Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato permanente, poiché l'azione riparatoria va posta in essere dall'autore successivamente alla consumazione o all'esaurimento del reato - ed è la cessazione della permanenza che segna l'esaurimento del reato - l'azione riparatrice, per poter configurare una delle ipotesi attenuative previste dall'art. 62 n.6 c.p., deve essere posta in essere dopo la cessazione della permanenza del reato e deve essere comunque distinta da essa. Ne consegue che, con riferimento al reato di detenzione illegale di arma da sparo - che è reato di natura permanente - l'attenuante in questione è inapplicabile nel caso di restituzione dell'arma: detta restituzione, infatti, altro non è che la cessazione della condotta criminosa costitutiva del reato e quindi non può configurarsi come circostanza attenuativa delle sue conseguenze.
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Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 20 luglio 2015, n. 15131 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo Con provvedimento depositato in data 30 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di Lodi, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Lodi, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi di cui alla sentenza n. 808 del 2010 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi. Per quanto in questa sede principalmente rileva, si è affermata la soccombenza dell'Agenzia del Territorio, che pertanto è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 16.03.1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 314
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 01714/1998
sul ricorso proposto da
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
1) REALE GIUSEPPE n. 30/06/1958
Avverso sentenza del 25.10.1997 CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio per limitatamente alla mancata concessione dell'attuante di cui all'art. 62 n.6 D.P.;
Assunti il difensore Avv. GIUSEPPE DUMINULO, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 23.10.1997 la Corte di Appello di Milano
riduceva a mesi 4 di reclusione e L.200.000 di multa la maggior pena inflitta a REALE GIUSEPPE con sentenza 18.10.1996 del Tribunale di
Monza, che lo aveva ritenuto colpevole di detenzione di una pistola e relative munizioni, concedendogli le attenuanti generiche, la diminuente del fatto di lieve entità ed il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Osservava la Corte suddetta:
- che la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli emergeva dalle sue stesse dichiarazioni confessorie, avendo egli, in sede di spontanee dichiarazioni rese al P.M. dopo una perquisizione eseguita nel suo esercizio di bar - all'esito della quale erano state rinvenute 17 cartucce marca Luger - ammesso che aveva tenuto per un paio di giorni una pistola portatagli da un avventore, cui si era rivolto pensando di acquistarla, ma l'aveva restituita dopo due giorni avendo cambiato idea;
- che la detenzione della pistola si era protratta per un tempo sufficientemente lungo per integrare sia l'elemento materiale che quello psicologico del reato;
- che nella specie non poteva ravvisarsi l'attenuante di cui alla seconda parte dell'art.62 n.6 c.p. in quanto tutte le conseguenze pericolose del reato si erano già verificate e la confessione, a distanza di tempo dal fatto, era da considerare irrilevante a tale fine.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Reale, lamentando:
1) Mancanza e manifesta illogicità della responsabilità, basata sulle cosiddette dichiarazioni spontanee rese dall'imputato al P.M. e con esclusione di qualsiasi riferimento a quelle da lui rese in dibattimento, nel corso delle quali aveva spiegato che era stato un suo cliente a proporgli l'acquisto della pistola e una sera gli aveva lasciato sul bancone una busta senza rendersi conto che conteneva una pistola, che aveva restituito di lì a due giorni dopo averne parlato con sua moglie;
2) erronea applicazione della legge penale ed illogicità di motivazione, sotto il profilo che erano state valorizzate le suddette dichiarazioni, da lui fatte nell'ambito di indagini aventi finalità
diverse da quella della ricerca di armi (la perquisizione era stata ordinata nel corso di indagini miranti ad accertare eventuali violazioni delle legge sugli stupefacenti);
3) manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione che la detenzione dell'arma sarebbe avvenuta per un tempo giuridicamente apprezzabile, laddove la restituzione della pistola era avvenuta dopo un tempo penalmente irrilevante;
4) illogicità della motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante del ravvedimento operoso, non potendosi negare che l'azione del Reale, consistente nella restituzione dell'arma, fosse diretta ad attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato e non ispirata a calcoli utilitaristici di diminuzione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
Va innanzitutto escluso che le argomentazioni e le valutazioni fatte dalla Corte di Appello di Milano per spiegare le ragioni per le quali apparivano maggiormente credibili le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato al P.M. nel corso delle indagini preliminari piuttosto che quelle rese al dibattimento ed affermare quindi la di lui responsabilità, siano illogiche o carenti.
Hanno infatti spiegato i giudici di merito che l'imputato, nel corso delle indagini preliminari, era preoccupato per i sospetti che su di lui gravavano in ordine al reato di spaccio, per cui, essendo state rinvenute delle cartucce in suo possesso, aveva tutto l'interesse a dire la verità circa la loro provenienza, anche a costo di subire un processo per detenzione di armi, per cui le sue prime dichiarazioni erano da ritenere del tutto spontanee e veritiere, a differenza delle successive affermazioni fatte al dibattimento, ispirate piuttosto ad intenti puramente difensivi.
Queste ultime sono state a loro volta ritenute scarsamente credibili,
in quanto appariva più plausibile che fosse stato l'imputato a chiedere alla persona, indicata come IO IZ, di portargli una pistola, piuttosto che fosse stato l'altro a portargliela di sua iniziativa, chiusa in una busta della quale esso Reale non avrebbe conosciuto il contenuto.
Si tratta di argomentazioni logiche e coerenti, alle quali il giudice di legittimità non può contrapporre altre argomentazioni senza superare i limiti del suo potere di controllo.
