Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I06-5 5 5 / 02 IN NOME DEL POPOLO TALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Concorso pubblico SEZIONE TERZA CIVILE Irregolarità Azione di danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17813/99 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente- 19796/99 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron.18631 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 1425 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE RA C TIONE sul ricorso proposto da: Richiesta sop a studio FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, succeduta dai Sig. IL SOLE 24 ORE per dan € 3.10 all'ENTE AUTONOMO TEATRO DELL'OPERA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata IL CANCELL RE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici UFFICIO COPIE difesaL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI per legge;
3.10 per diritti 11.08.05.02
- ricorrente -
IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IU, LI elettivamente domiciliata in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. AGI VIA S TELESFORO 10, presso lo studio L'avvocato per diritti 3. 2001 11.08.05.02 FEDERICO LODATO, che la difende, giusta delega in atti;
1. CANCELLIERE 2210 controricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NT NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio da! Sig AMSA S TELESFORO 10, presso lo studio L'avvocato FEDERICO 3.10 per diritti LODATO, che la difende, giusta delega in atti;
11.08.05.02 IL CANCELLIERE controricorrente nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RI ID;
Richiesta copia studio dal Sig. ORD GIOR intimato 3.10 .per diritti 11.08.05.02 e sul 2° ricorso n° 19796/99 proposto da: IL CANCELLIERE RI ID, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio L'avvocato PAOLO APPELLA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LI IU, NT NA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA S TELESFORO 10, presso lo studio L'avvocato FEDERICO LODATO, che le difende, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA;
- intimata - avverso la sentenza n. 782/99 della Corte d'Appello di 2 ROMA, Sezione I Civile, emessa il 22/12/98 e depositata il 15/03/99 (R.G. 2352/95+1540/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Alessandra BRUNI;
udito l'Avvocato Federico LODATO;
uditi gli Avvocati Paolo APPELLA e Piera CARTONI MOSCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti di citazione, NI PI TE AD convenivano dinanzi al Tribunale di e Roma, RI DO ed il Teatro L'ER di Roma per sentir dichiarare che l'esame tenutosi il 27 marzo 1977 presso la scuola di ballo del teatro stesso si era svolto con numerosi vizi ed irregolarità, in modo da compromettere l'esatta valutazione delle prove a van- taggio di altri candidati. In relazioni a tali vicende il RI DO, componente della commissione, era stato sottoposto a procedimento penale per interesse privato in atti di ufficio, venendo dapprima condannato e quin- di, in sede di appello, prosciolto per estinzione del 3 reato per prescrizione. Tanto premesso le attrici agivano per il risarci- mento dei danni in relazione all'illecito commesso nei loro confronti, con la solidarietà del Teatro, in rela- zione al rapporto di immedesimazione organica con il proprio infedele dipendente. I convenuti, nel costituirsi nelle autonome liti contestavano il fondamento delle pretese. Le liti erano poi riunite, istruite e decise con la sentenza del Tri- bunale di Roma (del 26 maggio 1994) che accoglieva le domande delle attrici e condannava in solido i convenu- ti a risarcire alle stesse i danni nella misura di lire 15 milioni ciascuna. La decisione era appellata dal Teatro L'ER e dal RI, che ne chiedevano la riforma;
resistevano le controparti. Con sentenza del 15 maggio 1999 la Corte di appello di Roma così decideva: rigetta gli appello e condanna il RI ed il Tea- tro L'opera, in solido, al pagamento delle spese del grado (v. amplius in dispositivo). Per quanto qui ancora interessa la Corte di appello precisava: a. che le parti lese avevano fatto valere una posizione di diritto soggettivo in relazione ad un fat- 4 to illecito, penalmente rilevante, commesSO da un mem- bro della commissione, con conseguente lesione, per il basso punteggio attribuito, L'onere, della dignità e della reputazione professionali. b. che veniva in rilievo la condotta personale del RI, costituente reato e non l'atto amministrati- vo della commissione collegiale;
C. che sussisteva l'imputabilità del fatto il- lecito all'ente, per la ragione che l'illecito commesso dal dipendente infedele restava nell'ambito delle atti- vità di ufficio;
