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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON Sezione Civile
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 219/18 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Spada Maria Antonietta giusta Parte_1 procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15/11/21
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Papa Gian Pio giusta procura Controparte_1 speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/18 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito civile con CP_1 il in NA ( FR ) il 14/6/03; che dalla loro relazione coniugale sono nati CP_1
i figli ( il 7/10/03 ), ( il 12/12/04 ) e ( il Per_1 Controparte_2 Persona_2
6/2/10 ); che l'unione coniugale era entrata in crisi per i comportamenti del
1 marito violenti, poco collaborativi e contrari ai doveri del matrimonio;
che era dunque evidente l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi. Chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ed il loro collocamento presso la medesima, regolamentazione dei diritti-doveri di visita del padre come ivi indicato da essa attrice, obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento dei figli col pagamento all'attrice della somma mensile complessiva di € 900,00 ed al mantenimento di quest'ultima col pagamento dell'ulteriore somma mensile di €
100,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli, A.N.F. percepiti da essa attrice e detrazioni fiscali per i figli integralmente a favore della medesima.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione e resistendo per il resto alla domanda attrice, contestando che la crisi del matrimonio fosse dipesa da quanto asserito da quest'ultima e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di addebito, chiedendo inoltre l'affido condiviso dei figli ai due genitori ed il loro collocamento prevalente presso esso convenuto anche tenendo conto che il figlio già da sei mesi viveva col padre, Per_1 regolamentarsi i diritti-doveri di visita della madre, rigettarsi l'avversa domanda di assegno di mantenimento e stabilirsi il carico delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno in capo ai due genitori.
Con ordinanza del 18/4/18 il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso dei tre figli ai due genitori ed il collocamento prevalente di col padre e di e presso la madre, Per_1 Controparte_2 Persona_2 regolamentava i rispettivi diritti-doveri di visita dei genitori, assegnava la casa coniugale in godimento all'attrice e poneva a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie e col Controparte_2 Persona_2 versamento all'attrice della somma complessiva di € 400,00 mensili e contestualmente a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio col versamento al convenuto della somma di € 200,00 mensili, Per_1 ponendo le spese straordinarie per i figli al 50% a carico dei due genitori.
2 Il convenuto, con la comparsa di costituzione nel merito, si riportava a tutte le domande già formulate nella propria comparsa della fase presidenziale, aggiungendo una richiesta di modifica relativa all'assegnazione della casa familiare ad esso convenuto, stante il trasferimento della nella casa Parte_1 della di lei madre e conseguentemente modificare il collocamento dei figli come segue: collocamento dei due figli più grandi presso di lui nella casa familiare e collocamento della figlia più piccola presso la madre, contributo al mantenimento dei figli con modalità diretta da parte di ciascun genitore, spese straordinarie al
50% tra i genitori.
Nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I., all'udienza del
26/6/20 entrambe le parti dichiaravano la loro intenzione di avviare un percorso conciliativo per una soluzione concordata della presente controversia, che prevedeva tra l'altro la loro presa in carico su base volontaria da parte del
Consultorio Familiare del Comune di NA “affinché entrambi vengano aiutati ad elaborare la loro separazione, a stemperare la loro reciproca ed elevata conflittualità e a dare sostegno alle loro capacità genitoriali, nonché affinché venga dato un supporto psicologico ai loro tre figli”. Dopo la conseguente attivazione nei sensi di cui sopra del Consultorio Familiare del Comune di NA ed il deposito di una prima relazione da parte del medesimo in data 22/4/21, all'udienza del 7/5/21 i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190
c.p.c., quindi il G.I. rimetteva la causa al Collegio per tale decisione: in data
11/5/21 con la sentenza non definitiva n. 537 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo del giudizio.
L'attrice nel corso del prosieguo del giudizio all'udienza del 15/2/22 formulava istanza ex. art. 709, u.co., c.p.c. al fine di modificare il provvedimento presidenziale allegando che “ figlio delle parti, non abita più con il padre, bensì lo Persona_3 stesso abita stabilmente con la propria madre”. Il convenuto non si opponeva all'avversa istanza anzi dichiarando “di non contestare che il figlio delle parti, si è recentemente Per_1 trasferito a vivere con la madre e rileva che, proprio in ragione di ciò, [il sta corrispondendo alla CP_1 la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli delle parti”. Il Parte_1
G.I. quindi - alla luce di tale nuova circostanza fattuale – modificava la predetta ordinanza presidenziale e disponeva in conformità.
3 La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita esclusivamente con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e con le informazioni trasmesse dall'I.N.P.S. sede di ON: invero le parti concordemente hanno dato atto all'udienza del 10/11/23 che “non vi è istruzione probatoria da espletare”.
All'udienza del 17/1/25 le parti precisavano le conclusioni e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione una seconda volta, con assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione sullo status coniugale delle parti, in questa sede deve decidersi soltanto sulle residue questioni.
Ciò premesso, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata in verbale d'udienza del 17/1/25 dall'attrice al punto 6) circa la ripartizione tra le parti delle rate dell'affitto della casa familiare in cui vive la con i figli, avente natura di domanda giudiziale a cognizione piena e Parte_1 come tale incompatibile col rito camerale del presente giudizio di separazione.
