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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16554 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU LT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 del GUP TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi fondato il ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza emessa il 10 febbraio 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari applicava la pena concordata nei confronti di WA UR in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale impropria, di anni due e mesi due di reclusione, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con quella relativa ai plurimi fatti di bancarotta ex art. 219 legge fall.; dichiarava, altresì, interdetto UR dai pubblici uffici per cinque anni e legalmente per la durata della pena principale, nonché inabilitato per dieci anni dall'esercizio dell'impresa, in ragione delle pene accessorie fallimentari. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16554 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 30/01/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di WA UR consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 448, comma 2-bis, e 606, comma 2, cod. proc. pen. per illegalità della pena e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Cagliari avrebbe errato nell'applicare le pene accessorie fallimentari nella misura massima, come anche le ulteriori pene accessorie, in assenza di una specifica motivazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procu-atore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi fondato il ricorso, incorrendo in un errore materiale nelle sole conclusioni, a fronte del ragionamento esposto. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, i sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 6. Il Collegio rileva preliminarmente che, essendo intervenuta l'applicazione della pena principale superiore ad anni due di reclusione, ne consegue l'applicazione anche dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. Infatti, in ipotesi di patteggiamento ed in assenza di specifico accordo tra le parti, come accade nel caso in esame, è legittima l'applicazione da parte del giudice di una pena accessoria anche per la durata di dieci anni e, quindi, nella specie, per una durata superiore alla pena principale inflitta (Sez. 5, Sentenza n. 42731 del 20/09/2012, Ruzzenente, Rv. 254736 - 01; v. sent. Corte Cost. n.0134 del 2012; conf. N. 39337 del 2007 Rv. 238211 - 01, N. 269 del 2010 Rv. 249500 - 01, N. 17690 del 2010 Rv. 247319 - 01). D'altro canto, però, anche recentemente si è affermato che, in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 2 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962 - 01); e, pertanto, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione do legge con riferimento alle pene accessorie (nella specie, quelle previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, u. co., I. fall.) che non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01). Ne consegue che il Tribunale doveva applicare le pene accessorie fallimentari inflitte al ricorrente, ma il ricorso è però fondato nella parte in cui denunzia difetto di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle stesse pene accessorie. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 u. c. I. fall, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci armi». Ne consegue nella specie che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari perché provveda, motivando, alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 289:.0 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 7. Sembra solo frutto di un errore materiale l'indicazione nel dispositivo della sentenza dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29, comma 1, cod. pen. per la durata di anni cinque, come anche dell'interdizione legale per la durata della pena principale, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., in quanto la pena principale applicata è inferiore a quella rispettivamente richiesta dalla soglia di tre e cinque anni di reclusione: ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto, ridotta per la scelta del rito (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408 - 01). 3 Nella motivazione (contestuale) della sentenza non si fa alcun riferimento alle suddette pene accessorie, sicché non appare necessaria una specifica statuizione di annullamento senza rinvio sul punto ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 02).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, 30/01/2023 Il Consig estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi fondato il ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza emessa il 10 febbraio 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari applicava la pena concordata nei confronti di WA UR in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale impropria, di anni due e mesi due di reclusione, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con quella relativa ai plurimi fatti di bancarotta ex art. 219 legge fall.; dichiarava, altresì, interdetto UR dai pubblici uffici per cinque anni e legalmente per la durata della pena principale, nonché inabilitato per dieci anni dall'esercizio dell'impresa, in ragione delle pene accessorie fallimentari. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16554 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 30/01/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di WA UR consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 448, comma 2-bis, e 606, comma 2, cod. proc. pen. per illegalità della pena e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Cagliari avrebbe errato nell'applicare le pene accessorie fallimentari nella misura massima, come anche le ulteriori pene accessorie, in assenza di una specifica motivazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procu-atore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi fondato il ricorso, incorrendo in un errore materiale nelle sole conclusioni, a fronte del ragionamento esposto. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, i sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 6. Il Collegio rileva preliminarmente che, essendo intervenuta l'applicazione della pena principale superiore ad anni due di reclusione, ne consegue l'applicazione anche dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. Infatti, in ipotesi di patteggiamento ed in assenza di specifico accordo tra le parti, come accade nel caso in esame, è legittima l'applicazione da parte del giudice di una pena accessoria anche per la durata di dieci anni e, quindi, nella specie, per una durata superiore alla pena principale inflitta (Sez. 5, Sentenza n. 42731 del 20/09/2012, Ruzzenente, Rv. 254736 - 01; v. sent. Corte Cost. n.0134 del 2012; conf. N. 39337 del 2007 Rv. 238211 - 01, N. 269 del 2010 Rv. 249500 - 01, N. 17690 del 2010 Rv. 247319 - 01). D'altro canto, però, anche recentemente si è affermato che, in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 2 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962 - 01); e, pertanto, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione do legge con riferimento alle pene accessorie (nella specie, quelle previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, u. co., I. fall.) che non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01). Ne consegue che il Tribunale doveva applicare le pene accessorie fallimentari inflitte al ricorrente, ma il ricorso è però fondato nella parte in cui denunzia difetto di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle stesse pene accessorie. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 u. c. I. fall, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci armi». Ne consegue nella specie che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari perché provveda, motivando, alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 289:.0 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 7. Sembra solo frutto di un errore materiale l'indicazione nel dispositivo della sentenza dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29, comma 1, cod. pen. per la durata di anni cinque, come anche dell'interdizione legale per la durata della pena principale, ai sensi dell'art. 32 cod. pen., in quanto la pena principale applicata è inferiore a quella rispettivamente richiesta dalla soglia di tre e cinque anni di reclusione: ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto, ridotta per la scelta del rito (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408 - 01). 3 Nella motivazione (contestuale) della sentenza non si fa alcun riferimento alle suddette pene accessorie, sicché non appare necessaria una specifica statuizione di annullamento senza rinvio sul punto ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 02).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, 30/01/2023 Il Consig estensore Il Presidente