Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SORED SU7 80·05/ 0 1 N SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N 10523/99 Presidente Dott. Fernando LUPI (12876/33 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 17905 Cron. Cons. Rel. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Paolo STILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copin ÖLLİ24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: il ☐ 8. GHL 2001GIU FARO s.r.l., in persona dell'amministratore unico, sig. IL CANCELLIERE Giovanni Pompeo, elettivamente domiciliata in Roma, via F. de Sanctis n. 15 presso l'avv. Antonio Pellegrini, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Raffaele Bia del Foro di Bari;
- ricorrente
contro
SS UC, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso l'avv. Domenico (Studio Ghere Garofalo) Garofalo che lo rappresenta e difende giusta delega in 4753 atti;
1 controricorrente nonché
contro
: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ON RO, Antonietta Coretti e Fabio Fonzo giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza de Tribunale di Bari dell'11 febbraio- 1 aprile 1999, n. 556, RGAC n. 1943 del 1997, cron. 2139. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Antonio Pellegrini, GI CI e ON RO;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il lavoratore UC SS è stato licenziato dalla società Faro il 15 settembre 1993 e reintegrato nel posto di lavoro, per effetto di conciliazione sindacale, in data 10 aprile 1994. Si discute in causa sull'obbligo della società 2 datrice di lavoro di corrispondere i contributi previdenziali per il periodo di sette mesi durante il quale lo stesso SS non ha prestato attività lavorativa, considerato anche che il lavoratore, in sede di conciliazione, ha dichiarato espressamente di rinunciare alle retribuzioni dei sette mesi non lavorati. Con sentenza dell'11 febbraio 1° aprile 1999, il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto dal SS avversO la decisione del locale Pretore, riconoscendo l'obbligo della società di provvedere a tale pagamento. I giudici di appello hanno osservato che nel verbale di conciliazione le parti avevano ribadito che il SS era reintegrato nel posto di lavoro, pur rinunciando alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Le espressioni usate, sottolinea il Tribunale, "revoca del licenziamento" "reintegra nel posto di lavoro" deponevano tutte nel senso di un ripristino del rapporto con effetti "ex tunc". Non avrebbero avuto alcun senso, altrimenti, le rinuncie alla fine rapporto percepito all'atto della risoluzione г retribuzione da parte del SS (che non aveva neppure provveduto a restituire il trattamento di 3 del rapporto, trattenendolo come acconto sulla futura liquidazione: cfr. conciliazione 10 gennaio 1994). Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il rapporto di lavoro non viene affatto interrotto dal licenziamento dichiarato illegittimo (in virtù del principio della stabilità reale). Conseguentemente riprende vita, senza soluzione di continuità, anche il rapporto previdenziale ed assicurativo (e gli obblighi a carico del datore di lavoro persistono anche nel periodo di interruzione dell'attività lavorativa tra licenziamento e reintegra). Tra l'altro, sottolineano i giudici di appello, neppure 1' eventuale rinuncia del lavoratore ai danni subiti, per effetto del licenziamento, avrebbe potuto ricomprendere l'omesso versamento dei contributi, data la natura indisponibile dei diritti di natura previdenziale (almeno nell'ambito dei contributi non prescritti). Dalla affermata dichiarazione di unitarietà del rapporto e dell'obbligo di versamento dei contributi per il periodo di forzata inattività, concludeva il Tribunale, discendeva anche la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria 4 ai fini del diritto al pagamento dell'indennità di mobilità (саро di domanda, questo, diretto all'INPS). Avverso tale decisione ricorre la società con un unico motivo. Resistono con controricorso il SS e l'INPS, che propone a sua volta ricorso incidentale, sorretto da due motivi, cui resiste il SS con controricorso, deducendo la carenza di interesse dell'INPS a spiegare ricorso incidentale in ordine al pagamento dell'indennità di mobilità e l'infondatezza del motivo riguardante le spese del giudizio di secondo grado. La società Faro ed il SS hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono innanzitutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione art. 335 codice di procedura civile). Con l'unico motivo del ricorso principale, la società a responsabilità limitata Faro denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, dell'art. 23, quarto comma, della legge 4 aprile 218, e dei principi vigenti in materia di1952 n. 5 previdenza ed assistenza sociale, nonché degli articoli 2113, 1965 e 1362 e seguenti del codice civile;
omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con il verbale di accordo del 10 aprile 2001, siglato all'UPLMO di Bari, la società Faro avevadinanzi revocato la procedura di riduzione del personale, accettando di sottoscrivere un contratto di solidarietà c.d. "difensivo" per la durata di mesi sei, che riguardava tutto l'organico, composto allora da trentuno dipendenti. Nella medesima circostanza, era stata conciliata anche la controversia individuale di impugnativa di licenziamento proposta dal SS. In forza del verbale di conciliazione sottoscritto ex artt. 410 e 411 codice di procedura civile, la società aveva revocato il licenziamento del SS, impegnandosi a reintegrarlo nel posto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio del decreto di nomina del lavoratore a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi. Per quanto riguardava il periodo in cui egli non aveva prestato attività lavorativa, dal giorni del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il lavoratore aveva rinunciato a qualsiasi emolumento, a titolo di retribuzione o di danni. In conseguenza di ciò, Osserva la ricorrente, doveva escludersi qualsiasi obbligo di pagamento dei contributi previdenziali per tale periodo (sia perché il lavoratore vi aveva espressamente rinunciato, sia perché mancava una espressa pronuncia giudiziale sulla impugnativa del licenziamento). Al di fuori della ipotesi speciale, regolata dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori, Osserva conclusivamente la società Faro, non è prevista nel nostro ordinamento una tutela previdenziale collegata alla titolarità di uno "status" giuridico o sociale, non accompagnata dal contestuale, effettivo svolgimento di una specifica attività da parte del soggetto protetto: l'iscrizione al regime assicurativo generale dei lavoratori subordinati presuppone, infatti, sempre di un'attività e comunque l'esercizio effettivo lavorativa alle dipendenze di terzi. Avendo il lavoratore espressamente rinunciato alle retribuzioni relative al periodo di sospensione dal lavoro, doveva escludersi qualsiasi obbligo h delcontributivo a carico dell'azienda dalla data licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. di La ricorrente ricorda, tra l'altro, il divieto fittizie, costituzione di posizioni assicurative 7 penalmente sanzionato dall'art. 28, quarto comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218. Il ricorso principale è infondato. Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno dato la loro interpretazione della conciliazione sindacale di cui al verbale di accordo 10 gennaio 1994 ed hanno concluso che la stessa conteneva solo una rinuncia del SS alle retribuzioni e non anche al versamento dei contributi previdenziali (tra l'altro oggetto di un diritto irrinunciabile del lavoratore). Con argomentazioni insindacabili in questa sede di legittimità, in quanto esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, i giudici di appello hanno osservato che tutte le espressioni utilizzate dalle parti, in sede di per la conciliazione, deponevano concordemente continuità del rapporto di lavoro. Secondo la ricorrente, del resto, un obbligo contributivo potrebbe sussistere solo ove vi fosse stata una pronuncia del giudice in ordine alla illegittimità del licenziamento, con la conseguente applicazione della norma contenuta nell'art.18 della legge n. 300 del 1970. Tale assunto non è, tuttavia, condivisibile. La revoca del licenziamento e la reintegrazione del SS nel precedente posto di lavoro hanno eliminato il 8 licenziamento con effetti "ex tunc". La rinuncia alle retribuzioni relative al periodo in contestazione, come esattamente ha posto in luce la difesa del SS, può con la spiegarsi solo con la continuità del rapporto e persistenza dell'obbligo