Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di procedimento civile, proposta l'impugnazione, il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio se la controversia è soggetta o meno alla sospensione feriale dei termini processuali ex artt. 1 e 3 legge n. 742 del 1969.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI NI B. - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO MA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA IC, DE MA MA, elettivamente domiciliati in Roma, via Vigliena n. 2, presso l'avv. Alessandro Falconi Amorelli, difesi dall'avv. Donato Pesca, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
D'IU IC, AL ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Mazzini n. 4, presso l'avv. Giuseppe Angiolillo, difesi dall'avv. Ottavio de Hippolytis, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
D'IU DA;
D'IU GI, D'IU IS;
D'IU CA AM;
D'IU IU;
D'IU UR;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria n. 256/99 del 15 luglio - 6 settembre 1999 (R.G. 79/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. MA Finocchiaro;
udito l'avv. Donato Pesca, per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 10 maggio 1977 D'IU IO, EN e NI convenivano in giudizio, innanzi alla sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vallo della Lucania DE MA NG e MA IO perché, accertato che il contratto di colonia parziaria inter partes avente a oggetto un fondo di proprietà di essi attori in agro di Gioi non era soggetto a proroga legale a causa delle gravi inadempienze poste in essere dai coloni DE MA, l'adita sezione dichiarasse risolto il contratto in questione con condanna dei convenuti al pagamento di una somma di danaro in sostituzione della mancata corresponsione della quota dei prodotti spettanti ai proprietari a fare data dall'annata agraria 1972 - 73 nonché al risarcimento dei danni patiti dal fondo a causa delle mancate colture.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda deducendone l'infondatezza atteso che la famiglia DE MA già dal 1880 aveva provveduto a coltivare, dissodare e migliorare il fondo oggetto di controversia facendone propri i prodotti e gli utili, salva la prestazione di un canone periodico in natura, per cui essi concludenti (e prima i loro danti causa) avevano acquistato per usucapione il diritto di enfiteusi sul fondo in contestazione. Nel corso della prima udienza di comparizione il giudice istruttore designato rimetteva gli atti al presidente del tribunale per il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, trattandosi di controversia di competenza della sezione specializzata agraria e a tanto provvedeva il presidente, assegnando la causa alla sezione specializzata agraria.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 19 febbraio 1997, depositata il 23 gennaio 1998, accoglieva la domanda di risoluzione proposta dai ricorrenti e dichiarava risolto il contratto di colonia parziaria fra le parti con condanna dei resistenti DE MA IC e MA all'immediato rilascio del fondo nonché al pagamento della somma di lire 2 milioni quale corrispettivo dei canoni per le annate agrarie dal 1973 al 1976 oltre interessi e rigetto della domanda di risarcimento dei danni per mancata coltura del fondo, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dei resistenti.
Gravata tale pronunzia dai DE MA, la corte di appello di SALERNO, sezione specializzata agraria, con sentenza 15 luglio - 6 settembre 1999 dichiarava inammissibile l'appello e poneva a carico degli appellanti le spese del grado.
Rilevato che parte DE MA non aveva mai ritualmente formulato domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta usucapione, del diritto di enfiteusi, sul fondo di proprietà della controparte e che l'oggetto del giudizio era, pertanto, limitato alla decisione circa l'esistenza o meno, tra le parti, di un contratto di colonia parziaria, con conseguente applicabilità dell'art. 3, l. 7 luglio 1969, n. 742, che esclude la sospensione dei termini nel periodo feriale con riguardo ai procedimenti relativi alle controversie previste, tra l'altro, dall'art. 409 c.p.c. (id est in tema di contratti agrari) i giudici di secondo grado dichiaravano inammissibile l'appello perché proposto esclusivamente il 15 marzo 1999, pur essendo stata depositata la sentenza gravata il 23 gennaio 1999, e quindi, ben oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 30
settembre 1999, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 1999 e date successive, nei confronti di D'IU IC, DA, GI, ER, IS, CA AM, IU e UR, affidato a due motivi.
Resistono, con controricorso, D'IU IC e ER. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede D'IU DA, GI, IS, CA AM, IU e UR.
I ricorrenti hanno presentato note di replica alle conclusioni del P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile, perché proposto oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello proposto da DE MA IC e DE MA MA con atto depositato l'8 marzo 1999 avverso la sentenza 19 febbraio 1997 del tribunale di Vallo della Lucania, sezione specializzata agraria, pubblicata il 23 gennaio 1998. Hanno ritenuto, in particolare, quei giudici - in applicazione della regola posta dall'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742 - che nella specie non poteva trovare applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, trattandosi di controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di colonia parziaria per mancata corresponsione del canone e, quindi, prevista dall'art. 409 del codice di rito, tenuto presente che nessuna domanda risultava ritualmente proposta, in causa, dai DE MA, e avente una causa petendi e un petitum non agrari.
