Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NON035 22/0 1 LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. De Musis Rosario Presidente R.G.N.7861/98 Dott. Maiorano Francesco Antonio Consigliere Dott. Capitanio Natale Consigliere Cron.7259 Dott. Picone Pasquale Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 14/12/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da DE TO LA EN elettivamente domiciliata in Roma Via Arno n.47, presso lo studio dell'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente
contro
INPS, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Inps, in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso notificato. 5465 1 - resistente con procura avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 31 del 23/2/1998 - RG 1127/1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Franco Agostini;
Udito l'avv. Vincenzo Cerioni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con ricorso, depositato il 16/9/1996, al Pretore di Bergamo, MI EN EL RA esponeva di essere dipendente della SPA Minitalia con contratto di lavoro a tempo parziale che prevedeva 10 svolgimento della prestazione lavorativa da marzo a novembre di ogni anno e la sospensione del rapporto da dicembre a febbraio. Affermava che nell'ottobre 1995, e quindi durante la fase attiva del rapporto, l'astensione obbligatoria per aveva avuto inizio maternità. Precisava che l'Inps le aveva erogato la indennità di maternità fino al 30 novembre (e cioè fino alla scadenza annuale del periodo lavorativo), e le aveva negato tale indennità per il successivo periodo di astensione obbligatoria, coincidente con il periodo di sospensione annuale del rapporto (fino al 28 febbraio). Sosteneva la illegittimità comportamento dell'istituto previdenziale e del chiedeva la condanna dello stesso a corrisponderle detta indennità anche in relazione al periodo dal 1/12/1995 al 28/2 1996. Il Pretore accoglieva la domanda. Il Tribunale di Bergamo, sull'appello proposto dall'Inps, in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato la domanda. A fondamento della decisione il Tribunale ha affermato che la legge 1204/1971 non riconosce il 3 diritto alla indennità di maternità anche con riferimento ai periodi di sospensione del rapporto, salvo che nella ipotesi di cui al 2° comma dell'art 17, che tuttavia non è applicabile alla vicenda oggetto del giudizio, in quanto si riferisce alle lavoratrici che al momento dell'inizio del periodo obbligatoria si trovino in unadi astensione situazione di sospensione dal lavoro, mentre la ricorrente all'inizio del suddetto periodo svolgeva regolarmente la attività lavorativa. На richiamato, a sostegno della propria tesi interpretativa, la sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 29/3/1991, la quale (nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art 17 comma 2° della legge 30/12/1971 n. 1204, nella parte in cui, per le lavoratrici a tempo parziale su base verticale, esclude il diritto delle stesse alla indennità di maternità, qualora il periodo di astensione obbligatoria inizi oltre sessanta giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro) ha riconosciuto il diritto alla indennità di maternità, con riferimento alle lavoratrici assunte con contratto di lavoro a tempo parziale, solo in relazione ai previsti periodi nei quali la lavoratrice, se non fosse stata in astensione obbligatoria, avrebbe dovuto riprendere la attività lavorativa. Ha precisato che, dalla interpretazione sistematica delle norme contenute nel titolo primo della legge 30/12/1971 n. 1204, e dalle stesse affermazioni della Corte Costituzionale, deve ritenersi che la ratio della tutela garantita dalla normativa in esame è quella di indennizzare la lavoratrice madre per la perdita della retribuzione nel periodo di interdizione dal lavoro, con la conseguenza che detta tutela non ha ragion d'essere, in relazione al contratto a tempo parziale su base annua, nei mesi in cui, а causa della sospensione del sinallagma contrattuale, la lavoratrice non avrebbe comunque percepito alcuna retribuzione. Avverso tale pronuncia MI EN EL RA K propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso MI EN EL RA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 17 della legge 30/12/1971 n. 1204, nonché vizio della motivazione. La ricorrente lamenta che il giudice del gravame non ha tenuto conto né del dato testuale dell'art 30/12/1971 n. 1204, né della 17 della legge della sentenza della Corte effettiva portata Costituzionale n. 132 del 29/3/1991. La doglianza merita accoglimento. 