È necessario premettere che nel corso del giudizio è stato disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di NA, di CP_3
e da parte dello di ON, e che le parti hanno dichiarato CP_4 liberamente di voler seguire un percorso di sostegno alla loro genitorialità prestando inoltre il loro assenso all'attivazione del Servizio di educativa domiciliare in favore della figlia minorenne Persona_2
Dalle prime relazioni dello di ON del 16/3/20 è emerso che “si CP_4 ritiene necessario un affiancamento da parte dei Servizi ai genitori dei minori, nella gestione dei figli. Entrambi infatti, per diversi motivi, necessitano di affrontare un percorso psicoterapeutico individuale anche per elaborare la separazione e di sostegno alla genitorialità. Riguardo i minori si ritiene che anch'essi debbano Per essere seguiti con particolare attenzione alla piccola che per la sua età è maggiormente esposta ad un rischio evolutivo, tenuto conto che la condizione dei genitori difficilmente potrà modificarsi in tempi sufficientemente rapidi.”. Successivamente la situazione familiare ha iniziato a trovare un miglioramento: infatti nella relazione del 22/4/21 del medesimo Servizio è emerso che “la Sig.ra ha effettuato un colloquio nel corso del quale è emersa una situazione Parte_1 familiare che attualmente sembrerebbe aver raggiunto una maggiore stabilità rispetto al passato, grazie anche al supporto del Servizio Sociale del Comune di NA, con il quale si relaziona periodicamente. […] La figlia
C. è stata inserita come convittrice, presso il Convitto R. Margherita di NA, con rientro a casa nel fine settimana. Frequenta regolarmente la scuola mostrando progressi costanti nell'impegno scolastico. La figlia 4 più piccola trascorre il pomeriggio dalla nonna o dalla zia materna, per scelta della madre. Il figlio maggiore, P che vive con lei e la piccola attualmente ha abbandonato gli studi ma sembrerebbe aver espresso il desiderio di cambiare scuola, per orientarsi verso un Liceo sportivo. La madre lo ha descritto come piuttosto isolato, chiuso nella sua stanza per molte ore al giorno.”. All'esito dell'osservazione ha quindi concluso sostenendo che “si ritiene necessario proseguire il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di riferimento prevedendo, se possibile, un supporto domiciliare settimanale al fine di P sostenere la Sig.ra. Si suggerisce, per il prossimo a.s., l'inserimento anche delia piccola presso il Convitto dove si trova la sorella, o in qualità di semiconvittrice o di convittrice poiché questo consentirebbe una migliore organizzazione del pomeriggio, con ripercussioni positive anche sul percorso scolastico oltre alla Possibilità di socializzare con il gruppo dei pari.”
Successivamente il Servizio Sociale del Comune di , con la relazione del CP_3
12/1/24, ha evidenziato che “la più piccola, minore si rifiuta di andare a scuola. Nel Persona_5 precedente anno scolastico, la sua frequenza è stata saltuaria. Proprio per questo motivo è stata bocciata. Per Durante il corrente anno, non si è mai presentata a scuola. La mamma riferisce che la mattina si prepara per andare a scuola e poi puntualmente si blocca e rimane a casa. […] Successivamente questo ufficio concorderà una visita domiciliare per conoscere la minore;
verrà effettuato incontro con la scuola e si valuterà il percorso da intraprendere per sostenere il nucleo. Si anticipa che potrebbe essere utile attivare un servizio di assistenza educativa domiciliare e un percorso di sostegno alla genitorialità con possibilità di inserimento nel progetto P.I.P.P.I. Si conferma la presa in carico della minore.”. E infine nella relazione di aggiornamento del 16/4/25, ha comunicato i diversi solleciti effettuati invano dal predetto Servizio ad entrambi i genitori della minore al fine di mettersi in contatto con il Consultorio Familiare e dare inizio al percorso di sostegno alla loro Per genitorialità. A ciò aggiungendo che “in data 1/4/24 la scuola di mi comunicava che CP_3 non potrà sostenere gli esami finali presso la scuola pubblica in quanto i genitori non hanno presentato la richiesta nei tempi stabiliti e riferiscono di non riuscire a mettersi in contatto con loro”.
Anche nella relazione di aggiornamento dell'Educativa Familiare sono emerse alcune disfunzionalità nella gestione dei figli da parte dei genitori. La dott.ssa nella relazione dell'aprile 2025 ha evidenziato che “dopo vari Parte_2 incontri annullati nel mese precedente e atteggiamenti poco consoni durante le ore di educativa svolte, in data
7/04/2025 la sottoscritta st reca a casa Già dal portone d'entrata si evince caos tra mobili, lavandini, CP_1 spazzatura caldaie. Arrivati al pianerottolo dell'appartamento non è stato semplice raggiungere il campanello dato che era pieno di cose ammucchiate. Entrata in casa, a parte il solito disordine e la pulizia fatiscente, trovo Per la sorella di agitata, che continuava ad andare avanti e indietro senza senso, con la musica a tutto Per Per volume, tavolo imbrattato e sporco e che dorme. Dopo 20 minuti ad aspettare viene In cucina con
5 aria disturbata. Tende a rispondermi a domande semplici, indispettita, e con parolacce. Dopo diversi miei richiami, iniziamo l'educativa didattica. Anche con quest'ultima ha atteggiamenti poco consoni, tanto da urlare contro me, la sorella ed il fratello. Tutti e tre i ragazzi hanno avuto un comportamento agitato, frettoloso e con Per comunicazione scurrile tra di loro. A detta di la mamma nel frattempo era a lavoro anche se nessuno era informato sul luogo e sulla mansione. A fatica finisco l'educativa nell'ora stabilita. 08/04/2025 In tale data, mi reco a casa alle 17.05 e fino alle ore 17.20 nessuno ha aperto la porta. Dopo aver sentito la mia CP_1 responsabile, alle 17.21, vado via.”
Alla luce di tali relazioni occorre valutare quali strumenti d'intervento adottare al fine di garantire il diritto di ad una crescita serena ed equilibrata con Persona_2 entrambi i genitori.