2. I ricorrenti censurano una tale pronunzia con due motivi con i quali deducono, nell'ordine, da una parte "violazione e falsa applicazione ... (in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 327, 112, 409, 416 e 418 codice di procedura civile, 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, 5, legge 2 marzo 1963, n. 320" primo motivo, dall'altra, "omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine a punti decisivi della controversia prospettati dagli attuali ricorrenti e, in ogni caso, rilevabili di ufficio" secondo motivo.
Premesso che i primi giudici avevano dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai DE MA e diretta a sentire dichiarare che essi concludenti avevano acquistato, per maturata usucapione, il diritto di enfiteusi sul fondo rustico oggetto di controversia, e che essi DE MA, con il proposto gravame, avevano tra l'altro - censurato anche tale capo della sentenza del tribunale, è evidente - sottolineano ì ricorrenti che il giudicè di appello non poteva, senza violare il disposto di cui agli artt. 327 c.p.c. e 1, legge n. 742 del 1969, non ritenere tempestivo il proposto gravame, senza violare il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., con conseguente obbligo di esaminare, nel merito, anche tutte le altre censure mosse avverso la decisione di primo grado. Si osserva - infatti - che costituisce principio pacifico, più volte affermato da questa Corte regolatrice secondo cui ove nello stesso giudizio siano proposte più domande di cui una soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, a norma dell'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 e altra non soggetta a tale termine a norma dell'art. 3 della stessa legge, tutta la causa è soggetta al regime della sospensione, stante la impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo, per una stessa sentenza e a opera della stessa parte.
La Corte d'appello, comunque. proseguono i ricorrenti, ha assunto - al riguardo - una motivazione palesemente contraddittoria, atteso che, da una parte, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello e, dall'altra, proprio per giustificare tale ritenuta inammissibilità, ha compiuto quell'esame nel merito della controversia che le sarebbe stato precluso laddove l'appello fosse stato realmente inammissibile, valutando la domanda giudiziale proposta dalla parte.
3. I due motivi, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente, sono infondati, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente (e in conformità a una costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cfr., ad esempio, Cass. 6 maggio 1996, n. 4199, nonché Cass. 7 marzo 1990, n. 1783; Cass. 24 ottobre 1986, n. 6228 e Cass. 28 giugno 1986, n. 4332), in tanto, in presenza di una domanda senza ombra di dubbio non soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, la relativa controversia è soggetta - in deroga al principio di cui all'art. 3, legge n. 742 del 1969 - alla sospensione de qua in quanto nello stesso giudizio "sia stata proposta" altra domanda soggetta alla sospensione dei termini. Pacifico quanto precede e non controverso che la proposizione di una domanda in modo irrituale, perché in violazione di precise disposizioni processuali e, quindi, inammissibilmente, equivale a "non avere proposto" la domanda è precluso, infatti, al giudice pronunziare sul merito della stessa è palese che la denunziata violazione delle disposizioni normative indicate nel primo motivo di ricorso non sussiste.
È sufficiente al riguardo considerare che ove si aderisse al diverso assunto invocato dalla parte ricorrente in tutte le controversie di cui all'art. 3, l. n. 742 del 1969 il soccombente, trascorsi i termini di rito, potrebbe sempre sollecitare e ottenere una pronunzia sul merito della propria impugnazione, solo introducendo in causa, una nuova domanda non soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, atteso che il giudice dell'impugnazione, da un lato, dovrebbe dichiarare inammissibile quest'ultima, ma, dall'altro, esaminare - nel merito gli altri motivi, atteso che la semplice formale proposizione di una domanda non soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale escluderebbe comunque che la "controversia" sia soggetta allo speciale regime di cui all'art. 3 della più volta ricordata legge n. 742 del 1969. Non essendo nella disponibilità delle parti ne' derogare alla disciplina di cui alla ricordata legge ne' modificare i termini di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c. è di palmare evidenza l'impossibilità di aderire alla tesi che qui si critica.
3.2. Non è pertinente, al riguardo, al fine d pervenire a una diversa conclusione della lite, obiettare che, in realtà, nella specie la pretesa "inammissibile" era stata fatta valere già nel giudizio di primo grado, per cui, contraddittoriamente il giudice d'appello da una parte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione e, dall'altro, ha esaminato "nel merito" il gravame nel capo in cui lo stesso censurava la ritenuta inammissibilità della domanda, in primo grado, omettendo di considerare che se l'impugnazione era "inammissibile" tale esame gli era precluso.
Il rilievo, come anticipato, non coglie nel segno.