5 La legge 1204/1971 si riferisce innanzitutto alle lavoratrici gestanti in attualità di lavoro, e prevede che le stesse, per tutto il periodo nel quale sono obbligate ad astenersi dal lavoro hanno diritto a percepire la indennità di maternità (art 15). Con riferimento a tale diritto (per l'intero periodo di astensione obbligatoria) devono ritenersi del tutto ininfluenti (a limitarlo о negarlo) tutte le vicende, successive al momento di inizio della astensione obbligatoria (ad eccezione del adlicenziamento per giusta causa), idonee incidere sul rapporto di lavoro, tanto che, come sancito dal 1° comma dell'art 17, detta indennità compete per l'intero periodo di astensione obbligatoria, anche se durante il corso di quest'ultima, sia cessata l'attività dell'azienda, o siano state ultimate le lavorazioni per le quali la lavoratrice era stata assunta, ovvero sia intervenuta la risoluzione del rapporto per scadenza del termine (nella ipotesi di contratti a termine). La normativa in esame precisa poi, all'art 17, comma 2°, che la suddetta indennità spetta non solo alle lavoratrici in attività al momento di inizio 6 della astensione obbligatoria, ma anche alle lavoratrici che in tale momento risultino sospese o assenti dal lavoro, о in stato di disoccupazione, sempre che la sospensione o cessazione del rapporto sia intervenuta nei 60 giorni precedenti l'inizio della astensione obbligatoria. Nel caso di specie la EL RA era in attività di servizio nel momento in cui ha avuto inizio la astensione obbligatoria. Solo successivamente è intervenuto il periodo durante il quale il rapporto Me (a tempo parziale verticale su base annua) sarebbe rimasto sospeso per 3 mesi. Pertanto se il legislatore riconosce il diritto alla indennità di maternità alla lavoratrice che sia (come la EL TO) in attività di servizio al momento di inizio della astensione obbligatoria (sancendo la ininfluenza delle successive vicende idonee ad incidere sul rapporto di lavoro, quali la dell'attività dell'azienda, о lacessazione ultimazione delle lavorazioni per le quali la lavoratrice era stata assunta, ovvero la intervenuta risoluzione del rapporto per scadenza del termine), non può dubitarsi che la EL RA abbia pieno diritto a percepire la indennità di maternità per l'intero periodo di astensione 7 obbligatoria, imponendosi al riguardo una interpretazione estensiva della norma, rispettosa finalità della stessa, soprattutto ove si delle osservi che la mancata specifica previsione della ipotesi in esame (sospensione del rapporto a tempo parziale all'atto dell'inizio della astensione obbligatoria) va valutata considerando che il contratto di lavoro a tempo parziale è stato disciplinato soltanto con il D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. nella legge 19 dicembre 1984 n. 863. EL resto risulterebbe inspiegabile e priva di senso logico, oltre che suscettibile di fondati dubbi di rispetto del dettato costituzionale sotto prospettabile disparità di il profilo di una scelta del legislatore di trattamento, la riconoscere il beneficio in esame quando la sospensione del rapporto già sussista al momento di inizio della astensione, e di escluderlo quando la lavoratrice sia in servizio allorquando inizia la astensione obbligatoria e la sospensione del rapporto intervenga successivamente. E ciò tanto più ove si tenga conto di quanto sancito al 1° 17, circa la irrilevanza degli comma dell'art incidenti sul rapporto e che intervengano eventi durante il periodo di astensione. Fondatamente la ricorrente rileva poi la erronea e parziale lettura che l'Inps offre della richiamata sentenza della Corte Costituzionale. Innanzitutto vi è da precisare che la decisione si riferisce ad una questione sostanzialmente estranea al presente giudizio, e cioè alla ipotesi in cui la lavoratrice non solo sia, a differenza della ricorrente, in una fase di sospensione del rapporto nel momento in cui è collocata in astensione obbligatoria, ma che detta fase sia iniziata da un periodo superiore ai 60 giorni prima dell'inizio della astensione. In questo caso, l'art 17 2° comma esclude il diritto alla indennità di maternità. Ma tale tutela le viene poi egualmente riconosciuta attraverso l'istituto della indennità di disoccupazione a cui si sostituisce la indennità di maternità (art. 17, comma 3°). Senonché per le lavoratrici a tempo parziale verticale tale tutela può venir meno (per le ragioni esposte nella sentenza che si commenta e che non interessano il presente giudizio) con riferimento ai periodi di prevista ripresa della attività lavorativa (e ricadenti nel periodo di astensione obbligatoria). 