d. che il danno, risultando provato per l'an debeatur, in relazione alla lesione dei beni della per- sona, era lesivo della immagine personale e configurava un danno morale che era stato risarcito in via equita- tiva ed in una misura da ritenersi congrua. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cas- sazione: a. La Fondazione del Teatro L'ER, con ri- corso principale affidato a cinque motivi. A tale ricorso resiste con controricorso NI PI;
b. RI IU ha proposto ricorso inciden- tale autonomo per i primi quattro motivi e condizionato per il quinto motivo;
5 а tale ricorso resistono con controricorso le si- gnore NI PI e TE AD, le quali hanno prodotto memoria. I ricorso sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorso sono infondati per le seguenti considera- zioni. Precede l'esame del ricorso del Teatro L'opera, in quanto ricorso principale. A. Esame del ricorso del Teatro L'ER (che risponde L'illecito del proprio dipendente). I primi tre motivi meritano un esame congiunto per la intrinseca connessione. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo per la violazione degli artt. 652 cpp, 185 e 324 cp;
la tesi è che essendo passata in giudicato la sentenza pe- nale di prescrizione, tale decisione e le prove a cor- redo dovevano essere autonomamente e nuovamente valuta- te dal giudice civile;
con il secondo motivo si deduce l'error in iudican- do (per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 CC, 115 e 116 cpc, 185 cp, 2043cc) sul ri- lievo che l'imputabilità della colpa al RI sarebbe stata accertata in modo apodittico, senza indicare ana- liticamente le fonti del convincimento;
con il terzo motivo si deduce ancora l'error in iu- dicando, ma con riferimento all'art. 112 cpc, sotto il profilo L'insufficienza della motivazione in ordine alla valutazione delle prove. In senso contrario si osserva come la Corte di ap- pello abbia autonomamente esaminato gli elementi del fatto storico desumendoli, oltre che dalla documenta- zione e dalla decisione penale, anche dal riscontro tra i fatti denunciati dalle parti lese (ff. 7 ed 8 della motivazione) e dalla autonoma rivalutazione della con- dotta del RI (ff. 9 e 11 della motivazione). constatate Una volta constater la veridicità dei fatti denun- ciati, la conclusione logico giuridica è stata espressa (ff. 9) dall'accertamento del danno ingiusto a carico delle ballerine partecipanti al concorso, e della impu- tabilità soggettiva di tale illecito (ora apprezzato come illecito civile) alla condotta del RI, in occa- sione dello espletamento delle sue funzioni di commis- sario di esame e di dipendente del teatro della ER. L'autonomia del giudizio dipende dalla non perfetta sovrapposizione tra illecito penale ed illecito civile, nei suoi elementi strutturali, atteso che nell'illecito penale l'antigiuridicità riguarda il cd. danno crimina- con il danno in- le, che non coincide necessariamente giusto civile. 7 Restano così superati tutti e tre i motivi di cen- sura riassunti: il primo, perché si evince dal contesto della moti- vazione, la autonomia del giudizio del giudice civile, attraverso il prudente riesame delle prove;
il secondo, perché è sufficiente la analisi L'elemento della causalità soggettiva ed oggettiva, sinteticamente espresso;
il terzo, perché l'esame del contesto proba- torio si desume dall'intera lettura L'ampia motiva- zione. Il quarto motivo contiene due argomentazioni: a. si deduce la violazione L'art. 2043 CC in relazione al requisito L'ingiustizia del danno ed al nesso di causalità; b. si deduce l'error in iudicando sull'onere della prova. La tesi è che chi partecipa ad un concorso pubblico vanta unicamente una posizione di interesse legittimo sicchè non può subire un danno ingiusto;
e che comunque manca il nesso di causalità perché il danno deriva da un atto della commissione e non dall'illecito del sin- golo commissario. In senso contrario si osserva come da tempo la giu- risprudenza di questa Corte abbia considerato l'autonoma rilevanza L'illecito civile nell'ambito 8 ill unadi una attività legittima (coma nella specie, di alterata valutazione dei partecipanti ad un concorso ai fini della selezione dei vincitori;
cfr. Cass. SU 23 dicembre 1997 n. 13201; 7 aprile 1994 n. 4186) imputa- bile alla Pubblica amministrazione. Successivamente le S.U. civili, nella nota sentenza 22 luglio 1999 n. 500, hanno precisato, con una inter- pretazione evolutiva, che la risarcibilità del danno, nei confronti della Pubblica amministrazione, ed in re- lazione ad un illecito civile, si prospetta sotto due profili: uno oggettivo, che è quello L'accertamento L'illecito in tutte le sue componenti strutturali, in relazione alla clausola generale di garanzia del ne- minem laedere, espressa dall'art. 2043 cc (e sistemati- camente coordinabile con gli artt. 2 e 41 secondo comma della Costituzione); uno soggettivo, ma riferito alla posizione delle parti lese, nel senso che non rileva la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggetti- vo, nel caso di lesione di beni della