Il Collegio reputa opportuno adottare idonee prescrizioni finalizzate alla cessazione dei comportamenti disfunzionali e pregiudizievoli per la minore. In particolare, come suggerito dallo S.M.R.E.E., dovrà essere assicurato alla minore un percorso di psicoterapia individuale in modo da gestire le proprie emozioni e pensieri su sé stessa e sul vissuto familiare e prevendendo che per il Persona_2 prossimo a.s. venga inserita presso il Convitto Regina Margherita di NA dove si trova la sorella o in qualità di semiconvittrice o di Controparte_2 convittrice, al fine di poter migliorare il proprio rendimento scolastico.
Con espresso invito per i genitori ad intraprendere/continuare con responsabilità un percorso di sostegno alla genitorialità che li supporti nella gestione quotidiana delle richieste della minore ma che soprattutto riduca la conflittualità tra loro ( a tutto vantaggio della serenità di ): dando così seguito all'assenso dalle Persona_2 stesse prestato durante il presente giudizio.
Quanto al regime di affidamento e al collocamento dei figli delle parti , Per_1
e non v'è luogo a provvedere per i primi due poiché Controparte_2 Persona_2
i medesimi, nelle more del presente giudizio, sono divenuti maggiorenni. Invece per quanto riguarda la figlia minorenne delle parti non vi è Persona_2 contestazione sul punto tra le parti, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha aderito alla domanda di parte convenuta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Pertanto la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in maniera prevalente presso la madre in GU ( FR ), Via Pietrarea n. 74, nella medesima abitazione in cui risiedono anche i fratelli maggiori e Per_1 Controparte_2
6 Per l'effetto viene revocata l'assegnazione in godimento della casa familiare di
NA Via San Bartolomeo n. 10M alla da cui si è allontanata da Parte_1 tempo, che dunque viene assegnata in godimento a . Controparte_1
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre con le parti sono concordi anche sulle modalità di visita “che siano più Persona_2 opportune nell'interesse preminente della figlia” ( cfr. verbale d'udienza del 17/1/25, conclusione del convenuto ) e “secondo un regime da concordare tra le parti” ( cfr. verbale d'udienza del 17/1/25, conclusione dell'attrice ).
Il Collegio al fine di consentire al Proietti di mantenere un effettivo e non sporadico contatto con la figlia rapporto genitoriale di cui la prole Persona_2 necessita per una equilibrata crescita, ritiene che, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore, il padre possa vedere e tenere con sé previo avviso ed accordo con controparte, quando Persona_2 vorrà e comunque con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, uno dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle
19.00 con relativo pernotto e l'altro dal sabato alle 10.00 fino alla domenica sera alle 19.00 con relativo pernotto;
- le festività Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalla mattina alle 10.00 alla sera ore 19.00;
- le festività Natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi, precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive tra loro con ciascun genitore nel mese di agosto o nel mese di luglio e dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il mese di maggio al fine di garantire una possibile organizzazione dei tempi da parte di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la domanda dell'attrice di contribuzione del al CP_1 mantenimento dei figli , e - i primi due Per_1 Controparte_2 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e la terza minorenne - il
Collegio rammenta che per la determinazione del quantum debeatur in ordine all'assegno di mantenimento della prole vanno presi in considerazione i seguenti elementi: 1) le rispettive risorse dei coniugi;
2) i tempi di permanenza della prole presso i genitori;
3) le esigenze dei figli.
7 In proposito va rilevato che dal compendio probatorio in atti risulta che il CP_1 ha un contratto di lavoro subordinato percependo uno stipendio di € 300,00 netti mensili, inoltre svolge lavori saltuari non in regola, che nel 2017 ha percepito un reddito di € 3.500,00 ( cfr. comparsa di costituzione nel merito pag. 6 ), ed è gravato da un canone di locazione di circa € 250,00 mensili. Risulta formalmente
Amministratore unico nonché Legale rappresentante della “DTT Società a Responsabilità
Limitata Semplificata” con sede legale in NA Via San Bartolomeo, capitale sociale di
€ 150,00 e avente per oggetto sociale attività edile di preparazione di cantieri e sistemazione dei terreni ( cfr. doc all. alla memoria integrativa dell'attrice ) ma la stessa attrice ammette nella memoria integrativa che tale attività è di fatto non operativa fin dal 2016.
La invece risulta disoccupata, ha percepito il reddito di cittadinanza per Parte_1 un importo di circa € 900,00 mensili fino al mese di marzo 2023 ( cfr. relazione
INPS del 7/7/23 ) è gravata dal canone di locazione dell'immobile in cui vive con i figli per € 400,00 mensili ( contratto di locazione con patto di futura vendita da intestare ai tre figli d'intesa con il ), risulta titolare di un'azienda agricola, CP_1 che a suo dire non produce reddito ( cfr. memoria integrativa pag. 7 ), ha un ISEE di € 4.072,52 nell'anno 2023 ( cfr. relazione I.N.P.S. del 6/7/23 ), inoltre risulta avere costituito un'associazione senza scopo di lucro “A.S.D. Circolo ricreativo il semaforo”, di cui in atti risulta solo l'atto costitutivo depositato dall'attrice ( cfr. doc. all. alla memoria ex art 183, VI co. n. 1, c.p.c. ).
Per quanto concerne i tempi di permanenza di con il padre, minori in Persona_2 modo consistente rispetto ai tempi di permanenza della minore con la madre, è necessario considerare che il genitore affidatario e collocatario in via prevalente deve dedicare maggiore tempo e risorse alla minore. Inoltre è da tenere in debito conto che gli altri due figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti,
e hanno rispettivamente 22 e 20 anni ed è un dato di Per_1 Controparte_2 fatto, anche se puramente presuntivo, che i figli crescendo vadano incontro ad un fisiologico aumento delle proprie esigenze anche economiche.
