Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 6064
CASS
Sentenza 12 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio per cui in presenza di una causa estintiva del reato non è consentito al giudice di legittimità disporre l'annullamento con rinvio, ostandovi l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., non è applicabile allorché detta declaratoria, conseguente al riconoscimento di attenuanti, sia stata pronunciata dal giudice di merito, la cui decisione sia stata quindi oggetto di ricorso. In tale ipotesi, infatti, ove si precludesse la possibilità dell'annullamento con rinvio per riscontrati vizi di legittimità, resterebbero immuni da censura i provvedimenti nei quali si affermi sostanzialmente la responsabilità dell'imputato con una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell'arbitrio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 6064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6064
    Data del deposito : 12 gennaio 2001

    Testo completo