Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8868 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8868/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill m S ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 6371/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 9080/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 20235 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 3145 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 13/03/01 ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio RURALI Srl, in persona del legale dal Sig! SOLE 24 ORE INIZIATIVE per diritti sL390 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata IL CANCELLIERS in ROMA VIA TACITO 50, presso l'avvocato MIGLIUCCI ΒΕΝΙΑΜΙΝΟ, che la rappresenta e difende unitamente 13000 all'avvocato FABBRINI ALESSANDRO, giusta delega a CANCELLERIA margine del ricorso;
ricorrente DF472973
contro
PP NN SA;
intimata e sul 2° ricorso n° 09080/99 proposto da: 2001 PP NN SA, elettivamente domiciliata in 706 -1- ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l'avvocato NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERATHONER OSVALD, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INIZIATIVE RURALI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 50, presso l'avvocato MIGLIUCCI BENIAMINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABBRINI ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso principale;
controricorrente avverso la sentenza n. 204/98 della Corte d'Appello di Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il TRENTO, 18/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22.8.1997 il Tribunale di Bolzano dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudizaria ordinaria per essere competente la sezione specializzata agraria ai sensi della Legge 14.2.1990 n. 29, relativamente alla domanda proposta dalla Società Iniziative Rurali s.r.l. nei confronti di AN PP in Torresan per il pagamento della somma di £ 60.000.000 a titolo di canone di affitto e l'improponibilità della domanda di condanna al pagamento della somma di £ 193.491.700 proposta con lo stesso atto in quanto, prevedendo l'art. 26 dello statuto della società attrice la devoluzione ad un collegio arbitrale di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, tale clausola compromissoria doveva trovare applicazione anche nei confronti di coloro che, come la PP, fossero successivamente receduti dalla società. Proponeva impugnazione la Società Iniziative Rurali s.r.l. limitatamente alla seconda domanda ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la PP, la Corte d'Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano con sentenza del 19.11- 18.12.1998 rigettava il gravame. 3 Sosteneva al riguardo la Corte d'Appello, nel valutare la volontà espressa dalle parti con la clausola compromissoria, la sua operatività ricorrendone le condizioni soggettive ed oggettive. Sotto il primo profilo Osservava che la perdita della qualità di socio non faceva cessare la titolarità dei rapporti giuridici non esauriti che su tale pregressa qualità si fondino, essendo vincolati i contraenti finchè detti rapporti non siano esauriti, mentre, in relazione al secondo, che le pretese avevano la loro 'causa petendi" nel rapporto sociale, riguardando la richiesta il rimborso di somme che la società aveva anticipato alla PP a copertura delle spese e dei costi derivanti dal conferimento nella società dell'azienda agricola Maso Martin da parte della PP medesima. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Società Iniziative Rurali s.r.l., deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso AN PP in Torresan che propone anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. pregiudizialmente deve essere Del pari l'eccezione con cui la controricorrente esaminata sia pure in termini dubitativi, deduce, l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che avverso la sentenza impugnata la ricorrente avrebbe dovuto proporre il regolamento necessario di competenza ovvero ricorrere per motivi attinenti la giurisdizione (art. 360 n.1 C.P.C.) o la competenza (art. 360 n.2 C.P.C.), ma non per violazioni del codice di rito (art. 360 n.3 C.P.C.). L'eccezione è infondata. In presenza di una clausola compromissoria esula ogni questione di competenza allorchè il giudice vi ravvisi la pattuizione di un arbitrato irrituale sostitutivo dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che in tal caso la pronuncia attiene solo alla proponibilità della domanda ed soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione, mentre si configura come questione di competenza, impugnabile con il relativo regolamento, la pronuncia con cui il giudice decide se la controversia appartenga alla sua cognizione 5 od a quella degli arbitri rituali. Orbene risulta dall'impugnata sentenza che il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda relativa al credito in questione in virtù della clausola compromissoria, presupponendo evidentemente che il previsto arbitrato fosse di natura irrituale. Pertanto, avendo l'appello riguardato l'interpretazione di tale clausola unicamente ai fini della sua inapplicabilità e non anche per contestare la natura irrituale dell'arbitrato ritenuta presupposta dal giudice con la pronuncia di improponibilità, tale statuizione implicita deve ritenersi ormai definitiva con conseguente preclusione in questa sede di ogni questione da essa dipendente, quale appunto quella di competenza prospettata con la presente eccezione. Con il primo motivo di ricorso la Società Iniziative Rurali s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 806 e segg. C.P.C. e 1321 e segg. C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Sostiene che la clusola compromissoria non era applicabile in quanto al momento dell'inizio della causa la PP non era più socia. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia 6 le stesse violazioni di legge, deducendo che la richiesta non riguarda un credito nei confronti del socio ma di un terzo, corrispondendo non già ad un debito di conferimento ma ai costi relativi, con la conseguenza che la questione non può essere ricondotta nell'ambito dei rapporti sociali da devolversi alla cognizione degli arbitri ai sensi dell'art. 26 dello statuto. Entrambe le censure, riguardanti l'interpretazione della clausola compromissoria nei suoi risvolti soggettivi ed oggettivi, vanno esaminate congiuntamente. In base alle considerazioni sopra esposte in ordine all'eccezione d'inammissibilità è stato evidenziato come debba ritenersi ormai accertato definitivamente che la clausola riguarda un arbitrato irrituale e che è quindi ormai preclusa ogni questione di competenza. Orbene, in tale ambito, in cui non è ravvisabile una questione di ordine processuale, la Corte di Cassazione non può compiere alcuna indagine di fatto ai fini dell'interpretazione di detta clausola, essendo questa rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede se immune da vizi 7 logici e giuridici. Né detti vizi sono riscontrabili nel convincimento espresso dalla Corte di merito che ha ritenuto appartenessero alla sfera di operatività della clausola ed alla cognizione quindi degli arbitri anche le questioni che, sebbene insorte dopo la cessazione del vincolo sociale fra le parti, siano relative a rapporti non esauriti e sorti sulla base di tale vincolo. L'impugnata sentenza ha fornito al riguardo infatti una motivazione adeguata ed esauriente sia sotto il profilo soggettivo (irrilevanza dell'intervenuta perdita, nel frattempo, della qualità di socio) che oggettivo (riferimento del vantato credito al rapporto sociale), riconducendo la pretesa "temporalmente e funzionalmente all'atto di costituzione della società" e desumendo da tali valutazioni l'applicabilità della clausola compromissoria a tutte le controversie nascenti dal rapporto sociale. Le censure devono ritenersi quindi infondate. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, espressamente proposto in via condizionata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano 8 come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento dell'onorario che liquida in £ 5.000.000 oltre alle spese liquidate in £.180 00 Roma, 13.3.2001 Il Presidentesidente Il Consigliere est. Идо Riun a Рометоми C ि 22 4 200 2001 UFFIN DEL ENTRA ROMA 2 2001 54659 al n. 60000 (lire 310000 Resport 9