di merito hanno ritenuto la ricorrenza di profili elusivi nella interruzione della reggenza Merles CA, dal 16.2 al 20.2.95, con l'assegnazione titolare Sgalqmbro alla succursale 26 della assegnazione, lungi Marilena, laddove detta dall'essere meramente formale, era sostanziale, e dunque non originata da motivi fraudolenti volti ad impedire la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 C.C., tanto più che trattavasi di reggenza relativa а personale provvisoriamente assente, ma con diritto alla conservazione del posto. La doglianza non ha pregio. Il Tribunale, con accertamento in fatto congruamente motivato, insuscettibile di riesame in 7 questa sede, ha evidenziato, proprio con approfondita disamina della intera vicenda e riferimento alla documentazione prodotta ex adverso, l'intento fraudolento perseguito dalla Società, siccome finalizzato ad evitare la promozione automatica del dipendente ai sensi dell'art. 2103 cod. civile. Né sul punto va obliterato che, indipendentemente dall'intento fraudolento conclamato, non appare dubbia la elusione obiettiva ed in concreto della norma, con profili di sufficienza per ritenere la sussistenza M iles di idonei presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda. Giacché il diritto del lavoratore alla promozione automatica ai sensi del richiamato art. 2103 c.c., per l'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori per il periodo fissato dai contratti collettivi, deve essere riconosciuto anche quando il compimento di tale periodo derivi dal cumulo di distinte prestazioni di più breve durata, ma con caratteri di frequenza e sistematicità, come nella specie, mentre non rileva in contrario che tale situazione non sia ricollegabile specificamente ad un intento fraudolento del datore di lavoro, essendo sufficiente la constatazione di un risultato 8 obiettivamente elusivo del diritto alla promozione previsto dalla citata norma imperativa, sia quando il temporaneo, periodico svolgimento di mansioni superiori possa ricollegarsi alla vacanza del posto da ricoprire mediante concorso;
sia nella ipotesi in cui detta vacanza debba ricondursi all'assenza di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza prolungata dipenda da trasferimento di fatto disposto da parte datoriale e determini in concreto la elusione della norma in questione in danno del reggente, configurandosi la Unile permanenza della titolarità in capo ad altro dipendente soltanto in via meramente formale. I rilievi che precedono consentono, dunque, di ritenere che la sentenza del Tribunale non sia inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civile la soccombenza, poi, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: 9 Rigetta il ricorso. Condanna la Società ricorrente al pagamento del presente giudizio di cassazione,delle spese liquidate in £. 13000 oltre all'onorario ' difensivo, liquidato in £. 4.000.000 (quattromilioni). Roma 24 aprile 2001. il Presidente Extensore: Vincenzo Miles IL CANCELLIERE де се # Cons. estensore: Depositata in Cancelleria -6 AGO. 2001 Oggi, DL CA IL CANCELLIEREANCE E R P E E N S T S C A 10