Il Collegio pertanto, alla luce dei predetti complessivi elementi di giudizio ed effettuata una loro valutazione comparativa sulla base del preminente interesse dei figli delle parti , e in particolare tenuto Per_1 Controparte_2 Persona_2 conto del sopravvenuto venire meno in capo al convenuto del pregresso onere
8 economico locatizio stante l'assegnazione in godimento a lui della casa familiare, ritiene congruo porre in capo al a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile complessiva di € 750,00 ( € 250,00 per ciascun figlio ), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Va disposto inoltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per i figli. Nonché viene attribuito Parte_1 integralmente a l'a.u.u. spettante alle parti in relazione alle loro Parte_1 figlie e Controparte_2 Persona_2
Va ora esaminata la domanda di addebito della separazione formulata dall'attrice in ragione della condotta violenta tenuta dal convenuto in costanza di matrimonio.
È opportuno precisare che secondo il condivisibile e costante orientamento della
Corte di Cassazione le violazioni dei doveri familiari sfociati in atti di violenza costituiscono condotte idonee a legittimare, di per sé sole, la pronuncia di addebito stante la particolare gravità insita nella lesione della dignità umana che elide la rilevanza di ogni precedente condotta astrattamente idonea a determinare la intollerabilità della convivenza e la crisi coniugale ( Cfr. Cass. n. 8548 del
14/4/11 “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”; Cass. n. 31351 del 24/10/22 “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.”.
Alla luce di tali complessive motivazioni il Collegio, valutate le gravi risultanze probatorie desumibili dalla sentenza penale di condanna nei confronti di
[...]
, emessa dal Tribunale di ON in data 19/7/18, prodotta da CP_1
9 parte attrice circa i maltrattamenti, anche con violenze fisiche, nei confronti della moglie e dei tre figli allora tutti minorenni, posti in essere dal convenuto ( e che il convenuto non ha allegato, e provato, che sia stata riformata e/o modificata in eventuali successivi gradi di giudizio ), da valutarsi nella presente come prova atipica e in difetto di qualsivoglia prova da parte del convenuto in ordine alla sua allegazione, nelle note di replica del 19/3/25, circa l'asserita riforma in appello di tale sentenza. Pertanto la domanda di di addebito della Parte_1 separazione in capo al convenuto va accolta.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento per sé proposta da Parte_1
, deve premettersi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione
[...] spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Valutati i predetti complessivi elementi di giudizio, sulla scorta delle rispettive capacità reddituali delle parti poc'anzi evidenziate, senz'altro non floride per entrambe le parti, il Collegio ritiene l'insussistenza nella specie dei presupposti per imporre in capo al convenuto un assegno di mantenimento per Parte_1
.
[...]
Le spese di lite vanno regolate con applicazione del principio della soccombenza e quindi vanno addossate in capo al convenuto. Tali spese giudiziali vanno attribuite all'Erario ex art. 133, D.P.R. 115/02: con separato e contestuale decreto, invero, vengono liquidate le spese di lite spettanti al procuratore dell'attrice ammessa al P.S.S..
Va infine disposta la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di , affinché dia seguito a quanto qui statuito in relazione al CP_3 monitoraggio del nucleo familiare e della minore nonché al Persona_2
Consultorio Familiare di ON in relazione a quanto sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 23/1/18, già Parte_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 537 dell'11/5/21, così provvede:
10 a) accoglie la domanda dell'attrice di addebito della separazione in capo a
; Controparte_1
b) dichiara inammissibile la domanda dell'attrice relativa alla restituzione/ripartizione di somme di denaro da parte di
[...]
; CP_1
c) assegna la casa familiare di NA, Via San Bartolomeo n. 10M in godimento a e revoca la precedente assegnazione in Controparte_1 godimento alla Parte_1
d) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_6 genitori con il suo collocamento prevalente, nonché residenza anagrafica, con in GU ( FR ) Via Pietrarea n. 74; Parte_1
e) regolamenta i diritti-doveri di visita della figlia minorenne da parte del padre così come sopra indicato nella motivazione;
f) dispone che alla minore sia garantito un percorso di psicoterapia individuale in modo da gestire le proprie emozioni e pensieri su sé stessa e sul vissuto familiare;
g) dispone che per il prossimo a.s. venga inserita presso il Persona_2
Convitto Regina Margherita di NA dove si trova la sorella CP_2
o in qualità di semiconvittrice o di convittrice, al fine di poter
[...] migliorare il proprio rendimento scolastico;
h) attribuisce integralmente a l' spettante alle parti per Parte_1 Per_7 le loro figlie e Controparte_2 Persona_2
i) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli a mezzo del versamento a della somma mensile di Parte_1 complessivi € 750,00 ( € 250,00 per ciascun figlio ) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie documentate sostenute dalla per i figli, con applicazione a quest'ultimo proposito del Parte_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
j) rigetta la domanda dell'attrice di un assegno perequativo di mantenimento in suo favore e a carico del convenuto;
k) invita le parti ad intraprendere/continuare, nell'interesse della minore, un percorso di sostegno alla genitorialità che li supporti nella gestione
11 quotidiana delle richieste di ma che soprattutto riduca la Persona_2 conflittualità tra loro;
l) dispone che il Servizio Sociale del Comune di provveda a CP_3 monitorare rispettivamente il nucleo familiare e i percorsi disposti dal
Tribunale;
m) ammonisce le parti al rispetto dei vigenti provvedimenti a collaborare con il
Servizio Sociale incaricati dal Tribunale pena l'adozione anche d'ufficio delle misure sanzionatorie previste ex lege;
n) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate Controparte_1 con separato e contestuale decreto all'avv. Spada Maria Antonietta, n.q. di difensore di persona ammessa al P.S.S., in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché a pagare all'Erario la somma di € 98,00 a titolo di contributo unificato prenotato a debito;
o) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al
Servizio Sociale del Comune di nonché al Consultorio Familiare di CP_3
ON per quanto di loro rispettiva competenza in relazione a quanto qui disposto.