Proposto gravame il giudice dell'impugnazione deve ex officio verificare se l'impugnazione stessa è o meno tempestiva, cioè se la sentenza gravata è, o meno, coperta da giudicato.
Al detto fine ove occorra verificare se "la causa" è, per ipotesi, soggetta alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il giudice non può limitarsi a un mero computo dei termini, tra la data di deposito o di notificazione della sentenza e quella di proposizione della impugnazione.
Lo stesso, infatti, deve anche compiere una valutazione, quanto alla natura "delle domande" oggetto di controversia e qualora questo esame si concluda nel senso che si è a fronte a una delle cause indicate negli artt. 409 e 442 del codice di rito o nell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, lo stesso pronunzia declaratoria di inammissibilità (senza che possa opporsi che tale valutazione è in contrasto con la pregressa indagine).
Analogamente, ove sia controverso se la controversia è o meno soggetta alla sospensione dei termini processuali, il giudice del merito in primis deve verificare quali domande siano state introdotte ritualmente in causa, e, successivamente, sulla scorta delle conclusioni così raggiunte, dichiarare tempestivo o intempestivo il gravame.
Essendosi il giudice del merito attenuto al sopra riferito principio di diritto - la corte di appello di Salerno, infatti, ha dichiarato inammissibile l'appello solo dopo avere verificato che i DE MA non avevano mai introdotto ritualmente in causa una domanda diretta all'accertamento che essi concludenti avevano acquistato, per usucapione, il diritto di enfiteusi sul fondo oggetto di controversia - è palese che non sussiste la denunciata contraddittorietà di motivazione.
4. Sempre con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, che i giudici del merito non hanno considerato che, in realtà, la domanda diretta all'accertamento della perfezionatasi usucapione era stata ritualmente introdotta in causa atteso che nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 giugno 1977 (secondo il rito ordinario e prima che il presidente del tribunale procedesse al mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.).
5. Neppure sotto tale profilo il ricorso è fondato, anche se sul punto deve correggersi la motivazione, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Premesso che nella specie la causa è stata instaurata,
innanzi alla sezione specializzata agraria, non secondo le forme del rito del lavoro (artt. 414 e ss. c.p.c.) ma nell'osservanza del c.d. rito ordinario all'epoca vigente (artt. 163 ss. c.p.c.) e che solo alla prima udienza di comparizione (del 15 giugno 1977) il giudice designato ha rimesso gli atti al presidente del tribunale per il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, è palese che per verificare se i DE MA, nel corso del giudizio di primo grado, hanno, o meno, ritualmente introdotto in causa una domanda riconvenzionale occorre avere riguardo non agli artt. 416 e 418 c.p.c. come assume la sentenza gravata mal all'art. 167 c.p.c. Certo
quanto precede, sì osserva, come assolutamente pacifico in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte che l'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte (Cass. 20 febbraio 2001, n. 2461). L'elemento che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale - in altri termini - non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale (Cass. 21 luglio 2001, n. 9965. Analogamente, Cass. 2 aprile 1997, n. 2860: ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una
contro
-domanda e cioè chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale: resta invece nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda).
Non controverso il principio di diritto di cui sopra - da cui prescindono totalmente i ricorrenti nelle proprie difese - si osserva essere pacifico in causa che nella specie nella comparsa di costituzione del 15 giugno 1977 i DE MA, ben lungi dal proporre una
contro
-domanda, ovvero dal sollecitare un provvedimento positivo sfavorevole alla controparte, che andasse oltre il rigetto della domanda principale, si sono limitati a affermare - peraltro solo in parte espositiva e astenendosi dal riproporre la questione in sede di conclusioni - che "ai convenuti va attribuita la qualifica di enfiteuti e non quella di coloni, ne' tantomeno quella di coloni parziari. Il riconoscimento di tale sacro-santo diritto rende del tutto infondata la domanda attrice che è anche temeraria la domanda attrice che è anche temeraria come si dimostrerà in corso di causa".
Non integrando le dette- difese la proposizione di una domanda riconvenzionale e avendo i convenuti, nella ricordata comparsa di costituzione, "chiesto" esclusivamente il "rigetto" della domanda avversaria (ancorché anche in forza delle considerazioni sopra riportate) è evidente che esattamente i giudici del merito hanno affermato che l'oggetto del giudizio era limitato - in primo grado - alla decisione circa la esistenza o meno della colonia parziaria, con la conseguenza che trattavasi di una controversia agraria, soggette alla disciplina di cui all'art. 3, legge n. 742 del 1969 (non essendo sufficiente, al fine di far rientrare tutta la causa nel regime di cui al precedente art. 1 della stessa legge la mera prospettazione di una eccezione riconvenzionale).
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la, relativa, novità della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
spese di questo giudizio di legittimità compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003