Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Im nome1 4 8 9 6 / 0 1 REFUBBLICA ITALIANA La Corte Suprema i Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro Presidente R.G. .423/1999 dr. Vincenzo Trezza Crom. 10477 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Alessandro De Renzis Consigliere ud.02.02.2001 dr. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ШЕ ON | ON, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Cristimi, presso il quale è elettivamente do - miciliato in Roma alla via Gregorio VII m. 396, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
CASTOR s.p.a., com sede in Roma alla via Boezio m. 92, im persona dell'amministratore delegato, dr. Marco Bri- nati, elettivamente domiciliata in Roma alla via Nove- 566 nio Bucchi n. 7 presso lo studio dell'avv. Franco Canniz- zaro, che la rappresenta e difende im virtù di procura speciale a margine del controricorso, -·1.- controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma im data 11 aprile 1997. 8 gennaio 1998, n. 152/98, n. 42207 R.G.A.C. anno 1994; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 2 febbraio 2001; udito l'avv. Edoardo Cristimi per il ricorrente;
udito l'avv. Franco Cannizzaro per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Com sentenza resa all'udienza del 10 febbraio 1994 il Pretore di Roma, im parziale accoglimento di opposizione a decreto per ingiunzione ed amodificazione del decreto opposto, condannava la AS s.p.a.,a., opponente,, al paga- mento in favore di ER ON, opposto, della som- - ma di lire 48.500.000 oltre interessi legali e rivaluta- zione ISTAT dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.. La AS proponeva appello avverso detta sentenza e conclude- va domandando sentenza dichiarativa che accertasse essere il "premio" pattuito tra le parti una liquidazione transat- tiva di tutte le ragioni derivate al ER dal rapporto di lavoro già trattenuto tra le parti. Il ER si costituiva per chiedere il rigetto dell'ap- pello principale e proponeva appello incidentale chiedendo che fosse giudizialmente dichiarato l'obbligo della AS alla corresponsione della complessiva somma di lire 84.700.000= oltre spese, compensi ed accessori della fase monitoria. - 8 gennaio 1998, ilCom sentenza in data 11 aprile 1997 Tribunale di Roma rigettava l'appello principale, accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e per effetto condannava la AS s.p.a. al pagamento in favore del Mer- longhi del maggior danno da svalutazione ed interessi dalla maturazione del credito accertato dal Pretore. -3- Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che con um primo motivo di censura l'appellante incidentale demum- ciava l'impugnata sentenza di violazione e falsa applica- zione di norme di diritto, che poi non identificava;
; che, in relazione a tale profilo ed all'altro pure contenuto nello stesso primo motivo - di insufficienza e contraddit- torietà della motivazione, il ER non aveva mai disconosciuto la sottoscrizione della ricevuta per lire 36.200.000; che la ricerca della contabilizzazione della somma rappresentata da quell'esborso aveva a che vedere con la regolarità della contabilità della AS, ma non inci- deva im alcum modo sull'effettività della dazione della somma rappresentata in quella quietanza ed espressamente rapportata al premio per cui era causa. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 gennaio 1999, il ER ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato a quattro motivi, ed illustrato da memoria. L'intimata società ha resistito con controricorso noti- .. ficato il 14 gennaio 1999, ed illustrato da memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando motivazione omessa (art. 360 m. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che la sentenza im- pugnata è incorsa in tale vizio nella parte in cui,, deli- bando un punto decisivo della controversia, ha attribuito - 4 - alla ricevuta in data (apparente) 29 dicembre 1989 del ER valore probatorio- liberatorio im relazione al premio, ritenendo avvenuto il pagamento di lire 36.200.000 da parte della AS per tale titolo, nonostante la stessa debitrice abbia dichiarato l'opposto, avendolo, invece, sempre riferito agli accordi del 13 ottobre 1989; onde, doveva rite- mersi come pacifico tra le parti il fatto che esso non aveva mai avuto luogo. Con il secondo motivo, demunciando errore di diritto ed omessa motivazione (art. 360 nm. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa nei vizi denunziati nella Jaund parte in cui, pur dando atto dell'accordo transattivo, non ha attribuito alcun concreto rilievo all'estinzione del debito quale elemento costitutivo dello stesso, distinto ed aggiun- tivo al conferimento del premio di lire 94.700.000=... Con il terzo motivo, denunziando motivazione contraddittoria (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio denunziato nella parte in cui: a) ha recepito sic et simpliciter l'astratto valore probato- rio della ricevuta di lire 36.200.000= a titolo di avvenuta compensazione, o rispettivamente di remissione del debito, an- dando, addirittura, contra le dichiarazioni di entrambe le part in lite;
b) ha di fatto consentito alla AS l'introdu- zione im giudizio di un conteggio del tutto arbitrario im re- lazione alla determinazione dell'entità del premio. -5- ... Com il quarto motivo, denunziando violazione di legge per omessa statuizione (art. 360 n. 4 c.p.c.), il ricor- rente deduce che la sentenza impugnata è incorsa nel vi- zio denunziato nella parte in cui, pur essendo chiaramente emerso nel corso dell'istruttoria il mancato versamento della somma di lire 36.200.000= per lo specifico titolo di cui alla relativa ricevuta, nom ha dichiarato l'obbli- go della AS a pagare al ER tale residua somma ........ Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiun- tamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso бути va accolto per quanto di ragione. Il Tribunale invero ha ritenuto che il ER non ha mai disconosciuto la sottoscrizione della ricevuta per lire 36.200.000, e che la ricerca della contabilizzazione della somma rappresentata da quell'esborso ha a che vedere com la contabilità della AS, ma non incide in alcun modo sulla effettività della dazione della somma rappresentata in quella quietanza ed espressamente rapportata al premio per cui è causa. Il Tribunale nom considera, peraltro, che il rilascio della ricevuta può nom coincidere con l'effet- tiva dazione della somma, indipendentemente dal mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del Merlon- ghi. Il ricorrente deduce che era pacifico tra le parti che il pagamento della somma di lire 36.200.000 nom aveva mai avuto luogo, e la circostanza è ammessa dalla stessa controricorrente. Come si legge invero nello stesso
contro
- - 6 - ricorso a pag. 7, la AS deduce che "Nom sarà inutile ricordare che il residuo debito del rag. ER alla cessazione del rapporto era appunto pari a lire 36.200.000". E' evidente dunque l'apoditticità della sentenza impugnata mel ritenere che vi sia stata un'effettiva dazione della somma predetta, im relazione al rilascio di detta rice- vuta sottoscritta dal ER. E' la AS stessa a 4. riconoscere che nessuna effettiva dazione della predetta somma vi fu, allorchè fu rilasciata la ricevuta, perchè vi era um residuo debito del ER. Ed il Tribunale a- JJun vrebbe dovuto accertare la sussistenza o meno del predet- to debito. Il ER assume che la sua posizione debi- toria com la società era stata definita, a seguito delle due dichiarazioni di abbuono del 13 ottobre 1989, rila- sciate dalla società, di tal che nessuna compensazione questa avrebbe potuto effettuare com l'attribuzione del premio del 18-20 ottobre 1989. La società contesta che il debito del ER verso la società fosse stato e stinto. La sentenza impugnata avrebbe, a tal punto, do- vuto accertare, in mancanza di una effettiva dazione della somma, la fondatezza o meno delle ragioni della AS. E' pacifico, infatti, che, se nom sussisteva più alcun de- bito del ER nei confronti della AS, la sotto- scrizione della ricevuta da parte del ER nom ha inciso sulla spettanza della somma in questione, nom es- 7 sendovi stata effettiva dazione della somma. Nei sensi predetti il ricorso va dunque accolto, com cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche im ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche im ordine alle spese del giudi- zio di cassazione.. Così deciso in Roma. il 2 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza)Vinceurs Tresse Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Jonato Fimell Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D , - 3 APR 2001 O 3 E oggi, L 3 0 L R 1 IL CANCELLIEREle 5 O E A . B S . I T S D N R A T A A ' , 3 T L 7 A S L - S O E 2 E - P D 1 S M I 1 I S I N N A E G E D S O E I A T S A D N E O E C S , A E O L R L T I E S I D D G O E R - 8 -