Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 44 Oggetto REVOCATORIA MA SEZIONE CESSIONI DI CREDITO Composta dagli Ill.mi Sigg.. Magistrati: R.G.N. 2102/00 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - 3746/00 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 5007 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere 553 Rep.Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 24/10/2001 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 IA, in persona INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SpA حمد -13 FEB 2002 IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ΑΝΑΡΟ 29, presso l'avvocato GUIDO NINNI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO SAOOR Srl;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 03746/00 proposto da: 2001 FALLIMENTO SAOOR SRL, in persona del Curatore, 2201 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 1 16, l'avvocatopresso AVILIO PRESUTTI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SpA - IFITAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato GUIDO NINNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 497/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato NI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il ricorso principale l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso principale;
per il ricorso incidentale l'inammissibilità о in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 La SAOOR s.r.l. e la International Factors Italia - IA in data 26 febbraio 1987 stipulavano s.p.a. contratto di factoring in virtù del quale la prima si impegnava ad offrire in cessione alla seconda i propri crediti nei confronti di specifici debitori;
a fronte delle cessioni, che potevano avvenire pro soluto o pro solvendo, la s.p.a. IA avrebbe effettuato antici- pazioni sui crediti ricevuti in cessione. Nella stessa data la SAOOR s.r.l. conferiva procura irrevocabile al- l'incasso in favore della s.p.a IA per tutti crediti vantati nei confronti della USL RM3. Il fallimento della SAOOR s.r.l., dichiarato con sentenza del 25 maggio 1988, conveniva in giudizio la s.p.a. IA, chiedendo, per quanto qui interessa, la revoca ai sensi dell'art. 67, 2° co., delle singole cessioni. La convenuta si costituiva deducendo, tra l'altro, che poiché gli incassi erano intervenuti in forza di procura irrevocabile in data anteriore al fal- limento, essa ben avrebbe potuto trattenere gli importi incassati ed opporre la compensazione al fallimento, # anche ai sensi dell'art. 56 1. fall., del tutto indi- pendentemente dalle cessioni di credito intervenute in- ter partes e non notificate al debitore. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 maggio 1995, dichiarava l'inefficacia ex art. 67, 2° CO., 1. 3 fall. delle cessioni di credito intervenute dal 26 mag- gio 1987 al 19 ottobre 1987 e per l'effetto condannava la convenuta alla restituzione della somma di lire 373.701.800, oltre interessi dalla domanda. La s.p.a. IA proponeva appello, che la Corte di Roma rigettava con sentenza del 22 febbraio 1999, osservando, per quanto qui ancora interessa che: 1) le singole cessioni rientravano nel periodo sospetto, con- siderato che esse avevano autonoma esistenza giuridica rispetto al contratto di factoring;
2) l'inefficacia delle cessioni privava l'esazione del pagamento del ti- tolo che lo giustificava, e dunque obbligava il cessio- nario del credito al pagamento di eguale somma nei con- fronti del fallimento;
3) la rivalutazione monetaria non era dovuta in quanto l'atto revocabile non è un at- to illecito ab origine, ma è un atto valido ed efficace tra le parti, che può essere privato della sua effica- cia soltanto a seguito del vittorioso esperimento del- l'azione revocatoria fallimentare;
4) nessuna compensa- zione era possibile tra il credito nascente dall'acco- # glimento della domanda di revocatoria che è credito della massa ed i crediti del factor per le prestazioni di denaro effettuate in favore dell'impresa fallita. Avverso detta sentenza la s.p.a. IA propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Il falli- 4 mento della SAOOR s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo un motivo. La s.p.a. IA resiste con controricorso al ricorso incidentale ed ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico complesso motivo la s.p.a. IA deduce violazione degli artt. 56 e 67 1. fall., 1703 e SS., 1713, 1723, 2° CO., 1241 e SS., 1252 cod. civ. nonché vizio di motivazione. In particolare, la ricor- rente premesso che essa aveva incassato i crediti van- tati dalla SAOOR nei confronti della USL RM3 soltanto in forza della procura all'incasso rilasciatale in OC- casione della stipula del contratto di factoring e non in virtù di successivi atti di cessione, non notificati al debitore ceduto ed aventi una efficacia meramente interna e premesso altresì che tutte le somme erano state incassate in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, afferma che alla revoca delle cessioni non poteva conseguire altro che un obbligo di rendicon- to di quanto incassato in virtù di specifica procura, con la conseguenza che la s.p.a. IA, creditrice per le anticipazioni effettuate alla SAOOR aveva dirit- 5 to di compensare il proprio debito conseguente agli in- cassi con il credito per anticipazioni ed interessi. L'argomentazione della società IA era stata, tut- tavia, travisata dal giudice di appello che l'aveva re- spinta escludendo la possibilità di compensazione tra il "credito nascente dall'accoglimento della domanda revocatoria, che è credito della massa, e crediti del factor per le prestazioni di denaro effettuate nei con- fronti dell'impresa