contributivo. lavoratore può rinunciare alleOvviamente, il retribuzioni, ma non anche alle contribuzioni previdenziali, che rientrano nel novero dei diritti indisponibili. La lettura delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata pone in evidenza la infondatezza della lamentata violazione dell'art. 1362 codice civile. Il Tribunale, infatti, nella ricerca della comune volontà delle parti, ha fatto innanzitutto ricorso al primo strumento di ermeneutica: quello costituito dall'esame delle parole ed espressioni contenute nel contratto. Dal rigetto del ricorso principale, discende necessariamente anche il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale 1' INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Del resto lo stesso Istituto, nel ricorso incidentale, sottolinea che "qualora si dovesse addivenire al 9 disconoscimento del menzionato periodo lavorativo, in forza di una diversa interpretazione del verbale di conciliazione, si dovrà necessariamente cassare il presente capo di sentenza, vertente sul riconoscimento in capo al lavoratore del diritto all'indennità di mobilità e sulla condanna dell'ente previdenziale al pagamento della medesima". Infondato appare anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale l' INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 codice di procedura civile, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 civile), sottolineando che codice di procedura l'Istituto non poteva riconoscere il beneficio dell'indennità di mobilità al lavoratore, in mancanza del requisito di anzianità aziendale di cui al primo comma dell'art.16 della legge n. 223 del 1991. Pertanto, finché la società non avesse provveduto a ricostituire la menzionata anzianità aziendale, provvedendo anche al pagamento dei contributi dovuti, 1'INPS non avrebbe potuto erogare alcunché, pena l'emanazione di un provvedimento illegittimo in quanto assunto in violazione di norme di legge. spese di entrambi i gradi del giudizio, pronunciata dai г Del tutto ingiustificata, pertanto, sarebbe -sempre secondo l'INPS - la sua condanna al pagamento delle 10 giudici di appello. L'Istituto osserva che dalla sentenza impugnata, non era dato comprendere per quale motivo l'Istituto previdenziale fosse stato condannato al pagamento delle spese di un giudizio che non aveva assolutamente provocato, ma nel quale era stato coinvolto suo malgrado. Osserva il Collegio: in ossequio al principio della soccombenza, il Tribunale di Bari ha condannato 1'INPS al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio. dall'Istituto non tengono conto- Le censure formulate del comportamento processuale da un lato tenuto dall'INPS nel corso di tutto ilconcretamente processo e si riferiscono dall'altro a principi propri della assicurazione privata, anziché di quella obbligatoria (nella quale il pagamento delle prestazioni a favore del lavoratore può anche prescindere dal pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, in presenza di tutti fatto e di diritto richiesti gli altri presupposti di per la prestazione stessa). Seguendo la tesi proposta dall'Istituto, il lavoratore non avrebbe mai diritto a ricevere le prestazioni di legge in tutti i casi nei quali, per qualsiasi ragione, 11 il datore di lavoro non avesse provveduto al pagamento dei contributi obbligatori. La posizione dell'Istituto non è stato affatto "passiva" nel corso del giudizio, avendo all'opposto- - l'Istituto svolto una strenua difesa, ed eccepito sin dal primo atto la mancanza in capo al lavoratore del requisito di anzianità di servizio previsto dal primo comma dell'art.16 della legge n. 223 del 1991 ed il mancato versamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro dal secondo comma dello stesso articolo. Conclusivamente, ricorsi riuniti devono essere rigettati, con la compensazione delle spese di questo legittimità (sussistendone i giusti giudizio di motivi).
P.Q.M.
ли la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le ди льби spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE I Feenaul D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 Sell L T T 5 , O R B A . A I S ' N E L D P L S 3 E A I 7 T D - S N CANCELLIERE I 8 G O - S Depositate in Cancelleria P 1 O N 1 E M A I S D E -861U. 2001 I A E A G D , oggi G O E O E R T T L T IL CANCEL T N S I I E R S I A G E E L D R L O E D 12