vita o di inte- ressi giuridicamente protetti. Com'è noto, successivamente а tale decisione, lo stesso legislatore è intervenuto, in tema di riparto di giurisdizione, confermando ed accettando il principio della risarcibilità del danno da illecito amministrati- comevo, principio espresso e specifico 9 L'ordinamento giuridico. Per completezza si rileva che, nel caso di specie, le parti danneggiate hanno chiesto il risarcimento del danno morale da reato, facendo così valere una posizio- ne di diritto soggettivo (art. 185 c.p.) in relazione alla perdita (come danno ingiusto) della reputazione e della immagine professionale, essendo provette balleri- ne impegnate in pubblici spettacoli. Per tali considerazioni risultano infondate e supe- rate le tesi relative alla posizione di interesse le- gittimo od alla mancanza di configurazione del danno ingiusto;
ma parimenti infondato (nei confronti del Teatro L'ER) è la tesi della mancanza del nesso di causalità. Infatti sul punto (ff. 10/14 motivaz.) vi è amplia ed accurata motivazione: il esso causale è accertato in relazione all'interferenza illecita nella valutazione che ha coinvolto necessariamente la Commissione, alte- rando la valutazione obiettiva ed imparziale. In tal senso la causalità è stata accertata come causalità og- gettiva, secondo i criteri della condicio sine qua non (l'illecito del commissa- e del fattore determinante rio). Con il quinto motivo si deduce (da parte L'ente) la non imputabilità soggettiva (art. 28 Cost. e 2043 10 cc) nel senso che la condotta illecita del dipendente avrebbe interrotto il nesso di causalità. In senso contrario si osserva che su tale punto vi è una adeguata motivazione da parte del giudice del ri- esame (ff. 10 a 14 della motivaz.) che si sottrae al sindacato di legittimità, avendo rimarcato la Corte e il rapporto di immedesimazione organica e la continenza L'attività svolta dal dipendente nell'ambito delle attribuzioni di ufficio (cfr. per un caso simile di de- libera collegiale Cass. 26 giugno 1998 n. 6334 e per l'immedesimazione organica v. da ultimo Cass. 17 set- tembre 1997 n. 9260). Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. B. ESAME DEL RICORSO RI. Il ricorso è infondato in ordine ai motivi dedotti: nel primo motivo si deduce l'error in procedendo e in iudicando in relazione alla valutazione del fatto storico, compiuta dalla Corte adagiandosi sugli accer- tamenti della decisione penale. Il motivo coincide sostanzialmente con il primo mo- tivo del ricorso principale e dunque valgono al riguar- do le considerazioni già svolte. Nel secondo motivo (che coincide con il quarto mo- tivo del ricorrente Teatro) si sostiene che le parti lese avevano una posizione di interesse legittimo;
che 11 м l'atto era di natura collegiale;
che la motivazione era inadeguata per il nesso di causalità. Anche per tale motivo vale quanto si è detto in senso contrario sotto l'analisi del quarto motivo del ricorso principale. La posizione delle parti lese è di diritto soggettivo ed il danno ingiusto è riferito alla lesione della reputazione e della qualificazione pro- fessionale. Nel terzo motivo si deduce l'error iuris ed il vi- zio della motivazione sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. In senso contrario si osserva come la liquidazione del danno morale, peraltro contenuta, è stata effettua- equitativamente, con adeguata motivazione (ff. 14ta, della motiv.) della gravità del fatto lesivo in rela- zione alla qualità delle parti lese, con un peso af- flittivo notevole sulle motivazioni e sugli stimoli delle allieve nella prosecuzione degli studi ed una ri- levante incidenza nei rapporti con le colleghe ed in genere nell'ambito della categoria professionale". Nel quarto motivo (erroneamente indicato come se- sto) si deduce, in via gradata, che se sussiste la re- sponsabilità del soggetto agente, vi è anche responsa- bilità L'ente in virtù del rapporto organico. Il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso 12 principale e dal persistere della solidarietà. Al rigetto dei ricorsi.consegue la condanna, in so- lido, ai sensi L'art. 97 c.p.c. della fondazione Teatro L'ER e del RI, alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, in favore di NI PI e TE AD, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna la Fonda- zione del Teatro della ER di Roma e RI DO, in solido.. alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, che liquida in 539.830# (pari ad €278,80, per spese ed in lire 6 milioni (pari ad € 3098.74) per onorari, in favore di AD Piacen- te e PI NI. Roma 20 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Bethl 14 ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 $ 1 170,43 Dott.ssa Maria Aiello CENTOSE KANTAY/143 .-€. Depositata in Cancelleria Oggi, 7 05.02 IL CANCEL REC1 1097 129,11 Dott.ssa Maria Aiello 136 41 321 4567 30117043 13