Così deciso in ON, il 10/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON Sezione Civile
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 219/18 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Spada Maria Antonietta giusta Parte_1 procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15/11/21
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Papa Gian Pio giusta procura Controparte_1 speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/18 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito civile con CP_1 il in NA ( FR ) il 14/6/03; che dalla loro relazione coniugale sono nati CP_1
i figli ( il 7/10/03 ), ( il 12/12/04 ) e ( il Per_1 Controparte_2 Persona_2
6/2/10 ); che l'unione coniugale era entrata in crisi per i comportamenti del
1 marito violenti, poco collaborativi e contrari ai doveri del matrimonio;
che era dunque evidente l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi. Chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ed il loro collocamento presso la medesima, regolamentazione dei diritti-doveri di visita del padre come ivi indicato da essa attrice, obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento dei figli col pagamento all'attrice della somma mensile complessiva di € 900,00 ed al mantenimento di quest'ultima col pagamento dell'ulteriore somma mensile di €
100,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli, A.N.F. percepiti da essa attrice e detrazioni fiscali per i figli integralmente a favore della medesima.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione e resistendo per il resto alla domanda attrice, contestando che la crisi del matrimonio fosse dipesa da quanto asserito da quest'ultima e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di addebito, chiedendo inoltre l'affido condiviso dei figli ai due genitori ed il loro collocamento prevalente presso esso convenuto anche tenendo conto che il figlio già da sei mesi viveva col padre, Per_1 regolamentarsi i diritti-doveri di visita della madre, rigettarsi l'avversa domanda di assegno di mantenimento e stabilirsi il carico delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno in capo ai due genitori.
Con ordinanza del 18/4/18 il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso dei tre figli ai due genitori ed il collocamento prevalente di col padre e di e presso la madre, Per_1 Controparte_2 Persona_2 regolamentava i rispettivi diritti-doveri di visita dei genitori, assegnava la casa coniugale in godimento all'attrice e poneva a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie e col Controparte_2 Persona_2 versamento all'attrice della somma complessiva di € 400,00 mensili e contestualmente a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio col versamento al convenuto della somma di € 200,00 mensili, Per_1 ponendo le spese straordinarie per i figli al 50% a carico dei due genitori.
2 Il convenuto, con la comparsa di costituzione nel merito, si riportava a tutte le domande già formulate nella propria comparsa della fase presidenziale, aggiungendo una richiesta di modifica relativa all'assegnazione della casa familiare ad esso convenuto, stante il trasferimento della nella casa Parte_1 della di lei madre e conseguentemente modificare il collocamento dei figli come segue: collocamento dei due figli più grandi presso di lui nella casa familiare e collocamento della figlia più piccola presso la madre, contributo al mantenimento dei figli con modalità diretta da parte di ciascun genitore, spese straordinarie al
50% tra i genitori.
Nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I., all'udienza del
26/6/20 entrambe le parti dichiaravano la loro intenzione di avviare un percorso conciliativo per una soluzione concordata della presente controversia, che prevedeva tra l'altro la loro presa in carico su base volontaria da parte del
Consultorio Familiare del Comune di NA “affinché entrambi vengano aiutati ad elaborare la loro separazione, a stemperare la loro reciproca ed elevata conflittualità e a dare sostegno alle loro capacità genitoriali, nonché affinché venga dato un supporto psicologico ai loro tre figli”. Dopo la conseguente attivazione nei sensi di cui sopra del Consultorio Familiare del Comune di NA ed il deposito di una prima relazione da parte del medesimo in data 22/4/21, all'udienza del 7/5/21 i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190
c.p.c., quindi il G.I. rimetteva la causa al Collegio per tale decisione: in data
11/5/21 con la sentenza non definitiva n. 537 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo del giudizio.
L'attrice nel corso del prosieguo del giudizio all'udienza del 15/2/22 formulava istanza ex. art. 709, u.co., c.p.c. al fine di modificare il provvedimento presidenziale allegando che “ figlio delle parti, non abita più con il padre, bensì lo Persona_3 stesso abita stabilmente con la propria madre”. Il convenuto non si opponeva all'avversa istanza anzi dichiarando “di non contestare che il figlio delle parti, si è recentemente Per_1 trasferito a vivere con la madre e rileva che, proprio in ragione di ciò, [il sta corrispondendo alla CP_1 la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli delle parti”. Il Parte_1
G.I. quindi - alla luce di tale nuova circostanza fattuale – modificava la predetta ordinanza presidenziale e disponeva in conformità.
3 La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita esclusivamente con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e con le informazioni trasmesse dall'I.N.P.S. sede di ON: invero le parti concordemente hanno dato atto all'udienza del 10/11/23 che “non vi è istruzione probatoria da espletare”.
All'udienza del 17/1/25 le parti precisavano le conclusioni e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione una seconda volta, con assegnazione alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione sullo status coniugale delle parti, in questa sede deve decidersi soltanto sulle residue questioni.
Ciò premesso, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata in verbale d'udienza del 17/1/25 dall'attrice al punto 6) circa la ripartizione tra le parti delle rate dell'affitto della casa familiare in cui vive la con i figli, avente natura di domanda giudiziale a cognizione piena e Parte_1 come tale incompatibile col rito camerale del presente giudizio di separazione.
