Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2017, n. 10590
CASS
Sentenza 13 dicembre 2017

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Massime1

Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2017, n. 10590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10590
Data del deposito : 13 dicembre 2017

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