Sentenza 23 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario, prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 9796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9796 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 23/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 03770
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020639/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AV RI, N. IL 18/02/1954;
avverso ORDINANZA del 13/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 13 marzo 2007 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo avverso il provvedimento che dichiarava inammissibile la richiesta di permesso premio proposta da AV RI, rilevando, che seppure la pena inflitta per il reato ostativo ex art. 4 bis, prima parte Ord. Pen. alla concessione del permesso doveva ritenersi espiata, l'istanza del detenuto, che stava espiando anche una condanna all'ergastolo per omicidio, andava comunque respinta, in considerazione del contenuto delle acquisite informazioni di polizia, da cui poteva ragionevolmente desumersi che la sua pericolosità sociale non poteva ancora ritenersi attenuata.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, il condannato, deducendo la violazione di legge e la illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva attribuito decisiva rilevanza alle sole informazioni di polizia, che per altro non evidenziavano l'attualità di rapporti con la criminalità organizzata, senza tener conto dell'esito positivo di una precedente esperienza di fruizione di permesso premio, e ciò in evidente contrasto con i principi che debbono essere tenuti presenti nell'applicazione del trattamento rieducativo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'ordinanza impugnata ha infatti dato conto, sia pure con motivazione succinta, delle ragioni che non consentono, allo stato, di dare spazio alla richiesta di permesso premio tenuto conto dei presupposti richiesti dall'art. 30 ter Ord. Pen., ossia della valutazione del corretto comportamento tenuto e della cessata pericolosità sociale. In particolare, con riferimento a tale ultimo presupposto, la dedotta circostanza dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, rappresenta solo uno degli elementi da valutare, costituendo principio ormai consolidato nella giurisprudenza questa Corte, che ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter O.P., prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante (in tal senso Cass., sez. 1, ordinanza n. 5430 del 25/1/2005 - 11/2/2005, Rv. 230924, ric. Liso).
D'altro canto le censure sollevate dal ricorrente si limitano ad una generica critica dell'ordinanza impugnata, limitandosi sostanzialmente a invocare una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già tenuti presenti dal Tribunale di Sorveglianza di L'AQUILA.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008