È necessario premettere che nel corso del giudizio è stato disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di NA, di CP_3
e da parte dello di ON, e che le parti hanno dichiarato CP_4 liberamente di voler seguire un percorso di sostegno alla loro genitorialità prestando inoltre il loro assenso all'attivazione del Servizio di educativa domiciliare in favore della figlia minorenne Persona_2
Dalle prime relazioni dello di ON del 16/3/20 è emerso che “si CP_4 ritiene necessario un affiancamento da parte dei Servizi ai genitori dei minori, nella gestione dei figli. Entrambi infatti, per diversi motivi, necessitano di affrontare un percorso psicoterapeutico individuale anche per elaborare la separazione e di sostegno alla genitorialità. Riguardo i minori si ritiene che anch'essi debbano Per essere seguiti con particolare attenzione alla piccola che per la sua età è maggiormente esposta ad un rischio evolutivo, tenuto conto che la condizione dei genitori difficilmente potrà modificarsi in tempi sufficientemente rapidi.”. Successivamente la situazione familiare ha iniziato a trovare un miglioramento: infatti nella relazione del 22/4/21 del medesimo Servizio è emerso che “la Sig.ra ha effettuato un colloquio nel corso del quale è emersa una situazione Parte_1 familiare che attualmente sembrerebbe aver raggiunto una maggiore stabilità rispetto al passato, grazie anche al supporto del Servizio Sociale del Comune di NA, con il quale si relaziona periodicamente. […] La figlia
C. è stata inserita come convittrice, presso il Convitto R. Margherita di NA, con rientro a casa nel fine settimana. Frequenta regolarmente la scuola mostrando progressi costanti nell'impegno scolastico. La figlia 4 più piccola trascorre il pomeriggio dalla nonna o dalla zia materna, per scelta della madre. Il figlio maggiore, P che vive con lei e la piccola attualmente ha abbandonato gli studi ma sembrerebbe aver espresso il desiderio di cambiare scuola, per orientarsi verso un Liceo sportivo. La madre lo ha descritto come piuttosto isolato, chiuso nella sua stanza per molte ore al giorno.”. All'esito dell'osservazione ha quindi concluso sostenendo che “si ritiene necessario proseguire il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di riferimento prevedendo, se possibile, un supporto domiciliare settimanale al fine di P sostenere la Sig.ra. Si suggerisce, per il prossimo a.s., l'inserimento anche delia piccola presso il Convitto dove si trova la sorella, o in qualità di semiconvittrice o di convittrice poiché questo consentirebbe una migliore organizzazione del pomeriggio, con ripercussioni positive anche sul percorso scolastico oltre alla Possibilità di socializzare con il gruppo dei pari.”
Successivamente il Servizio Sociale del Comune di , con la relazione del CP_3
12/1/24, ha evidenziato che “la più piccola, minore si rifiuta di andare a scuola. Nel Persona_5 precedente anno scolastico, la sua frequenza è stata saltuaria. Proprio per questo motivo è stata bocciata. Per Durante il corrente anno, non si è mai presentata a scuola. La mamma riferisce che la mattina si prepara per andare a scuola e poi puntualmente si blocca e rimane a casa. […] Successivamente questo ufficio concorderà una visita domiciliare per conoscere la minore;
verrà effettuato incontro con la scuola e si valuterà il percorso da intraprendere per sostenere il nucleo. Si anticipa che potrebbe essere utile attivare un servizio di assistenza educativa domiciliare e un percorso di sostegno alla genitorialità con possibilità di inserimento nel progetto P.I.P.P.I. Si conferma la presa in carico della minore.”. E infine nella relazione di aggiornamento del 16/4/25, ha comunicato i diversi solleciti effettuati invano dal predetto Servizio ad entrambi i genitori della minore al fine di mettersi in contatto con il Consultorio Familiare e dare inizio al percorso di sostegno alla loro Per genitorialità. A ciò aggiungendo che “in data 1/4/24 la scuola di mi comunicava che CP_3 non potrà sostenere gli esami finali presso la scuola pubblica in quanto i genitori non hanno presentato la richiesta nei tempi stabiliti e riferiscono di non riuscire a mettersi in contatto con loro”.
Anche nella relazione di aggiornamento dell'Educativa Familiare sono emerse alcune disfunzionalità nella gestione dei figli da parte dei genitori. La dott.ssa nella relazione dell'aprile 2025 ha evidenziato che “dopo vari Parte_2 incontri annullati nel mese precedente e atteggiamenti poco consoni durante le ore di educativa svolte, in data
7/04/2025 la sottoscritta st reca a casa Già dal portone d'entrata si evince caos tra mobili, lavandini, CP_1 spazzatura caldaie. Arrivati al pianerottolo dell'appartamento non è stato semplice raggiungere il campanello dato che era pieno di cose ammucchiate. Entrata in casa, a parte il solito disordine e la pulizia fatiscente, trovo Per la sorella di agitata, che continuava ad andare avanti e indietro senza senso, con la musica a tutto Per Per volume, tavolo imbrattato e sporco e che dorme. Dopo 20 minuti ad aspettare viene In cucina con
5 aria disturbata. Tende a rispondermi a domande semplici, indispettita, e con parolacce. Dopo diversi miei richiami, iniziamo l'educativa didattica. Anche con quest'ultima ha atteggiamenti poco consoni, tanto da urlare contro me, la sorella ed il fratello. Tutti e tre i ragazzi hanno avuto un comportamento agitato, frettoloso e con Per comunicazione scurrile tra di loro. A detta di la mamma nel frattempo era a lavoro anche se nessuno era informato sul luogo e sulla mansione. A fatica finisco l'educativa nell'ora stabilita. 08/04/2025 In tale data, mi reco a casa alle 17.05 e fino alle ore 17.20 nessuno ha aperto la porta. Dopo aver sentito la mia CP_1 responsabile, alle 17.21, vado via.”
Alla luce di tali relazioni occorre valutare quali strumenti d'intervento adottare al fine di garantire il diritto di ad una crescita serena ed equilibrata con Persona_2 entrambi i genitori.
Il Collegio reputa opportuno adottare idonee prescrizioni finalizzate alla cessazione dei comportamenti disfunzionali e pregiudizievoli per la minore. In particolare, come suggerito dallo S.M.R.E.E., dovrà essere assicurato alla minore un percorso di psicoterapia individuale in modo da gestire le proprie emozioni e pensieri su sé stessa e sul vissuto familiare e prevendendo che per il Persona_2 prossimo a.s. venga inserita presso il Convitto Regina Margherita di NA dove si trova la sorella o in qualità di semiconvittrice o di Controparte_2 convittrice, al fine di poter migliorare il proprio rendimento scolastico.
