Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
Il principio per cui in presenza di una causa estintiva del reato non è consentito al giudice di legittimità disporre l'annullamento con rinvio, ostandovi l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., non è applicabile allorché detta declaratoria, conseguente al riconoscimento di attenuanti, sia stata pronunciata dal giudice di merito, la cui decisione sia stata quindi oggetto di ricorso. In tale ipotesi, infatti, ove si precludesse la possibilità dell'annullamento con rinvio per riscontrati vizi di legittimità, resterebbero immuni da censura i provvedimenti nei quali si affermi sostanzialmente la responsabilità dell'imputato con una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell'arbitrio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 12/01/2001
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA BOTTALICO - Consigliere - N. 33
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 28717/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ZE NN NO AT, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, sezione 1^ penale, in data 1^ febbraio 2000. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Veneziano, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile mancando l'evidenza dell'innocenza dell'imputato.
Sentito il difensore della parte civile, avvocato Orazio Consolo, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Sentiti i difensori dell'imputato, avvocati Pasquale Pappalardo e AT Caruso, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 26 maggio 1998, il Pretore di Paternò dichiarò ZE NN NO AT e NO ZO responsabili del reato di appropriazione indebita aggravata della somma di lire 90.600.000 in pregiudizio della Banca popolare commerciale Vittorio Emanuele di Paternò, nonché del delitto di falso, unificati dal vincolo della continuazione, e li condannò alla pena di un anno di reclusione e di lire 1.000.000 di multa ciascuno, nonché in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Credito emiliano.
Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati proposero impugnazione;
e la Corte di appello di Catania, con sentenza del 1^ febbraio 2000, dichiarò non doversi procedere nei confronti dei prevenuti - previa concessione in loro favore delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate - perché estinti i reati per prescrizione;
mentre confermò le statuizioni civili della decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore del ZE deducendo la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p. Preliminarmente il ricorrente ha evidenziato che "la sentenza impugnata è pervenuta ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti", e che "vi è pervenuta dopo avere esaminato l'intera vicenda processuale, giungendo alla conclusione della colpevolezza dell'imputato"; ed ha perciò sostenuto che "ciò consente di ritenere inoperante l'articolo 129, comma 2, c.p.p., atteso che la causa di estinzione non era sussistente al momento del giudizio, ma è stata applicata in conseguenza dello stesso, laddove per il riconoscimento delle attenuanti ha previamente ritenuto la responsabilità ed ha indi valutato, ex articolo 133 C.P., il fatto e l'autore". Fatta questa premessa, il ricorrente ha sostenuto che i giudici del secondo grado avrebbero errato a ritenere la responsabilità del ZE in ordine ai due delitti a lui attribuiti e ad applicare conseguentemente la prescrizione;
secondo la tesi difensiva, l'errore commesso dai detti giudici discenderebbe anzitutto dalla circostanza che sarebbe stata erroneamente qualificata come "chiamata in correità", una semplice "discolpa" scritta del coimputato NO ZO;
e poi da una non corretta valutazione di tutto il materiale probatorio, che il ricorrente ha puntigliosamente ripreso in esame, proponendone una diversa - ed a suo avviso più puntuale - interpretazione.
All'udienza odierna, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile esclusivamente in applicazione dell'articolo 129, comma 2, c.p.p., mancando l'evidenza dell'innocenza dell'imputato. Ciò posto, si osserva che non ricorre la causa di inammissibilità esposta nelle requisitoria dal Procuratore generale. Questi, peraltro, ha fatto riferimento a quella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale in cui si è verificata detta causa, a meno che la prova dell'innocenza non balzi ictu oculi (cfr. da ultimo: Cass. pen., sez. 5^, 24 giugno 1996, Battaglia, RV 205548).
Sennonché, nel caso concreto (in cui è stata applicata la prescrizione dopo una affermazione di colpevolezza, seguita dalla concessione delle attenuanti generiche), tale principio giurisprudenziale non sembra utilizzabile per le ragioni che saranno chiarite.
Ed a tal fine va anzitutto precisato che l'articolo 129 c.p.p. riprende quasi letteralmente l'articolo 152 dell'abrogato codice del 1930, il quale costituiva il punto di arrivo di una elaborazione normativa risalente nel tempo, che aveva visto la progressiva affermazione della regola per cui il giudice, allorquando abbia accertato la sussistenza dei presupposti per concludere il processo penale con un proscioglimento, deve emettere di ufficio il provvedimento decisorio, assicurando in tal modo il soddisfacimento di due esigenze contrastanti: la prima di economia processuale e l'altra relativa all'interesse dell'imputato ad ottenere una tempestiva pronuncia di non punibilità.
Sennonché, è proprio la norma del secondo comma dell'articolo 129 c.p.p. quella in cui le ragioni dell'economia processuale hanno largamente prevalso sul principio del favor rei, inibendo al giudice la possibilità di ricercare elementi di giudizio che potessero portare al proscioglimento di merito dell'imputato, in presenza di una causa di estinzione del reato;
secondo tale disposizione di legge, infatti, la prevalenza delle cause di non punibilità di merito su quelle di rito continua ad essere subordinata all'evidenza della sussistenza della causa di non punibilità emergente dagli atti.