9 Per tale specifica ragione, e quindi per garantire la necessaria tutela, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, nonostante l'intervallo superiore ai 60 giorni fra il momento di inizio della sospensione (o della cessazione della precedente fase di lavoro) e l'inizio della astensione obbligatoria, alla lavoratrice gestante che operi con contratto a tempo parziale su base verticale debba essere egualmente riconosciuto (a differenza delle altre lavoratrici, che ricevono per altra via la necessaria tutela) il diritto alla indennità di maternità, sia pure, in tale specifica ipotesi, limitatamente ai previsti periodo di ripresa della attività lavorativa (in quanto in relazione ai periodi di sospensione le suddette lavoratrici ricevono la stessa tutela di tutte le altre dipendenti in maternità); ed ha, per tale ragione ed in tal senso, dichiarato la illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art 17, che non prevede il suddetto diritto. Insomma la Corte Costituzionale non ha mai inteso affermare che le disposizioni di cui alla legge 1204/1971 non attribuiscano il diritto alla indennità di maternità anche per i periodi di sospensione del rapporto, ma si è limitata a 10 dichiarare la illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui non estende, benché solo parzialmente (e cioè limitatamente ai periodi di prevista ripresa della attività lavorativa), detto diritto alle ipotesi di sospensione o cessazione della precedente fase di lavoro iniziata oltre 60 giorni prima dell'inizio della astensione obbligatoria. Né infine la decisione in esame ha affermato, come sembra sostenere la impugnata sentenza, che la indennità di maternità viene riconosciuta con riferimento a periodi nei quali la lavoratrice avrebbe altrimenti avuto diritto alla retribuzione. La Corte Costituzionale si è invece riferita alla astratta possibilità di guadagno ed ha ..l'indennita' correttamente rilevato che giornaliera di maternita' diretta ad indennizzare la donna lavoratrice per la perdita della retribuzione ricavabile dal lavoro che essa avrebbe presumibilmente potuto trovare o riprendere se non fosse stata impedita dalla maternita' e dal periodo di astensione obbligatoria che essa comporta". Le considerazioni che precedono valgono sicuramente anche nell'ipotesi di lavoratrice a 11 tempo parziale su base annuale, il cui periodo di astensione obbligatoria coincide solo in parte con la fase lavorative del rapporto, per continuare poi nel periodo di prevista sospensione, poiché in relazione a quest'ultimo la lavoratrice potrebbe svolgere altre e differenti attività lavorative, se non fosse assoggettata, per effetto del proprio stato, ad un regime di interdizione dal lavoro. In conclusione deve affermarsi che l'ipotesi in esame va ricompresa tra quelle cui si riferisce il previsto dall'art. 15 (indennita' beneficio giornaliera) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (vedi Cass. n. 7839/1998). Per effetto dell'accoglimento del 1° motivo del ricorso, deve ritenersi assorbito il 2° motivo, con il quale la ricorrente ha eccepito, in via subordinata, la non manifesta infondatezza dell'art 17, 2° comma, legge 30/12/1971 n. 1204, se interpretato secondo la lettura proposta dal giudice del gravame. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art 384 cpc. Per l'effetto: va rigettato l'appello proposto dall'Inps. 12 L'Inps soccombente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità nella misura indicata in dispositivo. POM -Accoglie il 1° motivo del ricorso;
dichiara assorbito il 2° motivo;
-Cassa la impugnata sentenza e decidendo. nel merito: rigetta l'appello; -Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in £ 1.000.000, comprensive di diritti di procuratore, nonché delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in £ 2.000.000 per onorari, oltre £ 26 per spese, a favore dell'avv. Franco Mushalla Agonfimi- Così deciso in Roma, il 14/12/2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Raffaele Di Lella as f al Popurie de MunisРорите I D A 0 S , 3 1 S 3 O . A L 5 T FRIA Phill T L , R . O A A B ' N S I L E L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 P D E S 7 - I A D Depositata in Cancelleria 8 T I N - S S G 1 9. MAR. 2001 O N O 1 P E - oggi, S A M E I D I G IL COLLABORATORE E A A D S , G CAS M D E O E O DI CANCELLERIA R E T L R P T T T U I S N S I A R T E I R L G S O D E L E C R E O D 13