Il fatto che i giudici di merito abbiano osservato che si trattava di una situazione singolare, che si caratterizzava per il fatto che, se il Reale non avesse parlato, nessun procedimento si sarebbe instaurato a suo carico, non significa assolutamente che avrebbero dovuto in ogni caso credere alla sua parola anche quando, venuta meno la possibilità di subire un procedimento per spaccio, ha reso delle dichiarazioni diverse, a lui più favorevoli.
Anzi, trattandosi di dichiarazioni contrastanti con le prime, era preciso dovere dei giudici di merito indicare quali di esse ritenevano rispecchiassero maggiormente la verità, spiegandone, come hanno fatto, le ragioni.
Tutte le considerazioni svolte in proposito dal ricorrente, per dimostrare che i sospetti adombrati sul Reale in ordine al reato di spaccio non avevano alcuna ragion d'essere, sono totalmente estranee al problema della prova circa la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di detenzione di arma, per la semplice ragione che,
poiché risulta che il Reale sapeva perfettamente quali erano gli intendimenti inizialmente perseguiti dagli inquirenti, la sua preoccupazione appariva comunque giustificata alla luce delle ragioni per le quali le indagini erano state iniziate.
Quanto alla doglianza circa la presunta violazione di legge per essere state utilizzate dichiarazioni fatte dall'imputato nell'ambito di indagini aventi finalità diverse da quella della ricerca di armi,
non si comprende quale norma, processuale o sostanziale, sarebbe stata violata, potendosi certamente utilizzare le risultanze emerse da indagini, inizialmente intraprese per un certa ipotesi di reato,
per dar vita ad un procedimento per un reato diverso, i cui estremi siano risultati successivamente configurabili.
Nessuna parvenza di illogicità è poi ravvisabile nella affermazione della Corte territoriale, secondo cui la detenzione dell'arma sarebbe avvenuta per un tempo (due giorni) giuridicamente apprezzabile,
sufficiente per dar vita al reato di illecita detenzione di arma.
Posto, infatti, che l'elemento psicologico del reato di detenzione illegale di armi consiste nella consapevolezza della volontaria detenzione, non è affatto necessaria anche la consapevolezza di violare la legge. Una volta accertato, come nella specie, che il soggetto aveva la coscienza e la volontà di avere a propria disposizione una pistola e le relative munizioni, il reato viene a configurarsi in tutti i suoi aspetti, sia materiali che psicologici.
In tal modo si è fatta corretta applicazione di principi giuridici e di massime giurisprudenziali da tempo consolidati, secondo cui la detenzione deve considerarsi illegale anche con riguardo all'arco di tempo, sia pure breve, in cui l'imputato ebbe la disponibilità
immediata e diretta dell'arma.
Questa Corte ha infatti più volte precisato che "la detenzione abusiva di arma, di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974 n. 497, è configurabile nei confronti di chi possiede l'arma anche per il solo fatto di averla in temporanea consegna,
conservazione o custodia". (v. Cass., Sez. I, sent. n. 10982 del 22-
11 -1985, Ascione).
Il principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo cui il reato suddetto è configurabile purché la detenzione si sia protratta oltre il tempo necessario ad adempiere alle prescrizioni di legge, è riferibile al caso in cui la detenzione sia conseguenza di un evento giuridicamente lecito, come il caso in cui l'arma sia passata nel possesso dell'erede di colui che legittimamente la deteneva, o nel caso in cui il legittimo detentore trasferisca la propria residenza da un luogo all'altro. Non è invece applicabile nella specie, nella quale l'acquisizione dell'arma era avvenuta per vie illecite (la vendita abusiva di armi è penalmente sanzionata dall'art. 1 della legge n. 895 del 1967) e il protrarsi della detenzione non poteva che avvenire legittimamente, posto che il Reale
non avrebbe potuto denunciare regolarmente l'arma, come da lui sostenuto, senza dar conto della sua provenienza.
Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa al diniego dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p., va sottolineato che nel caso in esame l'avvenuta restituzione dell'arma altro non era che la cessazione della condotta criminosa costitutiva del reato, onde non può configurarsi come circostanza attenuativa delle sue conseguenze.
Allorché, quindi, la Corte di Milano ha osservato che la suddetta attenuante non era applicabile in quanto, prima della riconsegna della pistola, tutte le conseguenze pericolose del reato si erano già tutte verificate, ha fatto corretta applicazione della legge,
che prevede una attenuazione di pena soltanto quando gli effetti,
dannosi o pericolosi, siano cessati in dipendenza dell'intervento,
efficace e spontaneo, del colpevole.
Ma, quando si tratta, come nella specie, di reati permanenti, poiché
l'azione riparatoria va posta in essere dall'autore successivamente alla consumazione o all'esaurimento del reato ed è la cessazione della permanenza che segna l'esaurimento del reato, l'azione riparatrice, per poter configurare una delle ipotesi attenuative previste dall'art, 62, n. 6, cod. pen., deve essere posta in essere dopo la cessazione della permanenza del reato e deve comunque essere distanta da essa.
Nella specie, la presunta azione di elisione delle conseguenze del reato consiste in nient'altro che nella cessazione della permanenza,
per cui tale evento non può essere riguardato, al contempo, oltre che come esaurimento del reato, anche come azione "riparatoria".
Nè, a tal fine, può valere la confessione, in quanto trattasi di una azione successiva che nessuna efficacia può spiegare ai fini dell'attenuante in parola, dato che, come correttamente osservato dai giudici di merito, le conseguenze pericolose del reato si erano già
ampiamente verificate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, in parziale difformità dalle conclusioni del Procuratore Generale
presso questa Corte, va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1998