Con espresso invito per i genitori ad intraprendere/continuare con responsabilità un percorso di sostegno alla genitorialità che li supporti nella gestione quotidiana delle richieste della minore ma che soprattutto riduca la conflittualità tra loro ( a tutto vantaggio della serenità di ): dando così seguito all'assenso dalle Persona_2 stesse prestato durante il presente giudizio.
Quanto al regime di affidamento e al collocamento dei figli delle parti , Per_1
e non v'è luogo a provvedere per i primi due poiché Controparte_2 Persona_2
i medesimi, nelle more del presente giudizio, sono divenuti maggiorenni. Invece per quanto riguarda la figlia minorenne delle parti non vi è Persona_2 contestazione sul punto tra le parti, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha aderito alla domanda di parte convenuta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Pertanto la minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata in maniera prevalente presso la madre in GU ( FR ), Via Pietrarea n. 74, nella medesima abitazione in cui risiedono anche i fratelli maggiori e Per_1 Controparte_2
6 Per l'effetto viene revocata l'assegnazione in godimento della casa familiare di
NA Via San Bartolomeo n. 10M alla da cui si è allontanata da Parte_1 tempo, che dunque viene assegnata in godimento a . Controparte_1
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre con le parti sono concordi anche sulle modalità di visita “che siano più Persona_2 opportune nell'interesse preminente della figlia” ( cfr. verbale d'udienza del 17/1/25, conclusione del convenuto ) e “secondo un regime da concordare tra le parti” ( cfr. verbale d'udienza del 17/1/25, conclusione dell'attrice ).
Il Collegio al fine di consentire al Proietti di mantenere un effettivo e non sporadico contatto con la figlia rapporto genitoriale di cui la prole Persona_2 necessita per una equilibrata crescita, ritiene che, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore, il padre possa vedere e tenere con sé previo avviso ed accordo con controparte, quando Persona_2 vorrà e comunque con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, uno dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle
19.00 con relativo pernotto e l'altro dal sabato alle 10.00 fino alla domenica sera alle 19.00 con relativo pernotto;
- le festività Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalla mattina alle 10.00 alla sera ore 19.00;
- le festività Natalizie ad anni alterni per 7 giorni consecutivi, precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive tra loro con ciascun genitore nel mese di agosto o nel mese di luglio e dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il mese di maggio al fine di garantire una possibile organizzazione dei tempi da parte di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la domanda dell'attrice di contribuzione del al CP_1 mantenimento dei figli , e - i primi due Per_1 Controparte_2 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e la terza minorenne - il
Collegio rammenta che per la determinazione del quantum debeatur in ordine all'assegno di mantenimento della prole vanno presi in considerazione i seguenti elementi: 1) le rispettive risorse dei coniugi;
2) i tempi di permanenza della prole presso i genitori;
3) le esigenze dei figli.
7 In proposito va rilevato che dal compendio probatorio in atti risulta che il CP_1 ha un contratto di lavoro subordinato percependo uno stipendio di € 300,00 netti mensili, inoltre svolge lavori saltuari non in regola, che nel 2017 ha percepito un reddito di € 3.500,00 ( cfr. comparsa di costituzione nel merito pag. 6 ), ed è gravato da un canone di locazione di circa € 250,00 mensili. Risulta formalmente
Amministratore unico nonché Legale rappresentante della “DTT Società a Responsabilità
Limitata Semplificata” con sede legale in NA Via San Bartolomeo, capitale sociale di
€ 150,00 e avente per oggetto sociale attività edile di preparazione di cantieri e sistemazione dei terreni ( cfr. doc all. alla memoria integrativa dell'attrice ) ma la stessa attrice ammette nella memoria integrativa che tale attività è di fatto non operativa fin dal 2016.
La invece risulta disoccupata, ha percepito il reddito di cittadinanza per Parte_1 un importo di circa € 900,00 mensili fino al mese di marzo 2023 ( cfr. relazione
INPS del 7/7/23 ) è gravata dal canone di locazione dell'immobile in cui vive con i figli per € 400,00 mensili ( contratto di locazione con patto di futura vendita da intestare ai tre figli d'intesa con il ), risulta titolare di un'azienda agricola, CP_1 che a suo dire non produce reddito ( cfr. memoria integrativa pag. 7 ), ha un ISEE di € 4.072,52 nell'anno 2023 ( cfr. relazione I.N.P.S. del 6/7/23 ), inoltre risulta avere costituito un'associazione senza scopo di lucro “A.S.D. Circolo ricreativo il semaforo”, di cui in atti risulta solo l'atto costitutivo depositato dall'attrice ( cfr. doc. all. alla memoria ex art 183, VI co. n. 1, c.p.c. ).
Per quanto concerne i tempi di permanenza di con il padre, minori in Persona_2 modo consistente rispetto ai tempi di permanenza della minore con la madre, è necessario considerare che il genitore affidatario e collocatario in via prevalente deve dedicare maggiore tempo e risorse alla minore. Inoltre è da tenere in debito conto che gli altri due figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti,
e hanno rispettivamente 22 e 20 anni ed è un dato di Per_1 Controparte_2 fatto, anche se puramente presuntivo, che i figli crescendo vadano incontro ad un fisiologico aumento delle proprie esigenze anche economiche.
