Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10268
CASS
Sentenza 22 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo ad una situazione nella quale, l'assegnazione da parte di un comune di un alloggio, a seguito dell'alluvione di Salerno del 1950 ed ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1948 n. 1010, non sia stata seguita, in base alla disciplina allora vigente dell'art. 260 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, dalla prevista concessione in uso a titolo di locazione mediante la stipula del relativo contratto, e, successivamente, verificatasi la morte dell'assegnatario, il godimento dell'unità immobiliare sia stato proseguito da parte di alcuni familiari (ed eredi) del medesimo (tra cui la moglie), senza che abbia mai avuto luogo alcuna cessione in proprietà dell'alloggio stesso (ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231 e poi della legge 8 agosto 1977 n. 513 e dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978 n. 457), in capo a quelli tra i detti familiari aventi titolo a subentrare all'assegnatario (coniuge, discendenti ed ascendenti conviventi), deve reputarsi che il godimento dell'immobile da parte di quei soggetti sia avvenuto senza titolo rispetto all'ente comunale, il quale, conseguentemente, ai sensi del secondo comma dell'art. 823 cod. civ., può ottenere il rilascio dell'alloggio o in via di autotutela, procedendo alla formale revoca dell'originaria assegnazione, o attraverso un'ordinaria azione di rilascio per occupazione senza titolo, che non deve essere preceduta da detta revoca (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva, viceversa, rigettato l'azione di rilascio per occupazione senza titolo esercitata dal comune, riconducendo l'originario godimento dell'assegnatario, per effetto della mancata stipula della locazione, alla figura del contratto di comodato e considerando che in detto contratto e nell'assegnazione erano subentrati gli eredi, che potevano essere richiesti del rilascio solo in presenza di una revoca dell'assegnazione stessa: la Suprema Corte ha osservato che la sopra citata legislazione non prevedeva un comodato dell'alloggio ed ha rimarcato che - pur ammessa la possibilità di quella figura contrattuale - all'assegnatario non si sarebbero potuti, in ogni caso, reputare subentrati gli eredi, giusta il disposto dell'art. 1811 cod. civ., che, a seguito del decesso del comodatario, dà titolo al comodante per esigere l'immediata restituzione del bene).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10268
    Data del deposito : 22 settembre 1999

    Testo completo