Ma sembra ovvio a questo Collegio che - nelle ipotesi in cui il giudice del merito per applicare la causa estintiva del reato sia costretto ad affermare prima la responsabilità penale dell'imputato, ed a concedere dopo le attenuanti generiche - le esigenze di economia processuale non abbiano in alcun modo operato e che non possano quindi trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Ed infatti, è sicuramente ammissibile - per soddisfare le suddette esigenze - che in presenza di una causa estintiva applicabile de plano, il giudice la dichiari immediatamente, accertando solo che non vi sia l'evidenza dell'innocenza dell'imputato; ma è altrettanto pacificamente necessario che detto giudice renda una adeguata motivazione in tutte quelle ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione del reato viene preceduta da una specifica affermazione di responsabilità penale. E conseguentemente, in tale seconda ipotesi, è doveroso che il sistema preveda un adeguato rimedio contro i vizi di quella sentenza.
Peraltro, aderendo ad una tesi diversa, ed escludendo che si possa ricorrere per cassazione per i vizi derivanti dalla violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e) c.p.p., si consentirebbe che restino immuni da censura anche quei provvedimenti nei quali è stata positivamente affermata la colpevolezza dell'imputato, con una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell'arbitrio.
Dunque, è perfettamente corrispondente al dettato legislativo che, nell'ipotesi di applicazione de plano della causa estintiva, il ricorso per cassazione riguardi solo l'evidenza della prova;
e che in casi come quello di cui al presente ricorso l'imputato possa invece muovere le sue censure anche alla logicità della motivazione. Perciò, nella fattispecie concreta, non soltanto il ricorso è astrattamente ammissibile, ma sono pure deducibili gli eventuali vizi della motivazione, non potendo trovare ingresso - per le ragioni prima esposte - la su citata giurisprudenza di segno contrario, la cui utilizzazione è riservata, come si è affermato, alle ipotesi di automatica applicazione delle cause estintive. Del resto, esiste un lontano precedente giurisprudenziale in tal senso, avendo questa Corte stabilito che "quando la possibilità di applicazione di una causa di estinzione del reato (nella specie prescrizione) venga a profilarsi come conseguenza del riconoscimento di attenuanti o dell'esclusione di aggravanti da parte del giudice di merito, non contrasta con le disposizioni dell'articolo 152 c.p.p. l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per difetto o vizio della motivazione intorno alla sussistenza dell'illecito, in quanto il relativo accertamento è indispensabile per stabilire se sussista o meno il presupposto per il riconoscimento delle attenuanti o l'esclusione delle aggravanti, il quale costituisce a sua volta il presupposto della causa di estinzione" (Cass. pen., sez. 4^, 16 giugno 1967, Bonaldi, RV 106532). Ma fatta questa premessa, va subito precisato che il ricorso del ZE è inammissibile per ragioni diverse.
Ed in vero, è manifestamente infondata la censura secondo cui la "discolpa" del coimputato NO non costituirebbe una chiamata di correo a carico del prevenuto.
Il suddetto NO, cassiere della Banca popolare commerciale Vittorio Emanuele di Paternò, invitato a fornire chiarimenti dalla direzione di quell'istituto in ordine alla vicenda per cui è processo, ebbe a compilare due note nelle quali tentò di discolparsi, riferendo che "le operazioni relative al libretto bancario dei signori SM IO e IA gli erano state chieste dal collega NN ZE, che gli portava di volta in volta i fogli di prelevamento già quietanzati ed al quale stesso NN ZE consegnava le somme prelevate" (cfr. pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato).
Ed è ovvio che tali note potevano essere acquisite agli atti del procedimento, proprio in conformità al disposto dell'articolo 237 c.p.p., secondo cui "è consentita l'acquisizione anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto".
Nè può mettersi in dubbio che le accuse mosse in queste note nei confronti del ZE debbano sottostare, nell'interesse dello stesso incolpato, al regime probatorio previsto dall'articolo 192, comma 3, c.p.p., secondo il quale - per assurgere al rango di prova di colpevolezza - debbono essere valutate "unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
Quanto alla seconda censura mossa dal ricorrente - e relativa appunto ad una pretesa illogicità della sentenza di secondo grado in ordine all'attendibilità dello NO, ai riscontri alle sue accuse, ed agli altri elementi probatori acquisti - si osserva che i giudici della Corte di appello di Catania hanno affrontato tutte le questioni suddette, chiarendo con dovizia di argomenti le ragioni che giustificano l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto;
non si ritiene, peraltro, per ovvi motivi, di riportare integralmente in questa sede tutti gli argomenti da loro utilizzati, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che gli stessi non sono manifestamente illogici;
e sottolineare che, anzi, i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione. Mentre il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove. che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di lire un milione, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, che sono chiaramente pretestuosi e quindi idonei a dimostrare la sua colpa.
Infine, l'imputato deve essere condannato anche al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Credito Emiliano, liquidate in lire 2.540.000, di cui lire 2.500.000 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in lire 2.540.000, di cui lire 2.500.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001