Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la partecipazione dell'espellendo al giudizio dinanzi al giudice di pace instaurato con ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione. (V. Corte cost. ord. n. 280 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 281
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - N. 029075/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MODENA;
nei confronti di:
1) NI YS N. IL 26/06/1981;
avverso SENTENZA del 13/02/2007 TRIBUNALE di MODENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco M. che ha concluso per la conversione in appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.2.2007, il Tribunale di Modena assolveva IK EN, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, contestatogli per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di Modena in data 17.1.2007, ritenendo esistente il giustificato motivo dovuto alla necessità di partecipare all'udienza del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione.
Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché viziata da erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che il tribunale aveva immotivatamente ritenuto esistente un giustificato motivo che rendeva non punibile l'inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal questore, senza tenere conto che l'impugnazione dell'espulsione non ha effetto sospensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.
Il tribunale ha ritenuto giustificata l'inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore facendo riferimento alla necessità dello straniero di presentarsi nel giudizio dinanzi al giudice di pace da lui instaurato con l'impugnativa del decreto prefettizio di espulsione. Così opinando, però, il giudice di merito ha attribuito rilevanza ad una circostanza che la stessa legge considera espressamente inidonea ad integrare un giustificato motivo, in quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 stabilisce che "l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato". Come ha puntualmente osservato il Procuratore Generale ricorrente, la mancanza di effetti sospensivi dell'impugnativa del provvedimento di espulsione è confermata dalla decisione della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, nella parte in cui consentirebbe al questore di dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, mediante intimazione allo straniero di lasciare il territorio dello stato entro il termine di cinque giorni, senza che sia prevista una tutela giurisdizionale incidente in modo diretto, o indiretto, su tale intimazione, tutela, al contrario prevista per le altre forme di esecuzione del decreto di espulsione, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24 Cost. (Corte Cost., 7 luglio 2006, n. 280). Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, a norma dell'art.569 c.p.p., comma 4, alla Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008