Il Collegio pertanto, alla luce dei predetti complessivi elementi di giudizio ed effettuata una loro valutazione comparativa sulla base del preminente interesse dei figli delle parti , e in particolare tenuto Per_1 Controparte_2 Persona_2 conto del sopravvenuto venire meno in capo al convenuto del pregresso onere
8 economico locatizio stante l'assegnazione in godimento a lui della casa familiare, ritiene congruo porre in capo al a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli la somma mensile complessiva di € 750,00 ( € 250,00 per ciascun figlio ), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Va disposto inoltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per i figli. Nonché viene attribuito Parte_1 integralmente a l'a.u.u. spettante alle parti in relazione alle loro Parte_1 figlie e Controparte_2 Persona_2
Va ora esaminata la domanda di addebito della separazione formulata dall'attrice in ragione della condotta violenta tenuta dal convenuto in costanza di matrimonio.
È opportuno precisare che secondo il condivisibile e costante orientamento della
Corte di Cassazione le violazioni dei doveri familiari sfociati in atti di violenza costituiscono condotte idonee a legittimare, di per sé sole, la pronuncia di addebito stante la particolare gravità insita nella lesione della dignità umana che elide la rilevanza di ogni precedente condotta astrattamente idonea a determinare la intollerabilità della convivenza e la crisi coniugale ( Cfr. Cass. n. 8548 del
14/4/11 “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere”; Cass. n. 31351 del 24/10/22 “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.”.
Alla luce di tali complessive motivazioni il Collegio, valutate le gravi risultanze probatorie desumibili dalla sentenza penale di condanna nei confronti di
[...]
, emessa dal Tribunale di ON in data 19/7/18, prodotta da CP_1
9 parte attrice circa i maltrattamenti, anche con violenze fisiche, nei confronti della moglie e dei tre figli allora tutti minorenni, posti in essere dal convenuto ( e che il convenuto non ha allegato, e provato, che sia stata riformata e/o modificata in eventuali successivi gradi di giudizio ), da valutarsi nella presente come prova atipica e in difetto di qualsivoglia prova da parte del convenuto in ordine alla sua allegazione, nelle note di replica del 19/3/25, circa l'asserita riforma in appello di tale sentenza. Pertanto la domanda di di addebito della Parte_1 separazione in capo al convenuto va accolta.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento per sé proposta da Parte_1
, deve premettersi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione
[...] spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Valutati i predetti complessivi elementi di giudizio, sulla scorta delle rispettive capacità reddituali delle parti poc'anzi evidenziate, senz'altro non floride per entrambe le parti, il Collegio ritiene l'insussistenza nella specie dei presupposti per imporre in capo al convenuto un assegno di mantenimento per Parte_1
.
[...]
Le spese di lite vanno regolate con applicazione del principio della soccombenza e quindi vanno addossate in capo al convenuto. Tali spese giudiziali vanno attribuite all'Erario ex art. 133, D.P.R. 115/02: con separato e contestuale decreto, invero, vengono liquidate le spese di lite spettanti al procuratore dell'attrice ammessa al P.S.S..
Va infine disposta la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di , affinché dia seguito a quanto qui statuito in relazione al CP_3 monitoraggio del nucleo familiare e della minore nonché al Persona_2
Consultorio Familiare di ON in relazione a quanto sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 23/1/18, già Parte_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 537 dell'11/5/21, così provvede:
10 a) accoglie la domanda dell'attrice di addebito della separazione in capo a
; Controparte_1
b) dichiara inammissibile la domanda dell'attrice relativa alla restituzione/ripartizione di somme di denaro da parte di
[...]
; CP_1
c) assegna la casa familiare di NA, Via San Bartolomeo n. 10M in godimento a e revoca la precedente assegnazione in Controparte_1 godimento alla Parte_1
d) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_6 genitori con il suo collocamento prevalente, nonché residenza anagrafica, con in GU ( FR ) Via Pietrarea n. 74; Parte_1
e) regolamenta i diritti-doveri di visita della figlia minorenne da parte del padre così come sopra indicato nella motivazione;
f) dispone che alla minore sia garantito un percorso di psicoterapia individuale in modo da gestire le proprie emozioni e pensieri su sé stessa e sul vissuto familiare;
g) dispone che per il prossimo a.s. venga inserita presso il Persona_2
Convitto Regina Margherita di NA dove si trova la sorella CP_2
o in qualità di semiconvittrice o di convittrice, al fine di poter
[...] migliorare il proprio rendimento scolastico;
h) attribuisce integralmente a l' spettante alle parti per Parte_1 Per_7 le loro figlie e Controparte_2 Persona_2
i) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli a mezzo del versamento a della somma mensile di Parte_1 complessivi € 750,00 ( € 250,00 per ciascun figlio ) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie documentate sostenute dalla per i figli, con applicazione a quest'ultimo proposito del Parte_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
j) rigetta la domanda dell'attrice di un assegno perequativo di mantenimento in suo favore e a carico del convenuto;
k) invita le parti ad intraprendere/continuare, nell'interesse della minore, un percorso di sostegno alla genitorialità che li supporti nella gestione
11 quotidiana delle richieste di ma che soprattutto riduca la Persona_2 conflittualità tra loro;
l) dispone che il Servizio Sociale del Comune di provveda a CP_3 monitorare rispettivamente il nucleo familiare e i percorsi disposti dal
Tribunale;
m) ammonisce le parti al rispetto dei vigenti provvedimenti a collaborare con il
Servizio Sociale incaricati dal Tribunale pena l'adozione anche d'ufficio delle misure sanzionatorie previste ex lege;
n) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate Controparte_1 con separato e contestuale decreto all'avv. Spada Maria Antonietta, n.q. di difensore di persona ammessa al P.S.S., in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché a pagare all'Erario la somma di € 98,00 a titolo di contributo unificato prenotato a debito;
o) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al
Servizio Sociale del Comune di nonché al Consultorio Familiare di CP_3
ON per quanto di loro rispettiva competenza in relazione a quanto qui disposto.
Così deciso in ON, il 10/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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