fallita". Si devono anzitutto esaminare e respingere le ec- cezioni di inammissibilità del motivo formulate dal fallimento in relazione alla pretesa controricorrente novità della prospettazione di un mandato in rem pro- priam, posto che nelle fasi di merito la ricorrente aveva parlato soltanto di procura irrevocabile all'in- casso, nonché in relazione ad una pretesa mancanza di interesse considerato che con la revoca delle cessioni, non oggetto dell'impugnazione, sarebbe venuto meno il distinto rapporto idoneo ad imprimere al mandato il ca- rattere di atto obbligatorio ed essenziale per il rag- 女 giungimento di un diverso interesse del mandatario. In- vero, il motivo del ricorso principale non si fonda sulla esistenza di un mandato irrevocabile piuttosto che di una procura irrevocabile all'incasso, ma sulla possibilità, già sostenuta nelle fasi di merito, di ef- 6 fettuare una compensazione tra quanto dovuto alla SAOOR s.r.l., in considerazione delle somme incassate а suo nome, e quanto dovuto dalla stessa impresa in virtù delle anticipazioni ricevute. Peraltro il motivo è infondato. Come è noto, la validità dell'atto tra le parti resta impregiudicata dalla revoca, che elimina solo l'effetto secondario dell'atto traslativo, consistente nel sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante. In altre parole, il vittorioso esperimento dell'azione non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio ri- spetto al patrimonio del disponente, poi fallito, né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in fa- vore dei creditori, comportando soltanto la dichiara- zione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori e rendendo, conseguentemente, il bene, vali- damente ed efficacemente trasferito, assoggettabile all'azione esecutiva collettiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, la fattispecie acqui- sitiva (v. già Cass. 17 novembre 1971, n. 3298 e recen- temente Cass. 11 settembre 1997, n. 8962; Cass. 20 lu- glio 1999, n. 7790). La revoca che colpisca una cessio- ne di credito non la priva, pertanto, di efficacia ad ogni altro effetto nei rapporti tra cedente e cessiona- rio. Inoltre, proprio in virtù della revoca, il cessio- 7 nario potrà, secondo quanto prevede l'art. 71 1. fall., "insinuare al passivo il suo eventuale credito". La re- voca della cessione comporta, quindi, l'inefficacia in- ter partes della cessione e l'assoggettabilità del cre- dito ceduto ad esecuzione, che nella procedura falli- mentare si realizza attraverso la riscossione da parte del curatore e la distribuzione ai creditori della som- ma riscossa. Se, poi, come nella specie, il credito sia già stato riscosso dal cessionario, le somme riscosse sono surrogate al credito e devono essere versate al curatore. In conclusione, l'accoglimento dell'azione revoca- toria non pone nel nulla le cessioni nei rapporti tra le parti e non consente di regolare i rapporti tra le stesse come se le cessioni non fossero esistite. Per- tanto, se anche il cessionario, in difetto di una noti- ficazione al debitore della cessione, è stato legitti- mato all'incasso mediante una procura irrevocabile, nei rapporti tra cedente e cessionario le somme incassate dal cessionario vengono trattenute dallo stesso non in virtù di una compensazione, come pure potrebbe essere astrattamente possibile in presenza di anticipazioni a favore del cedente, ma in virtù delle stesse cessioni di crediti poi revocate. L'inefficacia delle cessioni rispetto ai creditori, ma non tra le parti, non consen- 8 te, quindi, di mutare il titolo in virtù del quale le somme vennero a suo tempo trattenute dalla cessionaria IA, e fa sorgere un debito della stessa verso la massa, insuscettibile, come tale, di compensazione con il credito, preesistente al fallimento, che la ricor- rente vantava in relazione alle anticipazioni in favore della fallita (v. ex pluribus e da ultimo, Cass. 14 marzo 2000, n. 2912). Esattamente, pertanto, la senten- za impugnata ha escluso la compensazione. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il fal- limento della SAOOR s.r.l. lamenta la violazione del- l'art. 1223 C.C. in relazione al mancato ristoro, at- traverso la rivalutazione monetaria, del pregiudizio subito dai creditori. In particolare, il negozio posto in essere nella consapevolezza dello stato di insolven- 女 za di una delle parti è fin da quel momento contrario alla regola del concorso tra i creditori, sicché è ir- rilevante il fatto che per la sua reversibilità, come per ogni ipotesi di illecito civile, sia necessaria una iniziativa della parte danneggiata. Il ricorso è infondato. Questa Corte а sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto all'interno di una stessa sezione, ha affermato che il debito di re- stituzione del convenuto, rimasto soccombente di fronte ad una azione revocatoria di pagamento, è un debito di 9 valuta e che il maggior danno ex art. 1224 C.C. spetta soltanto se l'attore dimostri di averlo subito. Tali conclusioni, in difetto di nuove prospettazioni della questione, devono essere ribadite (Cass. 15 giugno 2000, n. 437) anche nella fattispecie;
infatti, anche 0 1 7 se la revocatoria ha ad oggetto una cessione di credito e non un pagamento, dall'accoglimento della domanda consegue, poiché il credito è stato riscosso, la con- danna del convenuto al pagamento di una somma di dena- ro. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Заре 24 ottobre 2001. 160,10 Il Consigliere estensore Il Presidente Serific As theat Vincenzo Carbone Sergio Di Amato Nou IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Di Nuzzo Marie Dr 13 FEB 2002 Oggi, IL CANCELLIERS Maria Di NuEZO ぬ 10